CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9847 depositata il 13 maggio 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRREVOCABILITA’ – EVENTUALI ESENZIONI SPETTANTI – IRRILEVANZA
RITENUTO IN FATTO
La società (…) s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 2 bis e 3 del d.l. n. 564 del 1994, convertito nella legge n. 656 del 1994, (concordato di massa), con riferimento ad Irpeg ed Ilor relative agli anni di imposta dal 1989 al 1993. Dopo aver effettuato il versamento del primo acconto di lire 10 milioni, ometteva il versamento delle ulteriori rate pari a lire 30 milioni. Pertanto veniva emessa cartella di pagamento per il recupero delle somme non versate.
Contro la cartella la società proponeva ricorso alla Commissione tributarla provinciale di Foggia che lo rigettava con sentenza n.283 del 2004.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bari Sez. distaccata di Foggia che con sentenza del 30.6.2009 lo accoglieva. Il giudice di primo grado osservava che in data 25.11.1997 l’Ufficio delle Imposte dirette aveva emesso provvedimento con II quale riconosceva alla società il diritto alla esenzione decennale dai pagamento dell’lrpeg e dell’ILOR dal 1.1.1989 al 31.12.1998, e pertanto per tali anni nessuna somma era dovuta; la presentazione della domanda di condono era addebitabile al ritardo con il quale l’Ufficio impositore aveva emesso il provvedimento di esenzione fiscale.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2 bis e 3 del del d.l. n.564 del 1994, convertito nella legge n. 656 del 1994, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.
Controparte non ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
II ricorso è fondato.
Non è in contestazione che il contribuente abbia aderito all’accertamento con adesione “collettivo” previsto dagli artt. 2 bis e 3 del d.l. n. 564 del 1994, convertito nella legge n.656 del 1994, provvedendo al pagamento della prima rata. E’ altrettanto pacifico che la definizione degli importi dovuti mediante l’accertamento con adesione produce effetti irrevocabili, come stabilito dall’art.8 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 13.4.1995 n. 177. Ne consegue che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina la irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato (sulla irrevocabilità dell’accertamento con adesione previsto dalla legge n. 656 del 1994 Sez. 5, Sentenza n. 12885 del 21/05/2008, Rv. 603312; in senso analogo, con riguardo alla materia del condono, Sez. 5, Sentenza n. 18278 del 10/09/2004, Rv. 576986).
La sentenza deve pertanto essere cassata e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo. Si compensano le spese del giudizi di merito. Con riguardo al giudizio di legittimità la società deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie II ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.
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