CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9995 depositata il 16 maggio 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE – EFFETTI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – CANONI DEI CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DALLA “SOCIETÀ IN BONIS” RIMASTI INSOLUTI NEL PERIODO ANTERIORE ALL’APERTURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E FINO AL SUO FALLIMENTO – PREDEDUCIBILITÀ – CONDIZIONE – PREVISIONE NEL PIANO ALLEGATO ALLA PROPOSTA – NECESSITÀ – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria della Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., impugna per cassazione il decreto con il quale il Tribunale di Firenze accolse solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo del fallimento della S.G.N. Societa’ Gestione Negozi s.p.a., escludendo l’invocata prededuzione in relazione ai canoni dei contratti di leasing stipulati tra la mandante e la societa’ ancora in bonis, rimasti insoluti nel periodo compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo alla quale quest’ultima era stata ammessa e la successiva sua dichiarazione di fallimento.
Ritenne il tribunale che il credito maturato per i detti contratti non potesse essere considerato essenziale all’esecuzione della proposta di concordato poi omologata, atteso che la stessa non prevedeva espressamente l’assunzione in capo alla proponente dell’obbligo di riscattare i beni in leasing, in vista del programmato affitto dell’azienda; soggiunse il giudice del merito che il contratto di affitto di azienda stipulato nel corso della procedura dalla proponente – ove era pure stato pattuito il suo obbligo di riscattare i beni aziendali concessi in leasing -, non era stato autorizzato dal giudice delegato, restando inopponibile alla massa, mentre irrilevante risultava la menzione del detto contratto di affitto in seno al decreto di omologa del concordato.
Il ricorso e’ affidato a tre motivi.
Il fallimento della S.G.N. Societa’ Gestione Negozi s.p.a. ha proposto ricorso incidentale condizionato e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale contraddittoriamente assunto la mancata produzione in giudizio del decreto di omologa del concordato preventivo e poi, comunque, dato atto di siffatta produzione, travisando altresi’ il contenuto del provvedimento, che espressamente prevedeva l’onere in capo alla proponente di riscattare i beni dell’azienda affittata, in precedenza concessi in leasing dalla societa’ mandante.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta una violazione della L. Fall., art. 111, per avere i giudici di merito ritenuto che l’assunzione dell’onere di pagamento dei canoni dei contratti di leasing in corso al momento dell’ammissione alla procedura di concordato, non fosse funzionale all’esecuzione della proposta concordataria.
Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come quarto), l’istante denuncia ulteriore violazione della L. Fall., art. 111, risultando l’interpretazione della norma operata dal tribunale tale da arrecare ingiustificato pregiudizio alle ragioni di un creditore, a vantaggio dei restanti soggetti ammessi al concorso.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il fallimento controricorrente lamenta un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiche’ il tribunale ha erroneamente ritenuto che i contratti di leasing non si fossero gia’ risolti, per inadempimento dell’utilizzatore, prima della sua dichiarazione di fallimento.
Il primo motivo non e’ fondato.
Va, anzitutto, escluso che la motivazione del decreto impugnato contenga la contraddizione denunciata dalla ricorrente, in quanto dalla mera lettura del provvedimento emerge agevolmente come, in realta’, il tribunale abbia rilevato la mancata produzione in giudizio del “decreto di ammissione al concordato”, pronunciato ai sensi della L. Fall., art. 163 (pag. 6), mentre e’ stata accertata la produzione in giudizio, da parte della curatela opposta, del successivo “decreto di omologa del concordato” L. Fall., ex art. 180 (pag. 7).
La descrizione, in seno al decreto di omologa del concordato preventivo, dell’intervenuto affitto dell’azienda e della sua programmata cessione alla medesima affittuaria, costituisce poi soltanto la mera ricognizione delle concrete modalita’ attraverso cui il proponente intendeva assicurare l’adempimento dell’onere concordatario assunto con la proposta precedentemente approvata dai creditori, ma di certo non potrebbe valere, da sola, a rendere prededucibili tutti i crediti maturati nel corso della procedura concordataria in dipendenza del detto affitto d’azienda.
Invero, come correttamente osservato dai giudici del merito, l’obbligo di riscatto dei beni concessi in leasing era stato autonomamente assunto dalla societa’ ammessa al concordato, con la stipula del contratto di affitto dell’azienda, intervenuta soltanto nel corso della procedura e neppure sottoposta all’autorizzazione del giudice delegato L. Fall., ex art. 167.
Non risulta provato in giudizio, invece, che nell’originaria proposta di concordato sottoposta al voto dei creditori, la proponente avesse inserito i canoni dei detti contratti di leasing maturati nel corso della procedura tra i cd. “oneri concordatari”, cioe’ quelli necessari perche’ il concordato potesse trovare esecuzione, avendo anzi accertato il tribunale, con valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in questa sede, che la proposta originaria ammessa al voto non prevedeva l’onere per la proponente di riscattare, in tutto o in parte, i detti beni aziendali, trattandosi come visto di obbligazione sorta, per volonta’ della sola proponente, soltanto nel corso della procedura.
Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, i crediti nascenti da obbligazioni contratte dal proponente nel corso della procedura di concordato preventivo, cui segua la risoluzione per inadempimento, non potevano, nel successivo fallimento, essere soddisfatti in prededuzione, stante la funzione liquidatoria del concordato, rispetto alla quale la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del debitore restava estranea, in quanto meramente eventuale (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3581; Cass. 25 luglio 2007, n. 16426; Cass. 14 luglio 1997, n. 6352).
E’ vero che dopo la riforma del concordato preventivo introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 – qui applicabile ratione temporis -, che ha largamente ampliato la possibilita’ per gli imprenditori commerciali di proporre al ceto creditorio concordati non meramente liquidatori, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2 (nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), sono oggi considerati prededucibili tutti i crediti “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.
Occorre tuttavia chiarire che, anche dopo la riforma delle cd. procedure concorsuali minori, nel caso di obbligazioni assunte dal debitore prima del decreto di ammissione al concordato preventivo, affinche’ i relativi crediti maturati nel corso della procedura possano godere del rango prededucibile previsto dalla L. L. Fall. art. 111, nel successivo fallimento, la loro “funzionalita’”, intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione gia’ nel piano analitico allegato alla proposta, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2, lett. e), secondo un principio generale che puo’ ricavarsi dalla L. Fall., art. 182-quater, comma 2, in quanto solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell’ammontare dei cd. “debiti della massa”, consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonche’ di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilita’ di effettivo adempimento.
Il decreto del tribunale di Firenze ha fatto corretta applicazioni del detto principio, avendo ritenuto che i canoni dovuti dalla conduttrice in forza di contratti di leasing stipulati prima della sua ammissione al concordato preventivo e maturati successivamente nel corso della procedura, non potessero considerarsi tout court funzionali alla stessa, in difetto di una loro espressa previsione nell’ambito dei cd. oneri concordatari, all’interno del piano originariamente proposto dalla societa’ debitrice e poi sottoposto, unitamente alla proposta, all’approvazione dei creditori.
Il rigetto del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla curatela controricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 giugno 2021, n. 17358 - In caso di fallimento, come nel concordato preventivo, la compensazione, anche in materia tributaria, determina, ai sensi dell'art. 56, legge fallimentare, una deroga alla regola del concorso,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29323 - L'indennità supplementare prevista dall'accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale" allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescindere…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023 - La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25025 depositata il 22 agosto 2023 - Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 32790 depositata il 27 novembre 2023 - Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, il liquidatore della società è responsabile, nei confronti dell'Erario, in proprio e in forma autonoma…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…