CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9506 depositata il 11 maggio 2016
TRIBUTI – REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA – STIMA DI MAGGIOR VALORE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita. Il contribuente impugnava l’avviso contestando la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene, in quanto non aveva tenuto conto che i locali posti al piano terreno erano adibiti a bowling e per una diversa utilizzazione del bene occorrevano opere di ristrutturazione piuttosto costose.
La ctp accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il valore accertato dei locali adibiti a magazzino, capannoni e laboratorio.
La società contribuente ha proposto appello, riproponendo propri assunti difensivi e lamentando che l’ufficio non avesse fatto riferimento alle singole unità immobiliari del fabbricato, ma che avesse valutato atomisticamente le singole porzioni dello stesso, riferendosi non alla loro consistenza, ma all’utilizzo effettuato dal conduttore. Anche l’ufficio si è costituito in secondo grado, insistendo in sede di appello incidentale sui valori accertati dei locali, che erano stati ridotti dai giudici di prime cure.
Poiché la CTR ha respinto l’appello del contribuente e accolto l’appello incidentale dell’ufficio, la società Costruzioni S.A. srl ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di cinque motivi, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 51 comma 3 del DPR n. 131/86, in quanto l’ufficio per l’eventuale rettifica doveva attingere ai fini dell’applicazione dell’imposta di Registro ad atti di disposizione aventi per oggetto beni immobili o diritti immobiliari similari.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212 del 2000, nonché vizio di motivazione sul medesimo profilo, in quanto la CTR non ha tenuto conto che l’ufficio non avrebbe allegato né tantomeno richiamato la documentazione posta a supporto della stima dell’Agenzia del Territorio.
Con il terzo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione di legge, ed in particolare dell’art. 112 c.p.c., in quanto i giudici d’appello avrebbero accolto l’appello incidentale e rigettato quello principale, sulla base di elementi nuovi e ulteriori che non erano stati inseriti nella motivazione dell’atto impugnato e ciò in violazione del meccanismo di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa impositiva, in quanto l’indagine sul rapporto tributario, sarebbe limitato al riscontro della consistenza di tale pretesa.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia nuovamente la violazione dell’art. 51 comma 3 e dell’art. 52 commi 2 e 3 del DPR n. 131/86, in quanto, nella asserita mente scorretta metodologia di valutazione, non sarebbe stata data neppure rilevanza alle spese manutentive effettuate sull’immobile, dalla data dell’acquisto a quella successiva della verifica, a seguito di sopralluogo, né sarebbe stato applicato alcun coefficiente di svalutazione in relazione alla vetustà ed ad altri oneri accessori. I motivi di ricorso, come sopra rubricati e sviluppati, sono infondati.
Infatti, i giudici d’appello, pur nella sinteticità di alcuni passaggi motivazionali, affrontano tutte le censure a loro sottoposte, in particolare, danno conto della mancata considerazione dei costi di manutenzione dell’immobile, perché imputabili a periodi successivi a quello dell’acquisto dello stesso, evidenziano come l’uso dei listini dei prezzi, è uno specificazione del criterio della consistenza, che viene completato con quello dell’effettivo utilizzo del bene, mentre non hanno ritenuto di valorizzare i criteri di valutazione enunciati nella perizia di parte, perché conducevano a valutare l’immobile a prezzi inferiori a quelli della media di mercato, risultanti dai prezziari immobiliari della zona, per come richiamati dalla stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, alla luce del fatto che l’anno 2006 si è caratterizzato come .un anno di prezzi crescenti nel mercato immobiliare. Inoltre, la stima dell’Ute viene ritenuta una fonte autosufficiente nel convincimento del giudice (v. Cass. n. 25559/2014, secondo cui “In tema d’imposta di registro, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il “petitum” ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE”); nella presente vicenda, pertanto, in assenza di vizi logici che possano far ritenere contraddittoria la valutazione delle risultanze processuali, appare fondato il convincimento che il ricorrente ambisca a promuovere un differente apprezzamento dei fatti, contrariamente all’insegnamento di questa Corte secondo cui “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un ‘inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. sez. un. n. 24148/2013).
La natura interpretativa della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
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