CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9147 del 6 maggio 2016
LAVORO – PROFESSIONISTA – AVVOCATO – CANCELLAZIONE DALL’ALBO – ILLECITI DISCIPLINARI – GIUDIZI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI – CRITERIO DEL FAVOR REI
Ritenuto in fatto/Considerato in diritto
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che il CNF mal valutando l’atto d’impugnazione ha ritenuta non specifica la censura relativa alla mancata applicazione del principio del favor rei.
Con il secondo motivo il C., denunciando violazione della legge n. 247 del 2012, allega che il CNF ha erroneamente escluso l’applicazione della legge più favorevole nell’ambito dei procedimenti disciplinari.
Il ricorso è fondato nel senso di seguito indicato.
Queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum (S.U. n. 3023/2015).
Alla stregua del richiamato principio di diritto, che si condivide, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 si dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 si dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.