CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 9117 del 5 maggio 2016
TRIBUTI – SOCIETA’ A RISTRETTA BASE SOCIALE – ACCERTAMENTO UTILI EXTRA-CONTABILI – PRESUNZIONE DI ATTRIBUZIONE PRO-QUOTA AI SOCI – DEFINIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ EX ART. 15, L. N. 289/2002 – EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI – ESCLUSIONE
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti di (…) (che non resiste), già socio della (…) srl, a ristretta base sociale e familiare avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, n. 438/08/2014, depositata in data 12/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno di imposta 1998, corrispondente alla quota degli utili extra-contabili, separatamente accertati a carico della società, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’intervenuta definizione della pretesa impositiva da parte della società, per effetto della sanatoria di cui all’art. 15 L. 289/2002, con conseguente inibitoria per l’Ufficio all’azione di accertamento, non poteva non avere riflessi sul reddito da partecipazione dei soci, necessariamente correlato a quello societario; in definitiva, secondo la C.T.R. il potere di accertamento dell’Ufficio erariale nei confronti dei soci, che avevano presentato istanza di condono, poteva operare “solo per redditi diversi da quelli da partecipazione alla società”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 e 15 l. 289/2002, avendo la C.T.R. ritenuto che fosse inibita all’Ufficio l’azione di accertamento nei confronti dei soci della società, in relazione al loro maggior reddito da partecipazione, per effetto della definizione ex art. 15 l. 289/2002 ad opera della società,
2. La censura e fondata.
Come già affermato da questa Corte, con riguardo proprio a società a ristretta base sociale, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro-quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria” e “tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti” (Cass. n. 20851 del 2005; da ultimo, Cass. 386/2016, Cass. 19068/2015, Cass. 15642/2013, Cass. 18032/2013, Cass.1086/2013).
E’ stato anche affermato, sia pure con riguardo a società di persone, da questa Corte (Cass. 7134/2014) che “in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nel confronti del soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto del contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti”.
Può dunque notificarsi avviso di accertamento inerente al maggior reddito da partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base, anche in caso di condono fiscale della società, i cui effetti “preclusivi” non si estendono ai soci, stante la distinta soggettività e posizione fiscale di questi ultimi.
La sentenza impugnata, affermando, invece, l’inammissibilità dell’accertamento a carico del socio, in assenza di un accertamento a carico della società, la cui posizione è stata definitiva ai sensi dell’art.15 L. 289/2002, non ha dunque fatto buon governo dei principi suddetti.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sardegna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione.