CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9453 depositata il 10 maggio 2016

FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – IMPRESE SOGGETTE – POTERI E COMPENSO DEL COMMISSARIO – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – COMMISSARIO LIQUIDATORE – PROMOZIONE O PROSECUZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 1 agosto 2008, la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Commissario Liquidatore, A.A., della s.p.a. Industrie Aeronautiche e Meccaniche R. P., posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell’Industria in data 28.11.1994, avverso la sentenza resa nel settembre 2003 dal Tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda proposta dalla procedura nei confronti della American Express Company s.p.a. – ed estesa nei confronti della American Express Services Europe Limited, chiamata in causa in quanto cessionaria del complesso aziendale della originaria convenuta – al fine di sentir accertare la inefficacia, a nonna dell’art. 67, comma 2, L.Fall. dei pagamenti effettuati dalla societa’ nell’anno anteriore al decreto che l’aveva posta in amministrazione straordinaria, e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di complessivi Euro 199.729,80 oltre accessori. Riteneva la corte distrettuale la carenza, in capo al Commissario Liquidatore A., della legittimazione al conferimento dello jus postulandi al difensore – diverso da quello nominato in primo grado in base ad una autorizzazione e a una procura non utilizzabili in sede di gravame – che aveva sottoscritto l’atto di appello, in difetto di autorizzazione da parte della autorita’ amministrativa vigilante. Autorizzazione che la corte riteneva necessaria in base al disposto degli artt. 25 e 31 L.fall., giudicandolo applicabile nella specie in virtu’ del rinvio, contenuto nel D.L. n. 26 del 1979, art. 1 convertito in L. n. 95 del 1979 (essendo la sottoposizione della societa’ alla amministrazione straordinaria anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 270 del 1999), alla normativa regolante la liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 195 e ss. L. Fall., a sua volta modellata su quella dettata in tema di fallimento con la sostituzione, a nonna dell’art. 20 L.Fall. della autorita’ ministeriale di vigilanza nei poteri del tribunale e del giudice delegato e del commissario liquidatore in quelli del curatore. Riteneva pertanto la corte distrettuale che, in difetto della suddetta autorizzazione, la attivita’ processuale esperita di fatto dal nuovo difensore non potesse considerarsi neppure riferibile alla pane rappresentata, cioe’ agli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Avverso tale sentenza la I.A.M. R. P. in amministrazione straordinaria, con atto notificato il 29 ottobre 2009, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste la American Express Serivice Europe limited con controricorso. La intimata American Express Company s.p.a. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione di norme di diritto: afferma parte ricorrente che (cfr. quesito di diritto). alla stregua di quanto disposto dal D.L. n. 26 del 1979, art. 1, comma 6 conv. in L. n. 95 del 1979 e degli artt. 195 e ss., 25 e 201 L.Fall., spettano al commissario dell’amministrazione straordinaria gli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, e in specie il potere di promuovere e proseguire in ogni stato e grado le azioni revocatone senza che sia necessaria la previa autorizzazione da parte della autorita’ di vigilanza, e quindi il potere di nominare avvocati e difensori, ad essi conferendo lo ius postulandi.

La doglianza e’ fondata.

Rettamente la corte genovese ha rilevato come il rinvio, operato dall’arti del D.L. n. 26 del 1979 convertito in L. n. 95 del 1979, alle nonne della legge fallimentare regolanti la liquidazione coatta amministrativa (in quanto non diversamente stabilito con il decreto legge stesso) comporti che il commissario dell’amministrazione straordinaria ha gli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4167/1994): non utile peraltro, in presenza di tale preciso riferimento normativo, si mostra il tentativo della difesa di pane resistente diretto ad evidenziare eventuali elementi di differenziazione tra le due procedure. Era invece la corte genovese la’ dove, esaminando la disciplina della legge fallimentare in tema di poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, prende in considerazione il solo rinvio generale di cui all’art. 201 L.Fall., per desumerne che l’esercizio dei poteri del commissario sarebbe regolato dalle norme previste per l’esercizio dei poteri del curatore del fallimento (art. 25, n. 6 e art. 31 L. Fall.). Non ha cioe’ considerato che l’esercizio dei poteri attribuiti al commissario liquidatore e’ specificamente regolato dall’art. 206 L.Fall. che richiede l’autorizzazione da parte della autorita’ di vigilanza solo per il promovimento delle azioni di responsabilita’ di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ. e per il compimento degli atti di cui all’art. 35 L.Fall.. La specificita’ di tale previsione normativa ne implica il carattere esaustivo, si che deve escludersi l’applicabilita’ in via analogica di norme ivi non richiamate. In tal senso e’ l’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte di legittimita’ (cfr. Cass. n. 4167/94; n. 2454/95; n. 24908/08; n. 20002/13), cui il Collegio intende dare continuita’.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova che, in diversa composizione, procedera’ ad un nuovo esame nel rispetto del principio di diritto qui affermato, regolando infine anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.