CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8861 del 4 maggio 2016
CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – PROVA – AVVISO DI RICEVIMENTO IN FOTOCOPIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.Z. proponeva opposizione avverso cinque cartelle di pagamento di cui quattro per mancati versamenti afferenti dichiarazioni dei redditi presentate congiuntamente al coniuge per gli anni dal 1993 al 1996 ed una quinta relativa all’Ici dovuta al Comune di Albano.
La contribuente lamentava la mancata notifica delle cartelle esattoriali cui faceva seguito iscrizione ipotecaria e proponeva querela di falso in ordine alla propria sottoscrizione sulle relate di notifica prodotte in copia dall’Ufficio.
La Commissione Tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso ed annullava le cartelle esattoriali impugnate.
Su ricorso in appello proposto dal Concessionario Equitalia Polis spa, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava la sentenza di primo grado ritenendo che le cartelle esattoriali fossero state ritualmente notificate alla contribuente come comprovato sulla base dei documenti in copia prodotti in giudizio dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione B.Z. con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis spa hanno resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in quanto la CTR afferma che le cartelle esattoriali erano stato regolarmente notificate sulla base di produzione documentale in fotocopia da parte dell’Agenzia e non sulla base dell’originale dell’avviso di ricevimento che e’ l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notifica quando vi e’ contestazione della conformita’ delle copie e disconoscimento delle sottoscrizioni.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, in quanto la CTR afferma che le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate sulla base della sola notifica prodotta solo in fotocopia.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, perche’ la CTR ha omesso di motivare sulla eccezione di prescrizione del credito tributario azionato, subordinatamente sollevata dalla ricorrente nel caso in cui si fossero ritenute ritualmente notificate le cartelle di pagamento. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in ordine ai primi due motivi assorbito il terzo.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012) “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, puo’ avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiche’ la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformita’ all’originale e’ attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformita’ non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attivita’ di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti”.
Nella fattispecie risulta accertato dalla CTR che il piego era stato notificato e che la notifica risultava effettuata regolarmente tuttavia sulla base di prova documentale in fotocopia la cui conformita’ all’originale era stata disconosciuta.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa puo’ essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei contro ricorrenti stante la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in ordine ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la Equitalia Polis spa e l’Agenzia delle Entrate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di B.Z. che si liquidano in Euro 2.500,00 complessivamente.
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