CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9659 del 11 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO – PROFESSIONISTI – AVVOCATI – COMPENSI PROFESSIONALI – PARTECIPAZIONE AD ORGANO COLLEGIALE – COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE – APPLICAZIONE TARIFFE FORENSI – ESCLUSIONE
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza n. 184/05 del 9 febbraio 2005, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione proposta dalla Azienda U.S. di Siracusa il 6 giugno 2002 contro il decreto n. 201/02 emesso dal Tribunale di Siracusa il 22 aprile 2002 su ricorso dell’Avv. S.D., il quale, nominato dall’Azienda predetta componente della commissione giudicatrice di un appalto concorso per la realizzazione di impianti di climatizzazione e adeguamenti di impianti elettrici, aveva chiesto la liquidazione del compenso prestato in seno a detta Commissione in base alle tariffe forensi e su parcella vistata dall’Ordine, ottenendo ingiunzione per euro 7.617,16.
2. – La Corte d’appello di Catania, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 marzo 2011, in totale riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda svolta con il ricorso monitorio dall’Avv. D., ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato quest’ultimo a rifondere alla AUSL le spese del doppio grado di giudizio.
2.1. – La Corte d’appello ha escluso che il compenso di euro 2.050,92, determinato a termini della normativa regionale di settore e corrisposto al professionista per l’incarico di componente della commissione giudicatrice dell’appalto concorso indetto dalla AUSL, sia contrario alle norma di cui all’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente la inderogabilità delle tariffe forensi.
La Corte di Catania ha a tal fine rilevato:
– che l’inderogabilità della tariffa forense riguarda le deroghe convenzionali e si riferisce alle prestazioni d’opera professionale dell’avvocato rese al cliente sia in ambito giudiziale che di collaborazione professionale stragiudiziale;
– che nella fattispecie non si versa in quest’ambito di rapporti professionali d’opera negozialmente pattuiti né vi è stato luogo ad una invalida convenzione derogatoria delle tariffe professionali obbligatorie;
– che la legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, demanda all’Assessore regionale per i lavori pubblici la fissazione con decreto dei compensi spettanti ai componenti la commissione giudicatrice di appalti o di appalti concorso;
– che, nel rendere la sua opera intellettuale quale componente della commissione, l’Avv. D. ha espletato mansioni pubblicistiche tipiche della pubblica amministrazione in una posizione di funzionario onorario, sicché il relativo compenso è affidato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione stessa.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Avv. D. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 aprile 2012, sulla base di un motivo.
L’intimata non ha controricorso, ma ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
Considerato in diritto
1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 13 giugno 1942, n. 794 e della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), modificata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio. Ad avviso del ricorrente, il rapporto si è instaurato secondo le regole normative per la formazione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso e tuttavia ne è rimasta esclusa l’applicabilità delle norme di riferimento per la determinazione dei compensi, non essendo il professionista tenuto ad assoggettarsi a tale determinazione, non avendola espressamente accettata, sicché il compenso avrebbe dovuto essere determinato secondo la tariffa forense. Il ricorrente ritiene, in ogni caso, che il rinvio della determinazione dei compensi ad un decreto assessorile non appare legittimo con riferimento ai membri esterni componenti la commissione, per i quali la quantificazione del compenso deve realizzarsi nel rispetto di una giusta parametrazione alle prestazioni richieste, secondo la tariffa di appartenenza.
2. – Il motivo è infondato.
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all’albo, alle prestazioni svolte nell’ambito di una commissione mista, i cui atti siano imputabili esclusivamente all’organo collegiale (Cass., Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27919; Cass., Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2966).
Ne deriva che correttamente il giudice del merito ha affermato che il compenso all’Avv. D. per la sua attività di componente della commissione giudicatrice dell’appalto concorso – commissione composta, a termini dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana n. 21 del 1985, nel testo sostituito dall’art. 41 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 1993, dal presidente della competente sezione dell’Ufficio regionale per i pubblici appalti, da tre professionisti ingegneri e/o architetti e da un professionista esperto in materie giuridiche – deve essere liquidato, non già applicando le tariffe professionali forensi, bensì secondo la misura stabilita dall’Assessore regionale per i lavori pubblici, al quale, a norma del citato art. 37, spetta provvedere alla relativa determinazione.
3. – Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Azienda Sanitaria Provinciale svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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