CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 990 del 20 gennaio 2016
INFORTUNIO SUL LAVORO – LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE E NORMATIVA APPLICABILE – TABELLE VALUTATIVE DEL DANNO BIOLOGICO
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 38/2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, esso deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. 1124/1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento.
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FATTO
La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 5627 del 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, rigettava la domanda proposta da B.C. per ottenere la rendita per inabilità permanente derivatagli dall’infortunio sul lavoro del 11/12/1992. La Corte argomentava di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado, che aveva accertato che a seguito dell’evento infortunistico de quo il B.C. aveva riportato postumi permanenti al livello del ginocchio destro determinanti un’inabilità permanente del 10% con riferimento alla capacità generica di lavoro.
Per la cassazione della sentenza B.C. ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l’Inail.
DIRITTO
1. Il B.C. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. art. 74 del d.p.r. 1124/1965, 112, 441, 442 e 445 c.p.c., dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000 e delle valutazioni tabellari dello stesso, nonché vizio di motivazione, e sostiene che la Corte di merito sia incorsa in un grave errore metodologico e valutativo laddove ha recepito le conclusioni del consulente tecnico che avevano accertato un’invalidità permanente del 10%, ottenuta con riferimento alle voci n. 278,281 283 del D.lgs. n. 38 del 2000, così applicando ad evento occorso nel 1992 le tabelle del danno biologico che potevano essere applicate solo gli infortuni avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del regime previsto dal D.lgs. n. 38 del 2000.
2. Il motivo è fondato.
Il c.t.u. nominato in grado d’appello, le cui conclusioni sono state valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della decisione, alla pg. 8 dell’elaborato richiamata nel ricorso ha così argomentato:
“….Tali postumi, principalmente riferibili all’infortunio sul lavoro del 1992 rispetto a quelli del 1996 e del 2001 comunque insistenti sull’arto inferiore destro, comportano – avuto riguardo alle valutazioni tabellari previste alle voci n. 278, n. 281 e n. 283 del d.lgs. 38/2000 – un grado di menomazione percentualizzabile con l’8% (otto per cento) di invalidità permanente. Considerato tuttavia che in data 22.3.2010, ossia a distanza di dodici giorni dalla visita di c.t.u., il periziando risulta essere stato sottoposto presso la Casa di Cura Villa Letizia ed intervento in artroscopia di meniscectomia selettiva interna ed esterna a livello del ginocchio destro (si veda lettera di dimissione allegata alla presente relazione) , e considerando inoltre che per gli esiti di meniscectomia e artroscopia il decreto 38/2000 prevede alla voce n. 282 il 2% fìsso di danno, i postumi residuati al signor B.C. per causa di lavoro sono attualmente e complessivamente quantificabili con il 10% (dieci per cento) di danno biologico INAIL”.
Recependo tali conclusioni, la Corte è incorsa nel vizio denunciato in ricorso, considerato che ha valutato l’entità del danno per un evento occorso nel 1992 applicando le tabelle introdotte dal D.M. 12 luglio 2000, recante la “tabella dei coefficienti” relativi al danno biologico che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.l.vo n. 38 del 2000, sono applicabili esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché alle malattie professionali denunciate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale 12 luglio 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio) mentre in caso di infortunio anteriore, l’invalidità dev’essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. 1124/1965 e relative tabelle (Cass. n. 17089 del 21/07/2010, Cass. ord., n. 9956 del 05/05/2011, Cass. ord., n. 13574 del 2014).
Né osta all’accoglimento del motivo la circostanza che non risultino essere state formulate specifiche critiche alla c.t.u. nel corso del giudizio di secondo grado, considerato che il D.M. di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna, la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , a prescindere dalla motivazione che la Corte abbia adottato in proposito (Cass. ord., 13-06-2014, n. 13574).
Segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare la sussistenza dei postumi dell’infortunio in applicazione dei criteri sopra indicati, nonché pronunciarsi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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