CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9188 depositata il 6 maggio 2016
RISCOSSIONE – IPOTECA SUL FONDO PATRIMONIALE – LIMITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agente della riscossione ha comunicato al ricorrente di avere iscritto ipoteca su determinati suoi beni immobili, alcuni dei quali ricompresi in un fondo patrimoniale costituito all’atto del matrimonio nel 1992, a garanzia del pagamento di tributi inerenti l’attivita’ di impresa del ricorrente, per un ammontare doppio rispetto a quello del debito verso l’Erario.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso tale iscrizione ipotecaria sostenendo da un lato che, essendo l’ipoteca atto di esecuzione, non poteva riguardare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, insuscettibili di essere assoggettati a esecuzione. Per altro verso ha eccepito l’estraneita’ dei debiti ai bisogni della famiglia.
Sia pure con motivazioni diverse, sia la Commissione provinciale che quella Regionale hanno rigettato il ricorso.
Ricorre per Cassazione il contribuente, e resiste con controricorso l’Agente della riscossione. Le parti hanno depositato memoria aggiuntiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Sostiene il ricorrente che l’ipoteca deve intendersi come atto di esecuzione e dunque come tale non iscrivibile su beni del fondo familiare.
La decisione impugnata, secondo il ricorrente, ha erroneamente ritenuto l’ipoteca (come prevista dall’art. 77) un atto cautelare e non esecutivo, e dunque riferibile anche ai beni del fondo.
Va premesso che la controricorrente eccepisce inammissibilita’ di tale motivo, sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Non essendo stata impugnata la statuizione sulla giurisdizione, essa sarebbe passata in giudicato, precludendo cosi anche la formulazione delle censure di merito e di legittimita’.
Questa eccezione e’ pero’ infondata. Come e’ evidente, la sentenza impugnata non dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ma si limita ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario non nel caso in esame, ma in quello ipotetico in cui si iniziasse l’esecuzione forzata.
Cio’ detto, il primo motivo, e’ infondato.
Esso postula che l’ipoteca sia atto esecutivo, o meglio dell’esecuzione forzata, e come tale non iscrivibile sui beni del fondo patrimoniale familiare.
E’ giurisprudenza di questa Corte invece che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicche’ e’ legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, ne’ escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”. (Cass. ord. 23876 del 2015).
2.- Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 170 c.c.. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto irrilevante la questione dell’applicabilita’ al fisco dell’art. 170 c.c., applicabilita’ che era stata esclusa dal giudice di prime cure.
La decisione impugnata ritiene che non si possa fare questione di applicabilita’ di quella norma, in quanto il vero problema e’ che l’ipoteca ha natura cautelare. Il ricorrente assume per contro di avere eccepito proprio l’opponibilita’ al fisco dell’art. 170 c.c. per via della estraneita’ del debito fiscale ai bisogni della famiglia.
Ripropone la censura proprio argomentando nel senso che, trattandosi di debiti inerenti all’attivita’ dell’impresa (Irpeg e IVA), non possono giustificare l’aggressione del fondo familiare, che e’ suscettibile di essere assoggettato a vincoli solo per i debiti contratti nell’interesse della famiglia.
Il motivo va accolto, con una precisazione.
La decisione e’ errata nella parte in cui ritiene irrilevante l’applicabilita’ o meno dell’art. 170 c.c.. Infatti, l’ipoteca e’ stata iscritta su beni facenti parte del fondo familiare, ed e’ stata di conseguenza eccepita la opponibilita’ di tale fondo al fisco.
Cosi’ che la questione della opponibilita’ dell’art. 170 c.p.c. al Fisco non era irrilevante ma motivo di appello.
Cio’ detto e’ regola che: “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali puo’ avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non gia’ nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicche’ anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale puo’ ritenersi contratto per soddisfare tale finalita’, fermo restando che essa non puo’ dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attivita’ professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacita’ lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi”. (Cass. ord. n. 3738 del 2015).
Proprio a cagione della ritenuta irrilevanza della questione, la decisione impugnata non ha tenuto conto della necessita’ di verificare se i debiti contratti con l’erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee. La decisione va pertanto cassata, con enunciazione del principio di diritto per il quale, fermo restando che anche l’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 puo’ essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell’art. 170 c.c., occorre verificare in concreto se i debiti per i quali l’ipoteca e’ iscritta siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall’attivita’ professionale o d’impresa. E l’onere della prova di tale estraneita’ compete al contribuente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.
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