CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9217 del 6 maggio 2016 – Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto e, di conseguenza, legittima il licenziamento del lavoratore