CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9176 depositata il 6 maggio 2016
LIEVE INADEMPIMENTO – NORMA NON RETROATTIVA – NON RIGUARDA I PAGAMENTI RATEALI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE IN ACQUIESCENZA DELL’ACCERTAMENTO
RITENUTO IN FATTO
C.F. impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente ai tre quarti delle sanzioni, dovuto in aggiunta al quarto delle sanzioni spontaneamente versato, irrogate in ragione del ritardo con il quale aveva provveduto al pagamento delle imposte determinate con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Deduceva di aver effettuato il pagamento in ritardo a causa di un errore imputabile all’Ufficio.
La Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza del 27.10.2006 accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che con sentenza del 3.7.2008 riformava la decisione di primo grado, confermando la cartella impugnata.
Premesso che il ritardo pagamento, anche di soli tre giorni, comportava la revoca della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, il giudice di appello osservava che il mancato inserimento del codice di versamento dell’Irap nella delega di pagamento era addebitabile al contribuente, presentatosi presso la banca il giorno della scadenza del termine utile per effettuare il versamento senza essere in possesso di tale codice, agevolmente reperibile; che non rientrava nei compiti dell’Ufficio inserire nel Modello di versamento il codice identificativo dell’Irap, non essendo nella condizione di sapere preventivamente quale sia la regione alla quale competeva il versamento dell’imposta locale da parte del singolo contribuente.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ricorre per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 per motivazione contraddittoria e inconsistente; 2) violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
In relazione agli artt. 6 e 10 legge 212 del 2000, perché le sanzioni sono state irrogate in violazione del disposto dell’art. 10 legge n. 212 del 2000; deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Con ulteriore memoria chiede l’applicazione dell’art. 15 ter d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, che esclude la decadenza del beneficio in caso di “lieve inadempimento”.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod.proc.civ.
2. Il secondo motivo è infondato.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 legge n. 212 del 2000 poiché il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizioni di incertezza della norma.
Come ritenuto dal giudice di merito con motivazione congrua, il ritardato versamento è dipeso dal comportamento negligente del contribuente, presentandosi presso la banca nell’ultimo giorno utile per effettuare il versamento senza essere in possesso del codice regionale al quale attribuire il versamento dell’Irap, facilmente reperibile dall’elenco dei codici delle regioni regolarmente pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 63 del 17.3.2005.
3. L’art. 15 ter d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 24.9.2015 n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente all’anno di imposta 2002 come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall’art. 15 comma 4 del citato d.lgs. n. 159 del 2015.
Inoltre la fattispecie di “lieve inadempimento” introdotta dal citato art. 15 ter comma 3 esclude la decadenza della rateazione ricorrendo le condizioni ivi previste, beneficio esteso anche ai casi di versamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997, ovvero a seguito della ricezione degli avvisi bonari ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 462 del 1997.
La previsione del “lieve inadempimento” non riguarda invece la diversa fattispecie prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997, il quale stabilisce la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento non abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte entro il termine perentorio previsto per l’impugnazione dell’atto impositivo.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese liquidate in euro 1.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.
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