CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 912 del 20 gennaio 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA” – TRASFERIMENTO RESIDENZA NEL NUOVO COMUNE OLTRE 18 MESI DAL ROGITO PER INERZIA DEGLI UFFICI COMUNALI – DECADENZA DAL BENEFICIO – ESCLUSIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate notificava ai contribuenti V.N. e A.A. due avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione dell’imposta di registro in relazione alla decadenza dal beneficio dell’acquisto c.d. prima casa relativo all’immobile comprato il 10.11.2008. Lamentava l’Ufficio che gli acquirenti non avevano osservato l’obbligo, assunto in sede di stipula dell’atto, di trasferire la residenza nel comune ove si trovava l’immobile entro il termine di 18 mesi.
I contribuenti impugnavano gli accertamenti innanzi al giudice di primo grado che accoglieva i ricorsi con sentenza confermata dalla CTR del Veneto n.25/19/14, depositata il 2.12.2013.
Secondo il giudice di appello, poiché era risultato il ritardo del comune nel rilascio del certificato di abitabilità- richiesto dai contribuenti nel novembre 2009 ma ottenuto solo nel giugno 2010- quando era già decorso il termine di diciotto mesi dal rogito(stipulato il 10.11.2008) per il trasferimento della residenza(scaduto il 10 maggio 2010)- e poiché detta certificazione era propedeutica al cambio della residenza che i contribuenti avevano chiesto ed ottenuto il 29 luglio 2010, circa due mesi e mezzo dopo la scadenza teorica del termine- doveva ritenersi che non fosse computabile, ai fini della decorrenza del termine di 18 mesi, il lasso di tempo intercorso fra la richiesta di agibilità ed il termine fissato per il suo rilascio- coincidente con quello di trenta giorni in relazione alla previsione generale di cui all’art. 2 L. n. 142/1990. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un’unica censura. Nessuna difesa scritta hanno depositato gli intimati.
Con l’unico motivo proposto si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa parte I, all. A al DPR n. 131/1986. Il mancato rispetto del termine di diciotto mesi entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto trasferire la residenza avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad accogliere il ricorso, a nulla rilevando il ritardo del comune nel rilascio del certificato di abitabilità che non costituiva causa ostativa al trasferimento della residenza.
Il ricorso, al contrario di quanto ritenuto nella relazione ex art. 380 bis cpc, non merita accoglimento (questa Corte, con l’ordinanza n. 26040/11, ha già affermato la possibilità che il ricorso per cassazione possa essere deciso con rito camerale in senso opposto alla proposta contenuta nella relazione ex art. 380 bis cpc).
Ed invero, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l’assenza di colpa da parte dei contribuenti nell’ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all’inerzia dell’amministrazione pubblica non potevano incidere elidendolo, sul beneficio prima casa a suo tempo fruito dalle parti contribuenti.
In tal modo il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte laddove si è sottolineato che il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell’atto concessorio -cfr. Cass.n.18770/2014- ottenuto oltre la scadenza del termine di diciotto mesi.
Il giudice di appello ha dunque tenuto conto degli ostacoli nell’adempimento dell’obbligazione posta in capo agli acquirenti caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. 14399/2013; 7067/2014).
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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