Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10390 del 27 aprile 2017
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 26 agosto 2014 n. 242, dichiarò tardivo l’appello proposto dalla società Intek s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 18 gennaio 2012 n. 11, che l’aveva condannata a pagare circa 250.000 Euro al fallimento della XXX s.p.a..
La Corte d’appello di Campobasso ritenne che:
– la notifica dell’appello era avvenuta a mezzo posta;
– l’avviso di ricevimento non era in atti;
– la notifica pertanto era inesistente, e non nulla;
– ergo, né si poteva disporre rinnovo ex 291 c.p.c., né la nullità era stata sanata dalla costituzione del fallimento, avvenuta dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 c.p.c..
2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Intek, con ricorso fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 140 e ss.; 149 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che ha errato la Corte d’appello nel ritenere tardivo l’appello da essa proposto. Infatti l’avvenuta costituzione della curatela dimostrava di per sé l’avvenuto perfezionamento della notificazione dell’atto d’appello.
1.2. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello ha qualificato come “inesistente” la notificazione dell’atto d’appello, perché l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione, avvenuta per mezzo del servizio postale.
Da questa affermazione ha fatto discendere la conseguenza che la costituzione del convenuto non poteva avere alcun effetto sanante ex tunc.
Ambedue queste affermazioni sono erronee.
1.3. Erronea, in primo luogo, è l’affermazione che la notificazione fosse inesistente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità.
Quello di “inesistenza”, invece, è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario. Di inesistenza della notificazione, dunque, può parlarsi solo quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
1.4. Erronea, in secondo luogo, è l’affermazione secondo cui la notificazione effettuate per mezzo del servizio postale va detta “inesistente”, se il notificante non deposita l’avviso di ricevimento.
In realtà il deposito del suddetto avviso non è un requisito di “esistenza” della notificazione, ma semplicemente la prova dell’avvenuta esecuzione di essa.
Pertanto, se il destinatario dell’atto d’appello si costituisca in giudizio, tale costituzione di per sé rende palese che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, e supplisce la mancanza dell’avviso di ricevimento (Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015).
Né rileva se l’appellato si sia costituito prima o dopo la scadenza, per l’appellante, del termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c..
Infatti, una volta accertato – per effetto della costituzione del convenuto – che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, la tempestività del gravame va valutata non in base al momento della costituzione dell’appellato, ma in base al momento in cui l’atto di impugnazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario. Se tale consegna è avvenuta tempestivamente, nulla rileva – ai fini della tempestività del gravame – il momento in cui l’appellato si sia costituito.
2. Il secondo motivo di ricorso, col quale la Intek solleva questioni analoghe sotto diversi profili, resta assorbito.
3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, in quanto ripropongono questioni attinenti al merito, non esaminate dalla Corte d’appello.
4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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