CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9859 depositata il 13 maggio 2016
TIA – LOCALI UTILIZZATI PER ATTIVITA’ ECONOMICA – PRODUZIONE DEI RIFIUTI FERROSI – ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI – ILLEGITTIMITA’ – FATTURE DEL GESTORE PER RISCOSSIONE TIA – ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19, D.LGS. N. 546/1992
FATTO
Con l’impugnata sentenza n. 68/05/2012 depositata il 4 giugno 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accolto l’appello proposto da O.M.B. Officina Meccanica di B. M. & C. S.n.c., anche in contraddittorio con il Comune di Fucecchio, in riforma della decisione n. 21/20/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, accoglieva il ricorso della contribuente avverso tre fatture n. 11- 2010-00213927 TIA 2003 n. 11-2009-00329843 TIA 2009 n. 11-2010-00004995 TIA 2010 emesse dal gestore P. S.p.A.
La CTR, ritenuto che le fatture fossero “qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali, ai sensi del d.lgs. 546/92, potevano essere oggetto di impugnativa”, motivava l’accoglimento del ricorso osservando che il Comune aveva sì il potere di “deliberare la assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi prodotti da attività economiche”, ma che tuttavia nella concreta fattispecie “i rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi, non potevano essere assimilati a quelli urbani”. La CTR concludeva affermando poi che “il fatto che P. avesse inviato corrispondenza a un indirizzo diverso da quello proprio della Società contribuente medesima, non risultava smentito in atti”.
Contro la sentenza della CTR, il gestore proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
L’intimato Comune non si costituiva.
DIRITTO
1. Con il primo articolato motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di uno degli atti contemplati dall’art. 19 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 (eccezione preliminare svolta in atto di controdeduzioni in appello)”, deducendo a riguardo che erroneamente la CTR aveva ritenuto impugnabili le fatture, atteso invece che le stesse non erano tra le “categorie di atti direttamente impugnabili contemplate dal citato art. 19” e comunque che il contenuto delle dette fatture era quello di un non impugnabile “avviso bonario” di pagamento e infine che la CTR non aveva motivato in modo sufficiente.
1.1. Il motivo è inammissibile sia perché in realtà ciò che il gestore esattamente addebita alla CTR è la violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vizio che andava pertanto censurato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., trattandosi di violazione di legge processuale (Cass. sez. I n. 1646 del 2014; Cass. sez. VI n. 3164 del 2012); sia perché non è stato trascritto il contenuto delle fatture e nemmeno è stato indicato il tempo e il luogo della loro produzione, con il conseguente difetto di autosufficienza che impedisce alla Corte di verificare il reale tenore delle dette fatture che il gestore asserisce essere quello d un “avviso bonario” e oltreché di verificare il rispetto dell’art. 372, comma 1, c.p.c. e in tal modo non permettendo alcun esercizio normofilattico che deve ovviamente fondarsi su elementi di fatto certi (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. IlI n. 8569 del 2013).
1.2. Il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui il gestore lamenta che la CTR sarebbe incorsa in vizio di motivazione per non avere adeguatamente spiegato perché le ridette fatture fossero impugnabili. Ed in effetti quello che in realtà il gestore lamenta è una insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica circa l’impugnabilità delle fatture in parola, nonostante l’art. 19 d.lgs. n. 546 cit. non le contemplasse tra gli atti fiscali contestabili davanti al giudice tributario. Sennonché è noto come l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica sia irrilevante, come invero dimostra l’art. 384, comma 4, c.p.c. per cui la Corte è tenuta semplicemente a integrare o a correggere la motivazione giuridica quando la statuizione è conforme a diritto (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005). Fattispecie, quest’ultima della inadeguata motivazione giuridica, ancora differente dalla mancanza di motivazione intesa quale elemento di forma della sentenza, che costituisce una violazione della legge processuale, precisamente dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.p.r. n. 546 cit., da censurarsi quindi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. un. n. 319 del 2009; Cass. sez. trib. n. 7672 del 2003).
2. Con il secondo motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992”, deducendo di avere eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 cit., ma che la CTR aveva “omesso ogni qualsivoglia motivazione sul punto”.
Il motivo è inammissibile perché in realtà ciò che il gestore lamenta non è un vizio motivazionale, cioè la mancata o insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’accertamento di esistenza o di inesistenza di un fatto controverso e decisivo, bensì un’omessa pronuncia con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., la quale violazione doveva pertanto essere contestata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. IlI n. 26155 del 2014; Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014).
3. Con il terzo motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al “merito del contenzioso””, deducendosi a riguardo che la CTR aveva accolto l’appello della contribuente con una “scarna motivazione”, p. es. con riferimento all’impossibilità di “assimilare” i rifiuti ferrosi a quelli urbani e p. es. perché nemmeno era dato comprendere quale fosse la reale portata della decisione.
Il motivo è anche in questo caso inammissibile per ragioni identiche a quelle vedute in precedenza, quindi perché con il motivo non si censura che la CTR abbia accertato l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo e controverso senza spiegazione o con spiegazione insufficiente o illogica, bensì che non sia stato giuridicamente motivato perché non fosse possibile “assimilare” i rifiuti ferrosi a quelli urbani ovvero anche perché non sarebbero stati chiari “gli effetti” della statuizione e quindi in quest’ultimo caso perché in realtà si denuncia una violazione di legge processuale che andava pertanto censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
4. Con il quarto motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione dell’art. 360, comma, 1, n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo”, deducendosi in proposito che la CTR sembrava aver “implicitamente” respinto sia la domanda principale della contribuente che aveva chiesto “l’annullamento” delle , fatture, sia quella subordinata con la quale la contribuente aveva chiesto la rideterminazione del credito mediante esclusione dall’imposizione delle “aree esterne”.
La doglianza è infondata risultando dalla motivazione della sentenza l’ “annullamento” delle fatture nella parte in cui queste avevano assoggettato a TIA i locali di produzione dei rifiuti ferrosi giudicati dalla medesima CTR “non assimilabili” e oltreché le aree collegate, così come in effetti richiesto dalla contribuente con domanda principale, dovendosi invece applicare la TIA soltanto su mq. 89 non produttivi.
5. Con il quinto articolato motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Erronea esclusione da tariffa dei locali adibiti alla lavorazione artigianale (c.d. “sale di lavorazione”) per plurime violazioni di legge. Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull’eccepita errata e/o omessa considerazione degli artt. 7, 10 e 49 d.lgs. n. 22/1997, del d.p.r. 158/99 e della normativa regolamentare”.
5.1. Sotto un primo profilo il gestore deduceva come la CTR avesse giuridicamente motivato in modo insufficiente e comunque inadeguato l’esclusione dalla TIA delle “sale di lavorazione” dei materiali ferrosi; difatti, secondo il gestore la soluzione affermata dalla CTR “oltre che fondata su un’inesatta interpretazione della normativa nazionale e regolamentare citata, si palesava ulteriormente erronea, giacché basata su un’errata valutazione della documentazione offerta da controparte”.
Questo primo profilo di censura è inammissibile perché, come si è già ricordato, è irrilevante l’insufficiente o illogica motivazione giuridica; questo primo profilo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, laddove richiama documenti senza trascriverli e senza indicare luogo e tempo della loro produzione.
5.2. Sotto altro profilo il gestore denunciava la “erronea esclusione da tariffa delle sale di lavorazione e/o magazzini”, in estrema sintesi a riguardo osservando come l’art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 cit. assoggettasse a TIA “chiunque” occupasse o conducesse locali o aree ad uso privato senza eccezione alcuna, come del resto era anche indirettamente dimostrato dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 27 aprile 1999, n. 158 che avevano introdotto un criterio di calcolo presuntivo della “parte variabile” TIA per attività produttive.
Il motivo è, sotto questo aspetto, infondato.
In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – secondo cui “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali” – che soltanto dovesse incombere all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083 del 2004; Cass. sez. trib. n. 4766 del 2004). Ora, come di nuovo questa Corte ha già avuto modo dì dire, l’appena veduta regola deve ritenersi applicabile anche alla TIA. E ciò sia a causa della riconosciuta natura dì mera variante TARSU della stessa TIA, della quale quest’ultima mantiene infatti identica natura tributaria (Corte cost. n. 64 del 2010; Corte cost. n. 300 del 2009; Corte cost. n. 238 del 2009; Cass. sez. un. n. 5078 del 2016; Cass. sez. un. n. 23114 del 2015; Cass. sez. n. 25929 del 2011; Cass. sez. un. 14903 del 2010). E sia principalmente perché l’art. 49, comma 3 e 14, d.lgs. n. 22 cit. – laddove stabilisce che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” chiaramente presuppone l’assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Cosicché l’impugnata sentenza – che nella concreta fattispecie ha accertato che “i rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi, non potevano essere assimilati a quelli urbani” – ha pertanto correttamente statuito che per le superfici in contestazione la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012).
6. Con il sesto motivo di ricorso il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o erronea valutazione della documentazione versata in atti con riferimento all’asserito invio della corrispondenza a indirizzo diverso da quello della contribuente”, deducendosi a riguardo di aver assoggettato “a tariffa la stessa superficie (mq. 1.430) dichiarata dalla contribuente”, cosicché era del tutto irrilevante l’accertamento compiuto dalla CTR che aveva stabilito che la richiesta di informazioni circa la detta superficie fosse stata spedita in luogo diverso da quello in cui doveva essere ricevuto e comunque che l’accertamento appunto compiuto dalla CTR circa l’erroneità del luogo di ricevimento della richiesta di dichiarazione della superficie assoggettabile non era stato sufficientemente o comunque non era stato adeguatamente motivato.
Il motivo è inammissibile non soltanto per difetto di autosufficienza, in quanto i richiamati documenti non sono stati trascritti e nemmeno è stato indicato il luogo e il tempo della loro produzione, ma altresì per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c. atteso che comunque non viene contestata la dichiarazione trasmessa dalla contribuente al gestore, semmai vengono inter partes contestate la sua natura e i suoi effetti.
7. Nel recente consolidarsi del richiamato orientamento, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso; compensa integralmente le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42089 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), dovendo peraltro evidenziarsi che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11679 - In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l'immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2019, n. 11408 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, e la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal d.lvo 5/2/1992, nr 22, art. 21 comma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2019, n. 22705 - In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti in quanto la detenzione o…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…