CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9486 del 10 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – PATTUGLIAMENTO NOTTURNO DI AUTOSTRADA – INADEMPIMENTO TOTALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – PROPORZIONALITA’ TRA INFRAZIONE E SANZIONE
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 22 gennaio 2013, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da C.R. nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A., diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei suoi confronti.
2. La Corte territoriale reputava che il fatto contestato e incontroverso (il lavoratore, adibito a pattugliamento notturno di autostrada, era stato rinvenuto nell’atto di dormire in auto) fosse tale da giustificare il recesso immediato, dovendosi ritenere la prestazione essenziale. Osservava che il pattugliamento era volto al controllo della percorribilità dell’autostrada, con finalità di intervento in caso di necessità o pericolo; che l’arresto del veicolo durante il tempo destinato al pattugliamento costituiva inadempimento totale della prestazione lavorativa, la quale inerisce alla tutela del traffico, alla riduzione del pericolo, alla prevenzione dei danni e si inserisce in un sistema complesso, che prevede la suddivisione in tratti dell’autostrada e in turni di pattugliamento. Ha rilevato che il solo arresto, in mancanza di informazione della centrale operativa, integra già solo per questo inadempimento grave, atto a incidere sull’affidamento circa l’adempimento della prestazione. Ha evidenziato che, benché il pattugliamento dovesse essere compiuto da una coppia di dipendenti con un unico veicolo di servizio, sì da consentire interventi operativi pericolosi, come l’asportazione di ingombri derivanti da residui di collisioni, nell’occasione i due dipendenti si erano serviti di due veicoli diversi, entrambi utilizzati per trascorrere dormendo le ore di servizio, senza fornire alcuna informazione in proposito alla centrale operativa, così da rendere edotti gli addetti al coordinamento per la prevenzione e la sicurezza, i giudici di merito hanno osservato che il C. non era intervenuto neppure in seguito a una chiamata da parte della centrale, condizionando le modalità di intervento del collega, il quale aveva potuto soltanto segnalare l’ingombro, senza poter compiere interventi a terra.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C. sulla base di quattro motivi.
Resiste Autostrade per l’Italia S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa il fatto decisivo costituito dalla correlazione fra le inadempienze, negligenze o imprudenze datoriali e l’addebito contestato al dipendente (art. 360 n. 5 c.p.c.). Osserva, in particolare, che la società era a conoscenza della condizione di diabetico del ricorrente, risultante dal libretto sanitario aziendale, e nonostante ciò lo aveva adibito a turni di notte, anche dopo la reintegrazione disposta dal giudice di primo grado; che la stessa aveva destinato a un turno notturno due dipendenti non fisicamente adeguati (essendo l’altro invalido); che, inoltre, il C. era stato comandato a un turno di notte senza il rispetto dell’intervallo contrattualmente previsto di ventiquattro ore dal precedente turno e senza che esistesse disposizione alcuna sulle obbligatorie pause di legge.
2. La censura è infondata. Ed invero il “fatto” di cui si denuncia l’omesso esame è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, dal momento che la stessa ha evidenziato che le giustificazioni addotte dal ricorrente “non giustificano affatto l’aspetto più significativo della vicenda; l’inadempimento anche e perfino dell’obbligo succedaneo ed essenziale di rendere nota, al datore di lavoro, la sospensione del servizio”, nel contempo rilevando che le modalità del fatto contestato appaiono significative di un inadempimento preordinato e sistematico dell’obbligazione lavorativa. La circostanza che si assume omessa (condizione di diabetico del lavoratore) appare superata dalle indicate notazioni e priva, nel contesto delle argomentazioni poste a fondamento della decisione, del carattere della decisività, pure essenziale affinché si possa ravvisare un vizio di motivazione riconducibile alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
3. Il ricorrente deduce, ancora, omessa motivazione circa la previsione collettiva della sola multa, con conseguente violazione dell’art. 2106 c.c. in combinato disposto con l’art. 32 CCNL del 15/7/2005 (art. 360 n. 3 e 5 c.pc.). Osserva che l’art. 32 CCNL dì settore, riportato nel regolamento disciplinare aziendale, prevede che incorre nella multa il dipendente che “venga trovato addormentato in servizio”. Rileva che, pur dovendosi ritenere l’elencazione disciplinare esemplificativa e non esaustiva, il giudice deve comunque giustificare il suo differente giudizio rispetto alla preventiva valutazione delle parti contrattuali, laddove la sentenza d’appello non aveva neppure accennato ai motivi della ritenuta divergenza.
4. Anche il predetto motivo è privo di pregio, dal momento che la Corte ha ravvisato la gravità della condotta in ragione di una serie di circostanze ulteriori rispetto all’addormentamento (delle quali si è già trattato sub 2), talché è incongruo il richiamo alla sanzione di cui all’art. 32 del CCNL di settore.
5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione sui precedenti disciplinari e comportamentali del dipendente (art. 360 c.p.c. n.5) con conseguente violazione dell’art. 2119 c.c. ( art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che risultava accertato che il C. non era mai incorso in provvedimenti analoghi, riconducibili a ipotesi di recidiva, o in altre sanzioni disciplinari. Osserva che, ai fini del rispetto dell’art. 2119 c.c., il giudice del merito deve vagliare la lunga durata del rapporto di lavoro, l’assenza di recidiva e il comportamento successivo del datore di lavoro.
6. La censura è infondata. Rispetto all’estrema gravità del fatto, così come delineato dalla sentenza impugnata (si veda sub 2), ritenuto di per sé solo idoneo a compromettere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro, perde qualsiasi rilevanza la considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca anteriore, né si palesa necessario il vaglio della medesima ai fini della valutazione riguardo alla sussistenza della giusta causa di recesso.
7. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione art. 2119 c.c. per omessa disamina dei comportamento successivo della Soc. Autostrade (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Osserva che, ai fini della giusta causa, il comportamento del lavoratore deve considerarsi tale da compromettere irreparabilmente la fiducia del datore così da giustificare il recesso, anche sotto il profilo della proporzionalità il licenziamento in tronco del lavoratore. Rileva che si è trattato di un episodio isolato e che l’impossibilità di mantenere in essere, neppure temporaneamente, il rapporto di lavoro era dimostrata dalla circostanza che per circa un mese dopo l’evento e fino al licenziamento il C. era stato comandato per turni di notte.
8. Va rilevato che la censura, prospetta come violazione di legge, attiene a un vizio di motivazione. Sul punto deve essere richiamato l’orientamento di questa Corte in tema di sindacato sulla giusta causa di recesso (per tutte si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742 : “Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 o all’art. 2106 cod. civ., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”. Orbene, alla luce del principio richiamato deve convenirsi che la censura non pone in discussione la correttezza del metodo seguito dal giudicante nell’applicazione della clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., né il rispetto dei principi, anche costituzionali, dell’ordinamento, ma si limita a criticare il ragionamento in forza del quale la Corte territoriale ha ritenuto il fatto addebitato al lavoratore idoneo a minare in radice il rapporto fiduciario con la parte datoriale. In tal modo essa si risolve in una critica alla valutazione in fatto riservata al giudice del merito e censurabile sotto il profilo motivazionale nell’ambito dei limiti segnati dalla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., laddove difetta in concreto una prospettazione nei termini richiesti dalla suddetta norma.
9. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Società Autostrade per l’Italia s.p.a., liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30695 - Licenziamento disciplinare per giusta causa - L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4764 depositata il 15 febbraio 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9486 - Nei casi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 138 - Per i licenziamenti disciplinari l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19531 - In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2019, n. 23574 - In tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…