CORTE di CASSAZIONE, sez. penale, sentenza n. 18924 del 20 aprile 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Il presente procedimento trae origine da un’indagine svolta negli anni 2010-2012 dalla Guardia di Finanza che aveva portato all’emersione, così come contestato nei capi di imputazione, di una frode fiscale, riconducibile al fenomeno delle “frodi carosello” realizzata mediante una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche fittizie che, utilizzando lo strumento del deposito IVA all’interno del mercato dell’Unione Europea, dove la legislazione consente la neutralizzazione dell’imposta sul valore aggiunto all’impresa acquirente residente in Italia, e il ricorso a società cd. “cartiere”, prive cioè di operatività effettiva, costituite al solo scopo di emettere fatture che altri soggetti utilizzano, mirano ad evadere l’imposizione fiscale con il conseguimento di crediti di imposta. Con sentenza pronunciata in data 12.3.2013 il GIP presso il Tribunale di Livorno, aderendo alla ricostruzione dei fatti operata dall’accusa, ha così ricostruito lo schema delle operazioni commerciali: la società svizzera P. con sede in Austria, i cui legali rappresentanti erano F. P. e la moglie K. S. importava, tramite la società Euroshopping merci cinesi che venI.o inviate a Livorno e qui messe secondo quanto dichiarato alla dogana a deposito IVA così da sottrarre temporaneamente la merce al pagamento del tributo; successivamente la merce veniva estratta da tre società a responsabilità limitata, la World Trade, la Elf e la Prinnatist, risultate,dagli accertamenti, non operative e di fatto gestite dal P., insieme alla moglie, la quale si limitava a collaborare come mera esecutrice delle decisioni assunte dal marito, mediante auto fatturazione; le suddette cartiere cedevano a loro volta la merce a tre società italiane, la I.tools (di cui era I.r. I. M.), la Bit Store (di cui era I.r. D. B.) e la H. M. Tools (della quale era I.r. V. D.R.), tra loro soggettivamente collegate essendone i legali rappresenti legati tra loro da rapporti di parentela, le quali portavano a credito l’IVA mai corrisposta alla società venditrice ed acquistavano la merce ad un prezzo concorrenziale, senza che sul loro costo venisse applicata l’IVA. Ha pertanto ritenuto la penale responsabilità, per quanto qui interessa, di tutti gli indagati per i reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico per induzione, soppressione di documenti ed evasione fiscale ai sensi degli artt. 2, 5, 8, 10 ed 11 d.lgs. 74/2000, infliggendo la pena della reclusione nella misura di 5 anni a F. P., di 3 anni a K. S. ed I. M., di 3 anni e 4 mesi a S. B., di 2 anni e 2 mesi a D. B. e di 1 anno e 10 mesi a V. e S. D.R. e ha contestualmente disposto la confisca per equivalente sui beni degli imputati senza limitazioni di valore. Con sentenza pronunciata il 18.5.2015 la Corte d’Appello ha integralmente confermato sia la penale responsabilità di tutti gli imputati sia il trattamento sanzionatorio, ed ha invece riformato la sentenza di primo grado contenendo la confisca per equivalente nei limiti degli importi complessivi delle imposte evase così come contestati. Avverso la suddetta sentenza tutti i suddetti imputati hanno proposto ognuno autonomamente, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorso per Cassazione.
2. F. P. e Kannila S. hanno articolato un unico ed identico motivo con il quale censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione sul punto relativo alla confisca sostenendo che pur essendo stata ridotta, rispetto alla pronuncia del primo giudice, agli importi complessivi delle imposte evase, di fatto non ne era stato indicato l’ammontare. In sintesi la censura si traduce nella violazione del principio, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24965 del 22.4.2015 secondo il quale il profitto, costituito dal risparmio economico derI.te dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale non coincide con l’importo indicato in fattura, dovendo invece essere individuato nel risultato contabile ricavabile da tutti gli elementi attivi e passivi indicati dal dichiarante, oltre al fatto che trattandosi di reati in concorso l’importo risultava in tal modo oltremodo elevato.
3. D. B. ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 110 c.p. e vizio motivazionale per essere stata la propria responsabilità fondata sul solo elemento oggettivo, ovverosia sulla posizione di intermediario nelle frodi carosello per il ruolo svolto all’interno della Bit Store ef sul presunto vantaggio economico ricavabile dal /f(- commercializzare merci prive di ricarico IVA senza che nulla fosse stato dedotto sull’elemento soggettivo, ovverosia sul dolo di concorso che postula la dimostrazione che il soggetto sia stato in grado di rappresentarsi l’evento nella sua portata illecita, non essendo sufficiente il mero richiamo all’interesse personale;
2) violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio motivazionale per mancata dosimetria della pena inflitta sulla base delle stesse motivazioni a tutti gli imputati, arbitrariamente accomunati malgrado le diverse posizioni giuridiche, il diverso vissuto, essendo ad esempio l’imputato incensurato, ed il diverso ruolo rivestito.
4. V. D.R. e S. D.R. hanno articolato un unico identico motivo con il quale censurano la sentenza impugnata sotto vari profili:
1) per essere stati ritenuti corresponsabili della frode fiscale esclusivamente sulla base del ruolo di legali rappresentanti dai medesimi ricoperto rispettivamente nella H. M. Tool e nella I.tools sul presupposto che l’eventuale disinteresse dell’amministratore alla gestione sociale da parte di terzi che operino in sua vece ponendo in essere operazioni illecite ne comporta in ogni caso la riconducibilità al legale rappresentante per violazione del dovere di vigilanza, sostenendosi invece che nessuna dimostrazione era stata data sui contatti commerciali tra la società importatrice delle merci dall’estero, le cartiere e gli imputati, onde non poteva ritenersi in alcun modo accertato che costoro fossero a conoscenza del meccanismo fraudolento ordito da terzi per evadere l’IVA, né tantomeno che fossero parte di un accordo con gli altri coimputati destinato a produrre utilità reciproca, essendosi sul punto soltanto valorizzati elementi del tutto neutri come nel caso della V. D.R. il rinvenimento in una casella di posta elettronica, di cui costei aveva negato la paternità, di una fattura emessa da Primatist indirizzata alla H. M. Tools;
2) in relazione all’affermazione secondo la quale le operazioni asseritamente illecite con i venditori intermedi (le cd. cartiere), operanti in regime di esenzione IVA, sarebbero operazioni non reali perché avvenute fra soggetti diversi da quelli effettivi, non potendo desumersi da fatture soggettivamente inesistenti la mancanza oggettiva della prestazione, senza che peraltro fosse stata tenuta in alcun conto la doglianza sollevata con i motivi di appello sulla circostanza che la coincidenza dei codici identificativi degli articoli provenienti dal venditore cinese con quelli rinvenuti presso le proprie società non costituiva, così come affermato dalla sentenza di primo grado, prova dell’identità della merce trattandosi invece di codici identificativi di una categoria omogenea di articoli comuni a tutti gli operatori;
3) in relazione alla mancata riduzione della pena in considerazione del ruolo marginale rivestito da entrambi nell’ambito delle operazioni incriminate.
5. I. M. ha anch’egli svolto un unico pluriarticolato motivo con il quale contesta la sussistenza di un vizio motivazionale, declinato sub specie di motivazione omessa od illogica, sui seguenti punti:
1) sulla sussistenza di un accordo tra la società importatrice delle merci dall’estero, le cartiere e l’imputato, destinato a produrre utilità reciproca, del tutto neutro essendo l’unico elemento valorizzato al riguardo costituito dal rinvenimento in una casella di posta elettronica, di cui costui aveva negato la paternità, di una fattura emessa da Primatist indirizzata alla H. M. Tools;
2) sull’elemento soggettivo del reato, ovverosia sulla consapevolezza da parte propria di acquistare la merce dall’intermediario al fine di precostituire uno schermo atto ad eludere l’IVA, costituente dolo specifico;
3) sui codici identificativi delle merci;
4) sulla riconducibilità di fatture soggettivamente inesistenti alla fattispecie incriminata dall’art.2 d. Igs. 74/2000; 5) sulla richiesta riduzione della pena, sugli ultimi tre punti svolgendo contestazioni identiche a quelle articolate da V. e S. D.R..
6. Anche S. B. ha articolato un unico motivo con il quale deducendo il vizio motivazionale ha contestato la mancata dimostrazione della propria responsabilità tratta dai soli contatti intrattenuti con il M., con il quale vi è pure un rapporto di parentela, ed ha altresì articolato censure di contenuto analogo a quelle svolte dal D.R. e dal M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi articolati dal B., dal M., dai D.R. e dal B., traducendosi in censure sovrapponibili le une con le altre, possono essere esaminati congiuntamente. Ai fini di un puntuale inquadramento della questione occorre premettere che il sistema delle frodi carosello si configura come un meccanismo fraudolento volto ad evadere l’imposta sul valore aggiunto posto in essere attraverso una serie di operazioni commerciali aventi ad oggetto prestazione di servizi o cessione di merci con l’interposizione fittizia di società cartiere tra il venditore e l’acquirente finale al fine di ottenere crediti di imposta ai quali corrispondono profitti anche molto elevati. Attraverso tale meccanismo – intrinsecamente connesso al regime transitorio di applicazione dell’IVA agli scambi tra soggetti passivi di imposta aventi sede in differenti paesi dell’Unione Europea secondo il quale il cessionario della transazione intracomunitaria viene ai fini del computo dell’imposta a debito, stante la diversità delle aliquote vigenti nei differenti Stati membri, a sostituirsi al cedente accollandosi i relativi oneri tra cui il versamento dell’imposta sul valore aggiunto che potrà effettuare solo al momento in cui la stessa gli verrà corrisposta dai successivi acquirenti nazionali (D.L. 331/1993, convertito nella L.427/1993) – il venditore non versa l’IVA, ma attraverso il soggetto interposto che emette la fattura con l’IVA senza tuttavia versarla, la merce viene acquistata dal contribuente che invece la detrae. L’operazione illecita così descritta si realizza, come nel caso in esame, attraverso l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti con le quali si intendono quelle che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, anch’esse ricomprese secondo la norma definitoria di cui all’art.1 d.lgs. 74/2000 nell’ambito delle “fatture per operazioni inesistenti”, avendo il legislatore inteso colpire non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione, ma ogni tipo di divergenza tra realtà commerciale e risultanze documentali. La divergenza in siffatto sistema riguarda i soggetti reali dell’operazione tra i quali vengono interposti fittiziamente altri soggetti, le cd. società cartiere, alle quali è affidato il compito del “lavaggio” dell’IVA: pertanto per quanto concerne la operazione “apparente” non sorge tra le parti contraenti alcun obbligo di natura fiscale, non potendo il fittizio cedente pretendere il pagamento del prezzo e dell’IVA in rivalsa e, correlativamente, non insorgendo a favore del cessionario alcun diritto alla detrazione della imposta liquidata nella falsa fattura, mentre per quanto riguarda l’operazione “reale”, condotta con il terzo-interponente, trattandosi di operazione per la quale è stata omessa del tutto la fattura, alcun diritto alla detrazione IVA potrà evidentemente essere esercitato dal cessionario (Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015 – dep. 26/1.0/2015, De Angelis, Rv. 265154). Di tale meccanismo danno puntualmente conto i giudici di merito, saldandosi la motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado così da fornire un’unica e complessa trama argomentativa, a fronte della quale le censure mosse dai ricorrenti che ripropongono gli stessi motivi articolati con l’appello, si appalesano destituite di fondamento, oltre che in buona parte affette da genericità atteso che, così come prospettate, solo apparentemente denunciano, in assenza di un reale confronto argomentativo con le motivazioni sviluppate nella decisione censurata, un errore logico o giuridico determinato. Seguendo un coerente e rigoroso percorso motivazionale la sentenza impugnata chiarisce come il meccanismo criminoso fosse strutturato su più livelli per cui la merce, prima di giungere definitivamente alle cosiddette imprese destinatarie finali (nel caso di specie, la I., la H. M. Tools e la B. Store), è stata fatta oggetto di operazioni di compravendita, solo cartolari, eseguite in sequenza e finalizzate esclusivamente alla creazione in capo a queste ultime di un credito Iva utilizzato dalle medesime per compensare il debito Iva da versare mensilmente all’erario. Lo schema della frode prevedeva innanzitutto che la merce acquistata sul mercato cinese dalla società austriaca P., di cui erano rappresentanti in Italia il P. e la moglie K. S., venisse al momento di essere importata in Italia posizionata temporaneamente in deposito presso la Dogana di Livorno in regime di sospensione IVA, utilizzando cioè un meccanismo fiscale che consente di differire il pagamento dell’imposta al momento di estrazione della merce dal deposito, per poi venire estratta da tre società cartiere, la Primatist, la World Trade e la Elf, tutte riconducibili al P., che procedendo attraverso l’autofatturazione, operazione fiscalmente neutra essendo l’IVA ivi riportata sia a debito che a credito, acquistavano fittiziamente la merce senza corrispondere l’Iva. Attraverso questo passaggio la società importatrice, mera scatola vuota, si liberava, attraverso il deposito IVA dall’obbligo del pagamento della relativa imposta che trasferiva, previe false dichiarazioni di cessione delle merci in deposito, sulle tre società fittizie, le quali a loro volta neppure onoravano il pagamento dell’imposta su di esse transitato a seguito della cessione. Queste ultime infatti cedevano la merce alle società destinatarie finali – la I. Tools (di cui era legale rappresentante S. D.R.), la H. M. Tools (di cui era legale rappresentante V. D.R.) e la Bit Store Group (di cui era amministratore D. B.), tutte però di fatto o gestite (come avveniva per per la I. Tools e per la H. M.) o comunque coordinate dal B. e dal M. che si affiancavano per la Bit Store Group al B. – che la acquistavano ad un prezzo altamente competitivo in quanto privo di tributi e al contempo si precostituI. un credito tributario di fatto inesistente portando in detrazione l’IVA fittiziamente pagata dalle società cartiere sulle merci acquistate con fattura. Con argomentazioni, seppur sintetiche, ma comunque intrinsecamente logiche e puntuali, la Corte fiorentina ha ricostruito la dinamica delle operazioni come sopra illustrate per quanto concerne le posizioni del B. e del M., legati fra loro da legami di parentela, sulla base delle intercettazioni telefoniche intervenute tra costoro ed il P., che oltre ad essere il rappresentante della P. in Italia, era il gestore di fatto delle intermediarie, evidenzianti la sostanziale gestione di fatto da parte dei medesimi delle società H. M. ed I. Tools, per conto delle quali discutevano delle modalità di consegna delle merci importate dalla Cina tramite la P. presso la dogana di Livorno e della relativa distribuzione tra le due società ed anche la Bit Store, che invece coordinavano nell’ambito della intera operazione, nonchè dal controllo incrociato dei conti correnti bancari facenti capo alla Primatist e alle società destinatarie finali che evidenzia l’esatta corrispondenza tra i prezzi corrisposti da queste ultime alle società filtro a quelli girati dalla Primatist alla P. senza alcun ricarico. Per quanto concerne il B. i riscontri all’ipotesi accusatoria sono dati dai rapporti di fornitura in relazione alla commercializzazione della merce intercorsi a fasi alterne tra la Bit Store, di cui egli era amministratore, e le altre due società destinatarie finali (essendo stato accertato sulla base della documentazione contabile che in più di un’occasione ognuna delle tre società era a sua volta fornitrice dell’altra), nonché dai corrispettivi versati alle società cartiere per le merci sensibilmente inferiori a quelli di mercato. E’ evidente che è insita nella stessa gestione di fatto delle tre società, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali descritte, la piena consapevolezza in capo ai tre imputati del sistema fraudolento complessivo, di cui la prova principe è data dall’esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente, tale da consentirne la rivendita con amplissimi margini di guadagno, comunque corrispondenti all’entità dell’imposta sul valore aggiunto in tal modo evasa. Le operazioni congegnate attraverso le cd. “frodi carosello” consente, infatti alle tre società cessionarie collocate al termine della filiera di acquistare allo stesso prezzo dichiarato dalla società importatrice all’atto dell’importazione, in tal modo potendo immettere sul mercato beni altamente competitivi per quanto attiene al prezzo di rivendita in quanto non gravato dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto. Univocamente con gli orientamenti pressoché unanimi della dottrina si è ritenuto, muovendo dal criterio funzionalistico in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita, l’irrilevanza dell’etichetta per privilegiare il concreto espletamento della funzione e la conseguente equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti della carica, la quale trova conferma anche sul piano normativo nell’art.2639 c.c. che dispone per i reati societari previsti jieflé dal codice civile l’equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge di chi esercita in materia continuativa e significativa i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione. Sebbene dettata in materia di reati societari, tale norma è stata ritenuta la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell’ordinamento, così come in campo civile e tributario, la qual viene in tal modo ad incidere non solo sulla configurabilità del concorso dell’amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l’amministratore di fatto. In ogni caso limitatamente alla responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, è stato ripetutamente affermato da questa Corte in relazione ai reati tributari previsti dal d. Igs. 74/2000 che l’amministratore di fatto risponde o quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale, (Sez. 3, n.38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971), o comunque perchè equiparato a quello di diritto (Sez.4 n.24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv. 263728, Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 25326901). La sussistenza del dolo da partecipazione è stata del resto diffusamente argomentata dalla sentenza di primo grado, destinata a fondersi in un unicum inscindibile con la pronuncia d’appello, secondo la quale “la prova della combinazione dei consensi è in re ipsa”, traendo entrambe le parti (importatore da una parte e cessionari finali dall’altra) un utile diretto dal meccanismo frodatorio, il che è sufficiente ad escludere qualunque supposta ignoranza delle altrui condotte: intanto il P. importava in evasione di imposta in quanto sapeva, in forza di preventivi accordi, che alla fine della filiera, che si snodava attraverso l’estrazione delle merci dal deposito IVA da parte delle società interposte, si ponevano le tre società acquirenti cd.finali, come tali definite rispetto alla complessiva operazione in contestazione; a loro volta gli amministratori delle società acquirenti sapevano, in forza di pregressi accordi con l’importatore, che sarebbero ad essi giunte merci a prezzi estremamente vantaggiosi in quanto introdotte in Italia in evasione dell’IVA sull’importazione, e che avrebbero creato, come poi hanno fatto, un credito IVA fittizio da utilizzare in compensazione con l’IVA addebitata al cliente finale. Trova invece fondamento nell’art.40, 2° comma c.p. la responsabilità di S. e V. D.R., amministratori in carica rispettivamente della I. Tools e della H. M. Tools, ma a loro stessa detta meri prestanome del B. e del M. che amministravano in concreto le suddette società. Sul punto i giudici di merito hanno ritenuto che entrambi rispondano dei reati loro ascritti per avere assunto consapevolmente la veste di rappresentanti legali delle due società, così essendosi prestati a coprire, attraverso la violazione del dovere di vigilanza che incombeva loro per effetto della carica ricoperta, le condotte illecite dei reali amministratori. La linea argomentativa così sviluppata dalla sentenza impugnata, immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio probatorio di riferimento, non è in alcun modo scalfita dalle argomentazioni addotte in ricorso che si limitano a contestare in fatto l’inquadramento giuridico della fattispecie, concentrandosi del tutto vanamente gli sforzi difensivi sull’insussistenza di elementi probatori in ordine ai rapporti tra i due imputati con le società cartiere così come con la società importatrice dall’estero, e non invece sul mancato esercizio del dovere di controllo che competeva loro ex lege, argomento questo del tutto tralasciato, e che invece sarebbe stato l’unico spendibile al fine di sostenere che essi erano privi di qualunque potere di ingerenza nella gestione delle società dai medesimi formalmente amministrate. Non vi è perciò alcuna ragione per discostarsi dal principio generale condivisibilmente affermato da questa Corte secondo il quale il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell’operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all’art.2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. (cfr. Cass. 26 gennaio, 2006 n. 7208; Cass. 26 novembre 1999 Dragomir Rv 215199; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 – dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474; Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 – dep. 27/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080 che ha precisato che in tema di reati tributari il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società). Sussiste pertanto la responsabilità dell’amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di utilizzo di false fatturazioni, afferenti cioè a prestazioni inesistenti, con l’amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all’interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. A fronte di tale ricostruzione dei fatti e della loro qualificazione giuridica, di nessuna rilevanza è stato ritenuto dalla Corte fiorentina, con argomentazione assolutamente pertinente, il codice identificativo che, quand’anche riferito al genere degli articoli acquistati e non ai singoli prodotti, non costituiva comunque argomentazione idonea ad escludere il dato dirimente, dimostrato dall’intero compendio probatorio acquisito, relativo alla concreta provenienza delle merci e al sistema fraudolento ad essa collegato. Del pari irrilevante – in linea con il principio consolidato secondo il quale il vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità deve essere comunque decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa – può ritenersi la fugace motivazione fornita dalla Corte di merito a proposito del disconoscimento da parte del B. e di V. D.R. dell’indirizzo di posta elettronica di due fatture emesse dalla Primatist nei confronti della H. M., in quanto priva di valore decisivo rispetto all’operazione complessiva, e ai numerosi riscontri probatori acquisti. In ordine, infine, alla contestata dosimetria del trattamento sanzionatorio è sufficiente rilevare che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello, ritenendo ciò nondimeno di confermare le valutazioni del giudice di primo grado. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 Rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata, che fa peraltro esplicito riferimento al diverso contributo causale apportato da ciascuno ed alla conseguente differenziazione del trattamento sanzionatorio, risulta quindi immune da censure.
2. In relazione al motivo articolato dal P., insieme al quale va esaminato quello svolto dalla S. in quanto di identico contenuto, deve essere rilevato in primo luogo la genericità della censura svolta che si limita ad indicare in via astratta la non corrispondenza tra l’imposta evasa ed il profitto conseguito dagli stessi imputati che dovrebbe invece essere identificato “nel risultato contabile ricavabile dalla lettura complessiva di tutti gli elementi attivi e passivi indicati dal dichiarante”, senza alcuna indicazione delle cifre che evidenzierebbero la discrasia tra i due dati. Va tuttavia osservato che mentre gli elementi attivi sono chiaramente individuabili corrispondendo agli importi IVA analiticamente elencati nelle fatture riportate nell’imputazione, non viene invece indicato alcunché di specifico in ordine agli elementi passivi, che peraltro ,quand’anche dedotti,non avrebbero alcuna rilevanza sul piano fiscale tenuto conto che i soggetti emittenti le fatture risultano solo schermi fittiziamente interposti ai fini dell’incriminata operazione fraudolenta, ovverosia così come definite dalla stessa sentenza impugnata “società fittizie, non operative e che non avevano mai assolto alcun obbligo fiscale”. Il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente (Sez. 3, 10.6.2015 n.24965) secondo il quale “il profitto illecito suscettibile di sequestro e di confisca, derI.te dalla fattura non è costituito dall’importo nella sua totalità, ma dall’ammontare dell’imposta che lo stesso consente di evadere, attraverso una indebita indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale” non scalfisce la sentenza impugnata la quale, correttamente, non estende il sequestro all’importo totalizzato nella fattura ma lo limita unicamente all’imposta sul valore aggiunto evasa. Peraltro, il precedente richiamato afferiva alla ben diversa ipotesi in cui non soltanto parte dell’imposta evasa era stata pagata, ma in cui la dichiarazione annuale di imposta presentata dall’emittente consentiva di verificare gli elementi passivi da computare nel risultato contabile complessivo. Deve quindi in conclusione ritenersi che del tutto legittimamente la Corte territoriale abbia disposto la confisca per equivalente nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di utilizzo di fatture inesistenti ai fini della dichiarazione di imposta sul valore aggiunto in misura corrispondente agli importi complessivi della imposta IVA evasa, con conseguente rigetto del motivo di ricorso in esame.
3. I ricorsi proposti da tutti gli imputati devono essere, conseguentemente, rigettati. Segue a tale esito la condanna dei ricorrenti, a norma dell’art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15860 - In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11529 depositata il 7 aprile 2020 - In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7093 depositata il 1° marzo 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 13320 depositata il 22 marzo 2018 - Il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18924 - La valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…