CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8851 del 4 maggio 2016
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI – SPESE DI OSPITALITA’ PER I GIORNALISTI E LE PERSONALITA’ CHIAMATE A PRESENZIARE AD INIZIATIVE FIERISTICHE – DEDUCIBILITA’ – SPESE DI PUBBLICITA’ – CONFIGURABILITA’ – FONDAMENTO
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza della CTR Toscana che, a conferma del deliberato di prima istanza, ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione dell’IVA indebitamente detratta da Pitti Immagine s.r.l. in relazione alle spese sostenute per l’ospitalita’ di giornalisti e personalita’ in occasione degli eventi da essa organizzati negli anni dal 2001 e al 2004 e degli interessi attivi su prestiti in favore delle controllate.
La CTR ha motivato la propria decisione osservando che “preliminare ed assorbente e’ la identificazione del particolare oggetto dell’attivita’ di impresa proprio della Pitti Immagine s.r.l., che induce a ritenere che le spese di ospitalita’, i rimborsi, ecc., non siano spese di rappresentanza indeducibili, ma spese di pubblicita’ funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi e, quindi, deducibili ai fini IVA”.
Il ricorso erariale e’ basato su tre motivi, ai quali resiste la parte con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di insufficiente motivazione in quanto la CTR, pronunciandosi nei riferiti termini in ordine alla ravvisata detraibilita’ delle spese oggetto di contestazione, ha respinto il gravame dell’ufficio “senza precisare quale fosse l’oggetto specifico dell’attivita’ sociale nonche’ il collegamento logico giuridico secondo cui le spese sostenute a vantaggio di soggetti terzi (giornalisti e personalita’) rispetto all’attivita’ svolta – rivolta essenzialmente agli acquirenti di spazi espositivi – potessero essere ricollegabili funzionalmente ai ricavi della stessa”.
2.2. Il motivo e’ infondato.
2.3. E’ noto, come questa Corte ha piu’ volte affermato, che il vizio denunciato e’ configurabile soltanto quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, non chiarendo il percorso motivazionale illustrato dal decidente nella redazione della sentenza, valutato alla stregua di un criterio che prescinde da ogni aspettativa di parte, il nesso di necessaria coerenza logico- argomentativa che in rapporto agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo giustifica la regolazione del caso concreto in base alla norma applicata.
2.4. Posto percio’ che la logicita’ della decisione non dipende dal tasso di soddisfazione del soccombente, ma dal grado di completezza e consequenzialita’ del ragionamento decisorio, nella specie il denunciato vizio e’ del tutto insussistente.
In disparte da quel che la stessa ricorrente mostra di credere in ordine alla inconferenza del dato statutario, ricordando a pag. 15 che e’ l’attivita’ in concreto esercitata a determinare l’inerenza del costo, la lamentata lacuna e’ invero smentita dalla chiara enunciazione che si legge in sentenza (“la societa’ ricorrente ha fornito ampia prova che sussistono tutte le condizioni per attribuire e riconoscere a tutte le spese di ospitalita’ la natura di costo diretto di produzione e costruzione dell’evento cui e’ deputata per statuto ed oggetto sociale la s.r.l. Pitti Immagine”), di talche’ basterebbe far richiamo ad essa per aver facile ragione della censura, alla quale, peraltro, non reca, alcun apporto notare che la contribuente ricavi i propri proventi da affitti degli spazi espositivi, servizi di manifestazioni e biglietti di ingresso, in cio’ concretandosi propriamente l’attivita’ imprenditoriale da essa esercitata.
2.5. Ma v’e’ di piu’, perche’ sarebbe errato voler confinare la predetta affermazione al piano della mera narrazione processuale. In essa, come si evince dal regime positivo della detraibilita’ e della deducibilita’ dei costi – e come, proprio con riguardo alla disputata considerazione di essi come spese di pubblicita’ o spese di rappresentanza, non ha mancato di avvertire questa Corte sottolineando “che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell’impresa” (9567/07) – si riflette e trova infatti attuazione il principio di inerenza che sia l’art. 19 del decreto IVA sia l’art. 109 T.U.I.R. – ed in precedenza l’art. 75 – elevano a presupposto imprescindibile per operarne la detrazione in sede di liquidazione dell’imposta e per operarne la deducibilita’ ai fini della determinazione del reddito imponibile, principio in considerazione della cui centralita’ anche su questo terreno il soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, prendendo posizione sulla questione nel proprio parere n. 16 del 16.5.2006 e’ andato addirittura oltre sostenendo che “se tra i costi e i ricavi esiste uno stringente legame eziologico non si verte nell’ambito delle spese di rappresentanza o pubblicita’, bensi’ in quello dei componenti negativi di reddito direttamente afferenti l’attivita’ d’impresa, in quanto tali interamente deducibili dal reddito”. Principio che peraltro sembra ispirare anche la giurisprudenza comunitaria, laddove in merito all’applicabilita’ dell’art. 6, par. 2, n. 2 della Dir. CEE 388/77, trasfuso ora nell’art. 26, par. 1, lett. b) della Dir. CEE 112/06 – che assimila alle prestazioni di servizi a titolo oneroso le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, piu’ generalmente, per fini estranei alla sua impresa – ad una fattispecie in cui era in discussione la detraibilita’ dell’imposta sulla somministrazione gratuita di pasti effettuata nei rapporti d’affari durante le riunioni di lavoro, ha avuto modo di chiarire che ai fini di impostare correttamente la questione occorre, “in primo luogo, esaminare se la fornitura a titolo gratuito di pasti da parte delle mense d’imprese nei rapporti d’affari durante le riunioni di lavoro costituisca una prestazione di servizi effettuata dal soggetto passivo per scopi estranei alla sua impresa” (C. Giust. 11.2.2008, C- 371/07, Danfoss).
2.6. E non vi e’ motivo di dubitare, seguendo poi il filo della doglianza ricorrente, che questo stesso principio si ritrovi alla base del discorso motivazionale sviluppato dalla CTR. E’ infatti muovendo da esso e valorizzando esplicitamente lo “statuto” e “l’oggetto sociale” della contribuente, che la CTR puo’, attraverso la successiva affermazione secondo cui “preliminare ed assorbente e’ la identificazione del particolare oggetto dell’attivita’ di impresa proprio della Pitti Immagine s.r.l.”, pervenire alla conclusione qui criticata, dando corpo ad una saldatura concettuale tra detraibilita’/deducibilita’ del costo ed attivita’ d’impresa che soddisfa esaustivamente motivazionale.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erario deduce errore di diritto nell’applicazione dell’art. 74 T.U.I.R. (vecchio testo) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, lett. e) ed h), in quanto la CTR, contravvenendo ai noti insegnamenti in materia di distinzione tra spese di pubblicita’ e spese di rappresentanza, “ha assimilato tout court alle spese di pubblicita’ le c.d. spese di ospitalita’ (alberghiere e i ristorazione) affrontate a vantaggio di una cerchia di persone del tutto estranee al tipo di attivita’ svolta dalla societa’, alla luce delle uniche tipologie di ricavi evidenziati nella contabilita’ sociale e costituiti da affitti di spazi espositivi, servizi di manifestazione e biglietti di ingresso”.
3.2. Il motivo e’ infondato.
3.3. Non dubita per vero il collegio della correttezza che in linea di principio assiste il criterio di distinzione richiamato dalla ricorrente, alla stregua del quale, come questa Corte ha piu’ volte ribadito, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilita’ di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicita’ o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’ attivita’ svolta.
E cio’ sebbene, con riguardo alla speciale tipologia di spesa, qualche oscillazione del quadro giurisprudenziale sia rilevabile, per esempio, in relazione alle spese sostenute per l’organizzazione di congressi e convegni di breve durata, che in passato erano state incluse tra le spese pubblicitarie (25053/06; 15268/00), mentre ora si riconducono stabilmente alle spese di rappresentanza (24932/13; 2276/11; 21270/08; o ancora rispetto alle spese per i pranzi offerti alla clientela, talora intese come spese di pubblicita’ se sussista una diretta finalita’ promozionale di incremento delle vendite (10959/07; 7803/00) e, piu’ di recente, insieme alle spese di alloggio, considerate puramente e semplicemente come spese di rappresentanza (9715/15).
3.4. Anche prescindendo da cio’, e’ tuttavia convinzione del collegio che la CTR, nell’occasione, all’atto di ritenere che le spese sostenute dalla contribuente per l’ospitalita’ dei giornalisti e delle personalita’ invitati a presenziare alle proprie iniziative fieristiche “non siano spese di rappresentanza indeducibili, ma spese di pubblicita’ funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi e, quindi, deducibili ai fini IVA”, non sia incorsa nel lamentato errore di diritto.
Diversamente da quanto mostra di credere la deducente, che argomenta l’estraneita’ del costo dalle spese integralmente deducibili sul rilievo che la contribuente ritragga i propri ricavi “da affitti di spazi espositivi, servizi di manifestazione e biglietti di ingresso”, occorre invero muovere – onde aver contezza del sostanziale allineamento della decisione rispetto al ricordato quadro di riferimento -, sul filo delle considerazioni gia’ sviluppate con riferimento al primo motivo di ricorso, dalla constatazione che il giudice d’appello ha inteso legare nella specie la propria determinazione “all’oggetto dell’attivita’ di impresa proprio della Pini Immagine s.r.l.”. E’ un dato di fatto su cui conviene anche la ricorrente Agenzia – allorche’ nell’avviso di accertamento, riprodotto nel ricorso, annota che “l’oggetto dell’attivita’ propria della Pitti non e’ invero organizzare banchetti o viaggi a Firenze, bensi’ organizzare ed affittare spazi espositivi presso le strutture della (OMISSIS)”, da essa utilizzate “come emanazione dell’associazione Centro di (OMISSIS) per la moda italiana con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative commerciali e promozionali a livello internazionale a sostegno del sistema moda italiana” – che l’attivita’ in concreto disimpegnata dalla contribuente consista percio’ – per “statuto ed oggetto sociale” come annota il giudice d’appello – nella produzione e nella realizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione del comparto attraverso un ampia articolazione di standard operativi che culminano in genere nell’organizzazione di importanti rassegne fieristiche. In questa cornice non puo’ sfuggire che il successo delle iniziative realizzate da Pitti Immagine – e, quindi fiscalmente parlando, la vendibilita’ del bene offerto ovvero l’utilita’ del servizio prestato – dipendono in larga misura, oltre che dall’indubbio glamour che tradizionalmente esercita la moda italiana, dalla risonanza che gli eventi da essa organizzati sono in grado di conquistarsi nella vasta platea degli interessati, risultando intuitivo che maggiore e’ la capacita’ dell’evento di catalizzare l’attenzione del pubblico, maggiore sara’ l’interesse degli operatori del settore a prendervi parte. In tutto questo, nella creazione, segnatamente, intorno alla singola manifestazione di un clima di diffusa sensibilizzazione mediatica, un ruolo certo non secondario giocano la stampa specializzata e le personalita’ invitate a presenziarvi, l’una contribuendo a recensire l’evento e a celebrarne il successo attraverso gli strumenti che le sono propri, le altre conferendo all’evento un’aura di prestigio e di rinomanza che discende dal solo fatto della loro presenza. E dunque, se il bene o il servizio si vendono perche’ gli operatori del settore lo considerano utile al proprio business e se a suscitare l’interesse di costoro sono i resoconti che la stampa specializzata vi dedica ovvero la partecipazione di un certa personalita’ in grado con il suo nome di assicurare un ritorno di immagine a chi vi presenzia, non e’ censurabile la conclusione a cui e’ pervenuta la CTR nel ritenere che le spese oggetto di ripresa “non siano spese di rappresentanza indeducibili, ma spese di pubblicita’ funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi”. Non diversamente, del resto, dalle comuni spese di pubblicita’ che sono dirette a promuovere la conoscenza tra i consumatori dei beni prodotti o dei servizi prestati dall’azienda, in tal modo perseguendo finalita’ direttamente incrementative delle vendite, anche le spese per l’ospitalita’ della stampa specializzata e delle personalita’ che sono chiamati a presenziare agli eventi fieristici organizzati dalla contribuente contribuiscono alla vendibilita’ del bene o del sevizio da essa prodotto e legittima ne e’ percio’ ai fini della loro detratibilita’ ovvero della loro integrale deducibilita’ l’inquadramento tra le spese pubblicitarie.
4.1. Il terzo motivo del ricorso erariale evidenzia a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di omessa pronuncia, poiche’ in merito al recupero a tassazione degli interessi attivi su prestiti a proprie controllate, e a fronte del rigetto del rilievo pronunciato in primo grado, si era inteso contestare la relativa statuizione in sede di appello, ma su tale motivo di appello era risultata “del tutto assente ogni pronuncia”.
4.2. Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.
Come ha ancora di recente ricordato questa Corte ai fini della deduzione del vizio in questione “e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte” (4078/16; 3824/16; 25299/14).
Nella specie la prospettazione ricorrente in parte qua e’ carente sotto il secondo profilo evidenziato, posto che, pur impugnando il rigetto pronunciato dai primi giudici in ordine alla mancata contabilizzazione degli interessi attivi sui prestiti alle controllate, l’Agenzia si e’ limitata a rappresentare i motivi del proprio disaccordo ed ha omesso di riportare nei suoi termini esatti le specifiche conclusioni sottoposte in proposito al giudice d’appello, in tal modo precludendo alla Corte, in ossequio al richiamato principio, di poter prendere conoscenza di esse direttamente dalla lettura del ricorso senza bisogno di dover attingere allo scrutinio degli atti processuali.
5. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 18500,00, di cui Euro 250,00 per spese borsuali oltre ad accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14049 depositata il 22 maggio 2023 - Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità vada individuato anche nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di…
- Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata - Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 31 luglio 2020 - Riapertura del bando per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+3»
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10781 depositata il 21 aprile 2023 - In tema di redditi d'impresa, quand'anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27198 depositata il 15 settembre 2022 - Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 20146 depositata il 13 luglio 2023 - Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…