CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9879 depositata il 13 maggio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – GENERICA E PRIVA DI CONCRETA CORRISPONDENZA CON LE DEDUZIONI DELL’UFFICIO – ANNULLAMENTO
RITENUTO IN FATTO
1. Con avviso di accertamento n. 88901AA00005, notificato in data 30.01.2003, l’Amministrazione finanziaria rettificava il reddito di impresa di D.L. ai fini IVA ed IRPEF per l’anno di imposta 1998.
La rettifica era scaturita da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza su un conto corrente bancario, con il quale il contribuente aveva operato nell’esercizio dell’attività di impresa e sulla base delle cui movimentazioni erano stati accertati ricavi non contabilizzati, con conseguente evasione fiscale.
2. L’impugnazione proposta dal contribuente sortiva esito positivo sia in primo che secondo grado.
3. Con la sentenza n. 34/03/09, depositata il 06.02.2009 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata affermava che dall’esame dell’avviso di accertamento non emergeva una netta corrispondenza tra i fatti contestati ed i maggiori ricavi accertati; che l’errata imputazione contabile dei movimenti bancari compiuta dal contribuente doveva ritenersi errore meramente formale; che l’atto impugnato era carente sotto il profilo probatorio in quanto l’accertamento era stato effettuato senza verificare l’intera contabilità.
4. Propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. Il contribuente replica con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con l’unico motivo la Agenzia lamenta la insufficienza motivazionale della decisione impugnata in merito alla ricostruzione dei ricavi d’azienda, nella parte in cui la Commissione ha affermato che dall’esame dell’avviso di accertamento non emergeva una netta corrispondenza tra i fatti contestati ed i maggiori ricavi accertati e che l’atto impugnato risultava carente sotto il profilo probatorio, in quanto l’accertamento era stato effettuato prendendo in esame solo parzialmente la movimentazione contabile, senza verificare l’intera contabilità.
Secondo la ricorrente, al contrario, l’Amministrazione aveva esaminato tutta la documentazione contabile acquisita e la aveva riscontrata con le matrici degli assegni bancari, anch’essi acquisiti alla verifica, e con i movimenti bancari, individuando delle operazioni che non risultavano fatturate e su tale base aveva proceduto alla ricostruzione di maggiori ricavi, come specificamente dedotto nell’atto di appello, mentre, sul punto, la motivazione della Commissione risultava generica e priva di concreta corrispondenza con le deduzioni dell’Ufficio.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
A fronte della specifica contestazione in appello, da parte dell’Ufficio, in merito alla ampiezza dell’accertamento compiuto con riferimento a tutta la documentazione contabile rinvenuta ed ai puntuali riscontri contabili e documentali osservati, la motivazione appare assertiva e generica, se non addirittura tautologica, in quanto non illustra in cosa consista la non corrispondenza tra i fatti contestati e i maggiori ricavi accertati, né esplicita sulla scorta di quali elementi abbia raggiunto la conclusione che l’accertamento impugnato era carente di prova certa, non potendo certo assurgere a congrua ed esaustiva motivazione la scarna affermazione per cui “l’accertamento è stato effettuato prendendo in esame, solo parzialmente la movimentazione contabile senza, peraltro, verificare l’intera contabilità”, priva della illustrazione, almeno nei passaggi principali, degli specifici elementi ai quali intenda riferirsi e su come si riverberino sul complessivo accertamento.
Invero, quanto dedotto dall’Ufficio, ove valutato positivamente avrebbe potuto escludere la carenza probatoria dell’atto, di talché si rende necessaria la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Territoriale per un puntuale e motivato esame degli elementi posti a fondamento dell’accertamento da parte dell’Amministrazione.
2.1. L’accoglimento del motivo, nei termini sopra indicati, comporta fa cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata, che procederà a nuovo esame della controversia, tenendo conto dei principi di diritto suesposti e motivando adeguatamente sui profili risultati sforniti di congrua ed esaustiva motivazione.
2.2. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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