CORTE DI CASSAZIONE, sez. penale, – Sentenza 03 luglio 2017, n. 31906
Tributi – Reati fiscali – Infedele dichiarazione – Fatture non contabilizzate – Imputazione all’amministratore di fatto – Prova – Incasso fatture sul conto personale
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11 marzo 2016 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2014 del Tribunale di Rovereto, che aveva tra l’altro condannato R.D. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso il predetto provvedimento il solo D. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo di impugnazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Col proprio motivo di ricorso il D. ha lamentato erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In proposito, la chiamata di correo del ricorrente si fondava sulle dichiarazioni della figlia E., legale rappresentante della ditta B.R., mentre le circostanze che il ricorrente avesse delega sul conto aziendale e che molte fatture fossero state incassate sul conto personale nulla avevano a che vedere con la tenuta della contabilità aziendale, laddove non risultava in alcun modo, a parte la logica collaborazione con la giovane figlia nell’intrattenimento dei rapporti commerciali, che il ricorrente fosse l’addetto alla contabilità.
4.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato (che non è stato fatto oggetto di ricorso da parte del Pubblico Ministero) ha dato ben altrimenti conto, né l’odierno ricorrente ha inteso confrontarsi con siffatti passaggi motivazionali, che già la sentenza del Tribunale di Rovereto aveva riferito il contenuto della notizia di reato, in cui i militari della Guardia di Finanza della compagnia di Rovereto avevano dato atto dell’intervento del D. in ordine a qualunque richiesta di delucidazione avanzata dagli operanti, mentre la titolare formale dell’attività si era mostrata poco informata sulle questioni inerenti la gestione stessa (unitamente al fatto che i pagamenti relativi alle fatture non contabilizzate erano confluiti su un conto personale dello stesso D.).
Oltre a ciò, la Corte territoriale ha ricordato come fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria che amministratore di fatto dell’impresa fosse proprio l’odierno ricorrente, il quale aveva fornito tutte le notizie di carattere commerciale o finanziario relative all’attività, interloquendo con gli operatori in merito alle fatture richiamate dall’imputazione, riconoscendo che le medesime non erano state registrate e dichiarate ma confermando al tempo stesso che esse erano relative ad operazioni realmente avvenute. Al contempo, era stato altresì osservato che proprio le fatture non contabilizzate erano state incassate sul conto personale dell’odierno ricorrente, così sottraendo parte dei ricavi non contabilizzati nei conti aziendali, dei quali dimostrava di avere la piena disponibilità.
In ragione di siffatti rilievi, a poco rilevava l’eventuale affidamento a terzi della contabilità aziendale.
4.3. Ciò posto, risulta contestato all’odierno ricorrente che, quale titolare di fatto e gestore della ditta “B.R. di D. E.”, ed al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva indicato nella dichiarazione reddituale riferita all’anno 2008 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo di indicare elementi attivi per complessivi euro 469.172,68 di imponibile con un’imposta Irpef evasa pari a euro 198.302,55, “con recidiva reiterata per D.R.”.
4.4. Nulla il ricorrente ha inteso contrastare, se non la circostanza di non essere addetto alla contabilità aziendale.
Va da sé, peraltro, che la Corte territoriale aveva appunto attribuito all’odierno ricorrente, con motivazione logica e comunque neppure revocata in dubbio, il ruolo di amministratore di fatto della ditta individuale formalmente intestata alla figlia E..
In proposito, è stato così ripetutamente ricordato che ad es. del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta (cfr. Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971). Del pari, il reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, è configurabile anche nei confronti dell’amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv. 263728).
Al riguardo, poi, e più in generale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni e altri, Rv. 264009). Tale potere deve estrinsecarsi nell’esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o/ma di esse, coordinata con le altre. Amministratore di fatto non può perciò essere sic et simpliciter ritenuto colui che si ingerisca comunque, genericamente o una tantum, nell’attività sociale. Avuto riguardo all’oggetto dell’attività degli amministratori di una società di capitali, tra dette funzioni deve considerarsi in primo luogo il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo; a questa va poi aggiunta la stessa gestione con riferimento sia all’organizzazione interna che alla attività esterna costituente l’oggetto della società; e in particolare, con riferimento ad entrambe, la formulazione di programmi, la selezione delle scelte e la emanazione delle necessarie direttive; con riguardo all’organizzazione interna non deve poi prescindersi dai necessari poteri deliberativi i cui effetti si riflettono sull’attività esterna, mentre nell’ambito di quest’ultima deve tenersi conto delle funzioni di rappresentanza (così, n motivazione, Sez. 3, n, 22108 cit.; Sez. 5, n. 1154 del 08/10/1991, Rapisarda, Rv. 191212).
4.5. Per delineare la figura dell’amministratore di fatto è perciò necessario attingere ai criteri stabiliti dall’art. 2639 cod. civ..
L’amministratore di fatto è dunque colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. “Significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 5, n. 43300 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).
4.6. Alcuna contestazione è in proposito intervenuta, laddove il ricorrente ha solamente negato di avere tenuto la contabilità. Si tratta all’evidenza di questione irrilevante, atteso che proprio la veste di amministratore di fatto era tale da metterlo nella condizione di compiere le contestate attività sociali.
D’altronde il pieno controllo della gestione sociale, e delle sue implicazioni tributarie, emerge addirittura (per quanto possa occorrere alla stregua delle assorbenti considerazioni già svolte) dalla parte della sentenza che ricorda come l’odierno ricorrente ebbe a riconoscere che le fatture non erano state registrate ma che corrispondevano ad operazioni realmente avvenute, mentre in ogni caso i relativi incassi erano confluiti sul conto personale dello stesso D..
5. Il motivo di censura, che del tutto parzialmente ha inteso impugnare il provvedimento della Corte tridentina, appare così manifestamente infondato nella sua integralità, e ne va dichiarata l’inammissibilità.
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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