CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9633 del 11 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – INPGI – ATTIVITA’ GIORNALISTICA – CONTRIBUTI OMESSI – CARTELLA ESATTORIALE – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – PRESCRIZIONE
Svolgimento del fatto
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7880 del 2012, rigettava l’appello proposto da T.G., nei confronti dell’INPGI e di Equitalia Gerit spa, avverso la sentenza n. 406 del 2010 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale veniva respinta l’opposizione proposta dal T. avverso la cartella di pagamento n. 097 2008 02913495 02, notificata il 18 febbraio 2009, per la somma di euro 2.317,95 a titolo di contributi relativi all’anno 1996 per la gestione separata INPGI, comprensiva di sanzioni civili e interessi di mora. Escludeva legittimazione passiva Equitalia Gerit spa.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre T.G., prospettando tre motivi di impugnazione.
3. Resiste l’INPGI con controricorso.
4. Equitalia è rimasta intimata.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
Motivi della decisione
1. Occorre premettere in fatto che l’avv. G.T. proponeva la suddetta opposizione alla cartella di pagamento eccependo in primo luogo la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.
Contestava, quindi, la fondatezza della pretesa assumendo che egli, dalla fine degli anni ’70 era iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti, e solo occasionalmente, in passato, aveva svolto attività giornalistica, sicché non vi era nessun obbligo di iscrizione alla gestione separata.
1.2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2936 e 2941, n. 8, cc, in tema di decorrenza della prescrizione e in ordine alla pretesa sussistenza di presupposti per la sospensione del dies a quo di decorrenza della stessa, stante la natura non dolosa del comportamento tenuto dall’avv. T. e l’identificazione della Cassa previdenza avvocati come unica Cassa cui erano dovuti i contributi per la prevalenza dell’attività svolta. Erronea applicazione del regolamento INPGI. Erronea attribuzione di volontà ad un documento non firmato proveniente da soggetto diverso dal ricorrente (volontà di iscrizione alla Cassa).
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello che ha affermato che, in base al regolamento, il termine di prescrizione decorre dalla comunicazione del reddito, e tale comunicazione avveniva nel 2004 con fax dello studio commercialista, da tale momento cominciava a decorrere la prescrizione che era stata interrotta con la comunicazione del 2005.
Erroneamente, la Corte d’Appello riteneva che la prescrizione quinquennale del credito relativo all’anno 1996 aveva cominciato a decorrere solo nel maggio 2004, e non dal 1997, e cioè dalla data in cui l’INPGI riceveva fax (non firmato e non proveniente dal T. ma inviato dalla segreteria dello studio commercialista) e aveva iscritto d’ufficio il T. alla gestione separata. Il T. aveva svolto prevalentemente l’attività professionale di avvocato iscritto obbligatoriamente alla Cassa avvocati, per cui non era tenuto a una doppia contribuzione obbligatoria. Il ricorrente richiama in proposito le Sezioni Unite n. 3240 del 2010.
Il T. nel 1996 non era iscritto alla gestione separata, né lì iscrizione poteva discendere dal Regolamento dell’ente che non poteva vincolarlo.
Iniziando a decorrere dal 1997, la prescrizione era maturata.
Peraltro, l’INPGI, con circolare del 2000, faceva presente agli iscritti alla gestione separata che era venuto il momento di versare i contributi relativi all’anno 1996, palesandosi così, che, in precedenza non si era attivata.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta erronea applicazione al T. del regolamento INPGI (in particolare art. 7). Violazione della norma regolamentare INPGI. Erroneo uso dello strumento presuntivo, in violazione di legge (artt. 2935, 2936, 2941 cc).
Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello con riguardo all’aver ritenuto applicabile a sé medesimo il Regolamento INPGI e in particolare l’art. 7, in quanto emesso da un soggetto privato ed applicabile solo ai giornalisti operanti professionalmente a tempo pieno. Né poteva richiamarsi il d.lgs. n. 103 del 1996.
3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata errata imputazione soggettiva al T. di una comunicazione compiuta da terzi; violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 cc.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1398. Ritenuta riconducibilità in capo al T. di una dichiarazione compiuta da terzi e dallo stesso disconosciuta.
Il ricorrente si duole che i presupposti che davano luogo all’iscrizione coattiva d’ufficio all’INPGI, intervenivano a seguito di fax senza firma e non di provenienza da esso T. ma da un terzo (studio commercialistico) privo di potere di rappresentanza del ricorrente. Detto documento veniva tempestivamente contestato.
4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 5280 del 2012), il giornalista pubblicista ha l’obbligo di contribuire alla “gestione separata” dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale.
Si legge nella sentenza la seguente statuzione, alla quale si intende dare continuità «E tali osservazioni valgono a far comprendere come, pur dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 103 del 1996, la legge, nel prevedere le forme di previdenza obbligatoria gestite dall’INPGI, non fa menzione dei pubblicisti, ma solo dei giornalisti professionisti e praticanti, e prende in considerazione i primi solo quando esercitano l’attività giornalistica in forma subordinata, e, quindi, con carattere di stabilità.
Il fatto è che, con l’iscrizione all’albo, si realizzano le condizioni per lo svolgimento di una attività, quale quella del pubblicista, che può assumere contenuti molteplici, anche per ciò che attiene il relativo impegno lavorativo, del tutto rimesso alla discrezionale valutazione dell’Interessato, e non casualmente, pertanto, la legge connette a tale iscrizione, che costituisce un atto volontario del professionista, l’obbligo di contribuzione nelle forme della gestione separata, alla sola condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione.
Requisito quest’ultimo che basta per qualificare l’attività del professionista come attività autonoma, in conformità alla lettera della legge, laddove, invece, la sua abitualità non è portato necessario dell’autonomia della prestazione, ma è un dato identificativo ulteriore, che abbisogna di un espresso momento di collegamento negoziale o normativo.
Coerente con tale contesto è, quindi, anche la norma del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6, comma 4, che, nel definire il contenuto del regolamento degli enti previdenziali degli enti interessati, prevede espressamente (v. lett. c), per evidenti fini di solidarietà di categoria, ed analogamente a quanto stabilito per altre casse dei liberi professionisti, il versamento di una contribuzione minima annuale, dovuta, quindi, a prescindere dall’entità del reddito prodotto e dalle caratteristiche, anche solo occasionali, della prestazione».
Con la decisione Cass., ord. n.22437 del 2015, si è affermato (facendo applicazione all’INPGI di principi già affermati rispetto ad altre Casse) che in materia di contributi previdenziali dovuti all’ INPGI, trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della I. n, 335 del 1995, decorre dalla data di trasmissione all’INPGI della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell’obbligato.
Peraltro, tenuto conto dell’autonomia delle attività che vengono in rilievo nella fattispecie in esame, devono richiamarsi i principi affermati (sia pure rispetto a diversa fattispecie) da Cass., S.U., n. 17076 del 2011 (cui adde, Cass. n. 20519 del 2015), in ragione dell’intervento di norma di interpretazione autentica, che, proprio in ragione dell’autonomia delle attività prese in considerazione, nell’affermare che l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010 costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost., ha statuito: «l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’ “attività prevalente”; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa».
Nella specie l’iscrizione del T. all’albo dei pubblicisti sin dagli anni ’70, come dedotto in ricorso, e lo svolgimento della relativa attività nell’anno 1996, hanno fatto sorgere l’obbligo di contribuzione. Ed infatti il giornalista pubblicista ha l’obbligo di contribuire alla “gestione separata” dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale (Cass., n. 5280 del 2012).
La prescrizione, secondo le regole generali non può decorrere se non da quando il diritto può essere esercitato. Il Regolamento INPGI, poi, all’art. 7, comma 2, collega il decorso della prescrizione alla data di trasmissione all’Istituto, da parte dell’obbligato, della dichiarazione del reddito professionale di cui al successivo art. 10.
Dunque, nella specie, la prescrizione decorre da quando l’INPGI ha ricevuto tale comunicazione, nel 2004, relativa al reddito dell’odierno ricorrente, la cui entità non è contestata, né rileva la modalità di invio del fax riguardante attestazioni delle ritenute d’acconto e la copia del quadro E II sezione della dichiarazione dei redditi 1996.
Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 22437 del 2015, relativa a fattispecie riguardante redditi del 1996), in materia di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmissione all’INPGI della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell’obbligato.
Dunque sussisteva l’impossibilità di far valere il diritto, prima del 2004, in ragione della suddetta causa giuridica, trovando applicazione, come già affermato da questa Corte, il suddetto Regolamento, e l’autonomia delle due attività (pubblicista ed avvocato) escludeva l’applicabilità della nozione di prevalenza.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi; euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
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