CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 924 del 20 gennaio 2016
ACCERTAMENTO – NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – ATTO CONSEGNATO ALL’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO – SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO – GRAFIA ILLEGGIBILE – CONSEGNA DA RITENERSI EFFETTUATA A MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO – VALIDITA’ FINO A QUERELA DI FALSO – OMESSA INDICAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CONSEGNATARIO – IRRILEVANTE
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. G. C., letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 298/29/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di della “(OMISSIS)” avverso l’avviso di accertamento per IRPEG afferente l’anno 2003.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che, nonostante un primo rilievo di nullita’ e l’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto di appello “personalmente alla parte contribuente”, l’appello risultava indirizzato ….alla sola signora (OMISSIS) (OMISSIS), “mentre l’A. di R. dello stesso reca un altro indirizzo e cioe’ Via (OMISSIS)”, ed inoltre anche qui la firma del ricevente certamente non e’ della destinataria, non e’ decifrabile, peraltro senza la specifica della qualita’ della/del ricevente. Pertanto deve ritenersi nulla anche la notifica cosi’ rinnovata”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte intimata non si e’ difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Infatti, il secondo motivo di censura (improntato alla violazione del Decreto Legislativo 546 del 1992, articolo 53, comma 2 e articolo 16, comma 3, nonche’ dell’articolo 2700 c.c., nonche’ improntato all’omessa motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e da esaminarsi preliminarmente per la sua priorita’ logica), la parte ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello, con violazione delle regole normative in materia di notificazione dello stesso (avvenuta nella specie di causa a mezzo di raccomandata semplice, in plico senza busta e con avviso di ricevimento), evidenziando che la disciplina menzionata non richiede – a pena di nullita’ – ne’ che sia indicata la qualita’ della parte ricevente ne’ che sia decifrabile la sottoscrizione dello stesso.
Il motivo di impugnazione appare fondato.
Con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. U., Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) che: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualita’ del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullita’ di cui all’articolo 160 c.p.c.”.
E’ percio’ da ritenersi erronea la declaratoria di nullita’ della notifica da parte del giudice di appello, con conseguente erroneita’ della sanzione di inammissibilita’ dell’appello.
Parimenti fondato appare il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2), con cui e’ stata censurato il rilievo (pure esso di nullita’ della notificazione, pare di capire) per difformita’ dell’indirizzo risultante sulla ricevuta della raccomandata di spedizione, rispetto a quello risultante sull’atto di appello, per quanto fosse quest’ultimo l’indirizzo di residenza della destinataria al momento di effettuazione della notificazione, cosi’ come risulta dalla certificazione che la parte ricorrente ha depositato in una con il ricorso per cassazione.
Anche detto motivo si risolve, invero, sulla scorta del principio dianzi indicato, apparendo sufficiente per la validita’ della notifica effettuata con la modalita’ della raccomandata postale -anche solo per effetto dell’implicita attestazione dell’agente postale – che il plico non risulti notificato a persona diversa da quella a cui e’ effettivamente destinato, a nulla rilevando l’eventuale difformita’ tra l’indirizzo indicato in atto e quello in cui il destinatario e’ stato effettivamente raggiunto, una volta che non ci sia ragione per contestare che il plico sia pervenuto proprio al destinatario.
Venendo poi al primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli articoli 324 e 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.pc.., n. 4), con esso la parte ricorrente si duole (se ben si intende) che il giudice del merito “ha omesso di tener conto del giudicato interno formatosi sin dalla sentenza di primo grado sull’effettiva qualita’ della signora (OMISSIS) di legale rappresentante del Circolo Nautico” (allorche’, disattendendo l’eccezione della (OMISSIS) di nullita’ della notifica dell’avviso di accertamento, il giudicante aveva dato atto che esisteva documentazione della rielezione della (OMISSIS) a presidente del Circolo”), sicche’ avrebbe dovuto il medesimo giudice di primo grado accertare che l’impugnazione di detto provvedimento da parte della (OMISSIS) non era valido strumento per l’impugnazione da parte del “soggetto cui era stato correttamente notificato, cioe’ dal Circolo in persona del suo l.r.”.
Il motivo appare – oltre che formulato in termini tali che non e’ certo che il suo significato sia proprio quello dianzi riassunto – inammissibile.
Se la parte ricorrente si duole di una “omissione” da parte del giudice di appello e’ perche’ – evidentemente – una censura e’ stata formulata dalla stessa parte ricorrente con l’atto di appello, censura alla quale soltanto il giudicante avrebbe avuto onere di corrispondere una decisione (non avendo obbligo di rilevare d’ufficio alcunche’). Non avendo la parte ricorrente dettagliato in termini autosufficienti di quale censura si tratti, non resta che ritenere che il mezzo di impugnazione sia stato in questa sede inammissibilmente proposto.
La pronuncia impugnata, che non si e’ attenuta agli anzidetti principi va dunque cassata, in accoglimento del motivo secondo e terzo e la causa deve essere rimessa allo stesso giudice di appello affinche’ questi riesamini le questioni oggetto di gravame.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza dei motivi secondo e terzo e per inammissibilita’ del motivo primo.
Roma, 30 maggio 2015.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa a sostegno della fondatezza anche del primo motivo di impugnazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del secondo motivo mentre gli altri (per la valenza dirimente del motivo anzidetto, idoneo a costituire autonoma ragione di cassazione della pronuncia impugnata) devono ritenersi assorbiti;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6565 - In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22408 - Gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28050 - Vale per le notifiche degli atti impositivi il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20527 - Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 312 - Nel processo tributario qualora l'atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) il fatto che il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…