CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9202 depositata il 6 maggio 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – IMMOBILE DI LUSSO – CALCOLO SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA – COMPUTO DEI VANI PRIVI DEI REQUISITI DI ABITABILITA’ – SUSSISTE – È RILEVANTE L’UTILIZZABILITA’ DELLA SUPERFICIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale veniva recuperato a tassazione la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, con irrogazione delle relative sanzioni, per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in quanto, qualificata come di lusso da parte dell’Agenzia del Territorio, sulla scorta delle caratteristiche indicate dal D.M. 2 agosto 1969 (superficie utile complessiva superiore a mq. 240).
La sentenza impugnata in questa sede, confermando quella di primo grado, respingeva l’appello dell’ufficio, ritenendo assorbente la circostanza per cui, esclusi due locali (vani nn. 5 e 7), la superficie utile era inferiore a mq. 240, sicché pur applicando il D.M. 2 agosto 1969 non sussisteva la causa di esclusione del beneficio.
Avverso tale pronuncia, l’amministrazione propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; mentre il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale corredato di memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente, il quale ha dedotto che il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato a mezzo posta da parte di un Procuratore dello Stato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte e, peraltro, non munito di procura alle liti.
L’eccezione è infondata.
Per orientamento costante, in tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 72 del d.lgs. n. 300/99, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio erariale, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra il direttore dell’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato, in un ambito meramente interno (Cass. 18377/15, 13156/14). Ne consegue che la ripartizione dei compiti e, nel caso di specie, la delega ad eseguire la notifica, rappresentano forme di organizzazione dell’attività dell’avvocatura dello Stato interne a essa e, in ogni caso, riconducibili al soggetto titolare ex lege del Patrocinio. Pertanto, la dedotta inesistenza della notifica non è configurabile.
Passando all’esame dei motivi d’impugnazione, l’ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso incidentale concernente la ritenuta applicabilità, al caso di specie, del D.M. 4.12.1961 in luogo del D.M. 2.8.1969.
Il motivo è infondato.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, in relazione all’ art. 10 del citato D.M. ha ritenuto che “In tema di agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, l’art. 10 del d.m. 2 agosto 1969, a tenore del quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961”, va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all’entrata in vigore del decreto o costruite successivamente, ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”, atteso che soltanto tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi in quel momento vigenti” (Cass. n. 5691/2014), ed ancora, “I principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243), rilevi che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione” (Cass. n. 21791/2012, ma vedi anche Cass. n. 17600/2010).
Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per economia espositiva, il ricorrente denuncia la violazione del DM 2 agosto 1969, richiamato dall’art. 1 della Tariffa Parte prima, allegata al DPR n. 131/86, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché il vizio d’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.; e ciò in quanto, da una parte, il giudice d’appello, avrebbe ritenuto che l’elencazione delle superfici considerate non utili (ai fini del computo della superficie) contenuta nell’art. 6 del DM 2.8.1969 non dovesse ritenersi tassativa, e dall’altro, il vizio di motivazione denunciato sarebbe relativo all’esclusione di due locali dal computo della superficie complessiva dell’immobile.
I motivi sono fondati.
Nella sentenza della CTR, si parte dal presupposto secondo cui l’elencazione dei locali non computabili al fine della determinazione della superficie non sia tassativa e, quindi, potrebbero essere esclusi anche quegli spazi che, pur avendo una destinazione diversa da quella indicata dalla norma, risulterebbero ugualmente insuscettibili di un “utilizzo residenziale”.
Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi come le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica, in quanto vanno ad incidere sul principio di uguaglianza fiscale, di contribuzione e capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost., vedi in proposito, Cass. n. 10807/2012), salvo restando, che l’effettiva riconducibilità di un determinato locale ad uno di quelli indicati dalla norma va fatta valutando in concreto la destinazione e l’utilizzo del locale in questione, prescindendo anche ed eventualmente dalla classificazione attribuita in sede catastale. Ciò detto, la questione in concreto oggetto della controversia, concerne essenzialmente la possibilità di ricomprendere nel calcolo della superficie complessiva una “nicchia” incassata nel muro portante, di mq. 3,41 (indicata come vano n. 5) nonché un vano posto al piano terra ed avente altezza massima di cm. 227 e con superficie di mq. 17,42 (vano 7, indicato dal contribuente come sottotetto). La CTR ha escluso la rilevanza fiscale dei suddetti spazi, ritenendo che trattandosi di spazi disponibili ma non utilizzabili per funzioni proprie di residenza, non debbano essere ricompresi tra le superfici utili. Tuttavia, è insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’ “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’ “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass. 25674/13); ed ancora “Il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba o meno essere considerato “di lusso” ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità (oggi “agibilità”, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Cass. n. 23591/2012). Pertanto, al fine di stabilire se un vano rientri o meno nella “superficie utile” occorre verificare se l’area sia suscettibile di un concreto utilizzo per finalità connesse all’abitazione, anche se, in base alla disciplina normativa e ai regolamenti edilizi, la porzione d’immobile sia priva del requisito tecnico dell’abitabilità; in proposito, la Cassazione ha ritenuto che fossero da computarsi quale superficie utile, ai fini del DM 2/8/1969, una sala hobby ubicata nel piano interrato dell’abitazione sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate a uso abitativo dal regolamento comunale applicabile (Cass. n. 10807/12), nonché un vano deposito di un immobile non conforme ai parametri aereo-illuminanti previsti dal regolamento edilizio (Cass. n. 25674/13).
Sussiste, pertanto, l’errore di diritto denunciato dal ricorrente e nel quale è incorsa la CTR e che ha riverberato i propri effetti anche sulla motivazione, atteso che i giudici di primo grado hanno omesso di verificare in concreto, sulla base delle caratteristiche e della effettiva destinazione della nicchia e del locale posto al piano terra, se quest’ultimi avessero o meno una effettiva utilizzabilità, indipendentemente dalle prescrizioni urbanistiche sull’abitabilità, in quanto ai fini del computo della superficie utile è sufficiente l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; è, quindi, sufficiente che gli ambienti dell’immobile, siano fruibili, e pertanto in grado di accrescere il valore economico dell’immobile, con inevitabili riflessi a livello fiscale.
Da ultimo va affrontato il primo motivo di ricorso incidentale sollevato dal controricorrente, il quale lamenta il vizio di motivazione relativamente all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che egli non avrebbe contestato che la superficie complessiva dell’immobile fosse quella indicata dall’ufficio, in mq. 252,37, mentre, in effetti, il ricorrente avrebbe contestato non solo la ricomprensione dei vani 5 e 7 nella superficie utile (questione che è stata già affrontata, v. sopra), ma avrebbe denunciato ulteriori errori di calcolo da parte dell’ente impositore, che avrebbe svolto i suoi calcoli su carta e non mediante sopralluogo.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, dalla lettura del ricorso incidentale contenente anche la memoria riepilogativa depositata il 29.10.2008 davanti alla CTR (v pp. 18 e 19 del controricorso), tali asseriti errori di calcolo sono genericamente affermati senza evidenziare la reale discrepanza tra la superficie effettiva e quella rilevata dall’Agenzia del Territorio; il motivo è, pertanto, generico, carente di una precisa censura della sentenza impugnata, ma soprattutto non evidenzia quale rilevanza la detta discrepanza avrebbe potuto avere nella determinazione della superficie utile complessiva dell’immobile.
Non essendo state riproposte altre questioni di merito, va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente ai pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.100,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
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