CORTE di CASSAZIONE, sez. penale, sentenza n. 18514 del 13 aprile 2017
FATTO E DIRITTO
1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Roma, in qualità di tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in data 26.7.2016, aveva applicato a C. V. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di cui agli artt.2638 c.c. e 2637, c.c. allo stesso contestati nei capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’imputazione provvisoria.
2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il C.V., a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Franco Coppi ed avv. Massimo Malvestio, del Foro di Roma, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il tribunale del riesame omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui è possibile affermare l’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ed aggiottaggio), essendosi limitato a supporre, il giudice di merito, il pericolo che il C. V. ricada in comportamenti illeciti del tutto imprecisati e generici in danno di “Veneto Banca” ovvero del sistema creditizio nazionale, ritenendo sufficiente ad integrare l’esigenza di tutela della collettività la semplice circostanza che l’indagato, ripresentandosene l’occasione, reiteri le indicate condotte illecite, laddove sarebbe stato necessario dimostrare in termini di certezza o di alta probabilità che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, circostanza non configurabile nel caso di specie con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato di cui si discute, in quanto il C. V.non svolge più nessun ruolo dirigenziale all’interno di “Veneto Banca” (il che gli impedirebbe di commettere un nuovo reato di natura formale ex art. 2638, c.c.) ed è del tutto estraneo alla nuova gestione dell’istituto di credito, ora governato da un consiglio di amministrazione espressione del nuovo azionista di maggioranza, il Fondo Atlante, risultando i diversi contatti tra il C. V. ed ex dirigenti o ex dipendenti di Veneto Banca, su cui si sofferma l’attenzione del tribunale del riesame, irrilevanti al fine di dimostrare una pretesa influenza del C. V.sui nuovi organi esecutivi della banca, posto che tali soggetti non rivestono ruoli attivi all’interno dell’istituto di credito; in questa prospettiva anche il dimostrato interessamento del C. V.alla vendita della controllata “Veneto Banka Albania” rappresenta un mero esercizio di stile, su di un tema di pubblico dominio, costituendo una mera congettura che tale interessamento sia stato finalizzato a far acquisire la banca albanese a soggetti a lui vicini per poi assurgere alla guida dell’istituto. Identiche considerazioni il ricorrente svolge con riferimento al reato di aggiottaggio, nel senso che, l’uscita del C. V.dal perimetro aziendale di “Veneto Banca” implica che lo stesso non sia più in grado di porre in essere le condotte tipiche dell’aggiottaggio che gli sono state contestate nella sua qualità di amministratore delegato di Veneto Banca, senza tacere che dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata si evince esclusivamente l’acquisizione di informazioni nemmeno riservate o cd. “price sensitive” relative a Veneto Banca e non anche una loro propalazione verso l’esterno, il che fa sorgere dubbi sulla configurabilità stesa del reato di cui si discute, che richiede la diffusione di false notizie ad un numero indeterminato di soggetti, risultando, infine, del pari irrilevante, il riferimento all’esposto di Veneto Banca presentato il 20.1.2016, fondato su circostanze inesistenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un concreto ed attale pericolo di inquinamento probatorio, in quanto tutti gli elementi fattuali valorizzati al riguardo dal tribunale del riesame (l’invio al C. V.della rubrica telefonica ed il reindirizzamento verso la casella di posta elettronica privata delle mail pervenute nella casella di posta aziendale dopo che l’indagato aveva lasciato la banca; il rinvenimento presso la sua abitazione di una mali del consulente tecnico del pubblico ministero, indirizzata a personale di veneto Banca e della Banca d’Italia), non assumono valore sintomatico di un’attività, anche solo programmata, di inquinamento probatorio, sia perché di scarsissima rilevanza, sia perché non appaiono strumentalmente collegati al suddetto pericolo di inquinamento probatorio, senza tacere che la dimostrata mancanza di qualsivoglia attività volta ad intaccare la genuinità della prova posta in essere dal C. V.dal momento in cui egli venne a conoscenza di essere indagato (29.9.2015), incide, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, negativamente sull’esistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Al riguardo va preliminarmente osservato che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. V, 8/10/2008, n. 46124, rv. 41997). Ed invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. IV, 3/2/2011, n. 14726, D.R.; Cass., sez. IV, 06/07/2007, n. 37878, C. e altro). Ne consegue che quando, come nel caso in esame, viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la configurabilità delle suddette esigenze a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento degli elementi di fatto su cui si fonda l’applicazione della misura cautelare. Osservata in questa prospettiva, l’ordinanza del tribunale del riesame di Roma, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di tutela della collettività e di inquinamento probatorio, è sorretta da una esaustiva motivazione, che appare conforme alle regole di giudizio fissate dagli artt. 274, lett. a) e c), c.p.p.
Il giudice dell’impugnazione cautelare, infatti, dopo un’approfondita ricostruzione dei fatti per cui si procede nei confronti dell’indagato, ha indicato analiticamente, con articolato argomentare, le ragioni che consentono di affermare la sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, individuandole, innanzitutto, “nelle specifiche modalità e circostanze dei gravi fatti in addebito e nella personalità dell’indagato, che ha dimostrato una particolare pervicacia criminosa, avendo egli, nel lungo periodo di gestione dell’istituto di credito, “a dispetto della crescente attenzione e delle richieste degli organi di vigilanza e anche della montante tensione dell’azionariato, continuato a promuovere la descritta politica creditizia e a celare, almeno in parte, la realtà patrimoniale dell’ente”, creando un vero e proprio “sistema dal quale sono rimasti alla fine schiacciati più che altro i piccoli risparmiatori, indotti ad acquistare prodotti artificiosamente sopravvalutati ed impossibilitati ad ottenerne lo smobilizzo ai primi segnali di crisi”. A tale ultimo va ribadito, anche dopo la novella legislativa del 16 aprile 2015, n. 47, che, sul punto, non ha modificato la formulazione dell’art. 274, lett. c), c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell’indagato o dell’imputato possa fondarsi, alternativamente, su comportamenti o atti concreti o sui suoi precedenti penali, il C.V.dato orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 25.9.2014, n. 5644, rv. 264212). Particolarmente approfondita, inoltre, appare la motivazione del tribunale del riesame, in ordine ai profili della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, che si articola lungo due direttrici. Il giudice dell’impugnazione cautelare, infatti, da un lato, ha evidenziato come il C.V., nonostante la sua uscita formale dal perimetro aziendale, abbia potuto fare affidamento, sino al momento dell’esecuzione della misura cautelare (2.8.2016), su di una serie di soggetti a lui fedeli all’interno del management della banca, tanto da decidere, quando ormai il fondo di investimento “Atlante” aveva preso il controllo dell’istituto ed era imminente la convocazione per 1’8 agosto 2016 dell’assemblea destinata alla nomina del nuovo board, di reagire alla decisione del nuovo vertice di procedere alla “epurazione totale dei consolani”, progettando, nel corso della conversazione del 28.7.2016, oggetto di captazione, con il dirigente D.F., di riprendere il controllo di “Veneto Banca”. Disegno, quest’ultimo che dimostra inequivocabilmente la sopravvivenza, a circa un anno di distanza da quando il C. V.cessò dalla carica di direttore generale, di un gruppo di dirigenti a lui fedeli, in grado di condizionare la politica dell’istituto, tanto da essere, al tempo stesso, un ostacolo da eliminare per la nuova dirigenza ed una risorsa per il C.V., da utilizzare per riprendere il controllo della banca.Dall’altro lato il tribunale del riesame ha puntualmente ricostruito le diverse fasi attraverso le quali il C.V., pur dopo il suo allontanamento, è entrato in possesso di informazioni di natura riservata provenienti dall’istituto bancario da lui un tempo diretto, relative al valore patrimoniale della controllata “Veneto Banka Albania”, nel quadro di un’operazione volta ad acquisire, con l’ausilio di soggetti non identificati, il controllo di tale banca, sulla base di una diffusione di notizie “price sensitive” ad essa relative, non rispondenti alla realtà patrimoniale ed economica dell’istituto, come rilevato nell’esposto presentato da “Veneto Banca” il 20.1.2016, in quanto tali “concretamente idonee ad influire, alterandolo, sul prezzo delle azioni o comunque ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico, nella delicata fase storica attraversata dall’istituto, ripone nella stabilità patrimoniale del gruppo”. Non può, dunque, che condividersi la valutazione finale operata sul punto dal tribunale del riesame in termini di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Si osserva, al riguardo, come il Collegio condivida il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, l’art. 274, lett. c), c.p.p., nel testo introdotto dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti debba essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi reali e non ipotetici) ma anche attuale.
L’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, in particolare, è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo. Sicché la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (cfr. Cass., sez. II, 19.10.2016, n. 47619, rv. 268508; Cass., sez. IL 13.9.2016, n. 44946, rv. 267965; Cass., 7.9.2016, n. 47891, rv. 268366). Orbene tali profili sono stati attentamente considerati dal tribunale del riesame. Invero il giudice dell’impugnazione cautelare ha evidenziato, come si è detto, modalità particolarmente gravi della condotta dell’indagato, alla luce delle quali legittimamente è stato formulato un giudizio in termini di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, fondato su elementi reali e non ipotetici, che testimoniano una perdurante e non sporadica attività del C.V., volta, sino al momento in cui venne applicata nei sui confronti la misura cautelare di cui si discute, a porre in essere le condizioni indispensabili per la reiterazione dei reati di cui si discute, in concorso con altri soggetti, in grado di rivestire la qualifica formale che connota il soggetto attivo del reato di cui all’art. 2638, c.c., attraverso la riacquisizione del controllo degli organi direttivi della “Veneto Banca”, posizionandovi uomini a lui fedeli, ovvero ponendo in essere artifizi idonei ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale del gruppo bancario (una delle condotte penalmente rilevanti, giova ricordarlo, alternativamente previste dall’art. 2637, c.c., che chiunque può porre in essere). E ciò a prescindere dall’intervenuta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in questa sede formalizzata dalla difesa del C.V., limitatamente al reato di cui all’art. 2637, c.c., in relazione al quale, come documentalmente dimostrato, la misura cautelare è decaduta per decorso del termini di durata massima di fase (cfr. ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Roma del 31.10.2016, prodotta in udienza dall’avv. Coppi).
Immune da critiche, infine, risulta anche la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (peraltro irrilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare, bastando l’esistenza della sola esigenza di tutela della collettività per fondare la misura stessa: cfr. Cass., sez. VI, 12.12.1995, n. 4829, rv. 203610), la cui valutazione, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, se risultino in atto condotte tali da compromettere l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova (cfr. Cass., sez. V, 7.1.2015, n. 6793, rv. 262687; Cass., sez. III, 25.5.2011, n. 24434, rv. 250691). Tali condotte sono state puntualmente indicate dal tribunale del riesame, nell’accertata disponibilità, senza alcuna ragione giustificativa, da parte del C.V., non solo di un documento interno della banca, consistente nella relazione del consulente tecnico Paolo Campobasso, incaricato dallo stesso istituto di credito di effettuare uno studio sullo stato di vulnerabilità dei sistemi informatici di “Veneto Banca” e di altra documentazione informatica proveniente dal suddetto istituto di credito, ma, soprattutto, di una mai! del 6.5.2016, inoltrata dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Luca Terrinoni, a personale della “Veneto Banca”, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di merito, con logico argomentare, “la disponibilità del documento palesa come l’indagato non abbia esitato, in tempi recentissimi, ad attivarsi per venire in possesso di informazioni relative all’indagine giudiziaria in corso e in quel momento non ancora oggetto di discovery, concretizzando ed attualizzando il pericolo “che il ricorrente possa influire sulla raccolta della prova o comprometterne la genuinità” Nel resto i rilievi difensivi si presentano come censure di tipo fattuale, con cui si sollecita una diversa valutazione dei risultati delle indagini svolte, che non possono formare oggetto di scrutinio in questa sede di legittimità.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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