CORTE DI CASSAZIONE sez. penale – sentenza n. 1909 del 16 gennaio 2017
Sequestro preventivo e perizia per riduzione entità del sequestro
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/5/2016 il Tribunale del riesame di Biella rigettava l’appello proposto nell’interesse di Gabriele Tibi, di Rodolfo Tibi e del Gruppo Serena s.a.s. avverso l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale il 18/4/2016 aveva rigettato l’istanza, proposta dai predetti imputati, volta ad ottenere la riduzione della somma oggetto di sequestro preventivo per equivalente ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240, 322 ter e 640 quater cod. pen., 53 e 19 D. Lgs. 231/2001, somma che, originariamente indicata nell’ammontare di euro 3.197.633,65 con decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari, era già stata ridotta ad euro 2.238.343,00 con ordinanza del Tribunale del riesame di Biella del 13/11/2014. L’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare del 18/4/2016 aveva qualificato l’ulteriore istanza di riduzione della somma oggetto di sequestro preliminare come incidente di esecuzione inerente le modalità di esecuzione del sequestro, come tale suscettibile di opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione ex art.667 comma 4 cod. proc. pen., e l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 19/5/2016 ha mostrato di condividere tale qualificazione giuridica, poi comunque rilevando che, anche a qualificare l’atto come istanza di revoca parziale del sequestro, lo stesso andava rigettato.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 19/5/2016 hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, chiedendone l’annullamento e deducendo a tal fine:
2.1. la violazione di legge per avere ritenuto inammissibile l’appello in considerazione dell’erronea qualificazione della domanda come inerente alle modalità esecutive di sequestro, con conseguente applicabilità della disciplina del giudizio di esecuzione;
2.2. la violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per assenza o mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve in primo luogo rilevarsi, infatti, che non è condivisibile l’ordinanza impugnata, laddove qualifica l’appello proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare del 18/4/2016 come incidente di esecuzione inerente le modalità di attuazione del sequestro: l’istanza presentata dagli odierni ricorrenti, invero, non aveva ad oggetto mere modalità di esecuzione del sequestro, ma era finalizzata, invece, ad ottenere la riduzione della somma oggetto di sequestro preventivo per equivalente ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240, 322 ter e 640 quater cod. pen., 53 e 19 D. Lgs. 231/2001, e quindi il dissequestro della differenza tra l’importo del profitto, come individuato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 13/11/2014, ed il minore importo asseritamente risultante dall’elemento di novità costituito dai conteggi effettuati dalla consulenza tecnica di parte presentata dagli stessi ricorrenti. In virtù del principio della prevalenza del contenuto sostanziale dell’atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale, pertanto, legittimamente i ricorrenti hanno proposto appello avverso l’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare che aveva erroneamente qualificato la richiesta quale incidente di esecuzione (cfr. sez. 1, n. 22652 del 22/05/2014, Rv. 259611), e deve riconoscersi come erronea la qualificazione giuridica attribuita all’istanza dei ricorrenti anche dall’ordinanza del Tribunale del riesame in questa sede impugnata.
La stessa ordinanza impugnata, del resto, non ha tratto le dovute conseguenze dall’erronea qualificazione giuridica attribuita all’istanza dei ricorrenti, atteso che non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, con conversione dell’appello in opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, ed ha invece rigettato l’appello, valutando nel merito le questioni proposte, così di fatto vanificando l’erronea qualificazione giuridica attribuita all’istanza dei ricorrenti.
A tal riguardo, però, deve ricordarsi che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che anche il Collegio condivide, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, però, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. U. n. 25932 del 29/5/2008 Rv 239692; Sez. 5 n. 43068 del 13/12/2009; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Orbene, l’ordinanza impugnata presenta tale vizio di motivazione, atteso che, una volta superata la pur erronea qualificazione giuridica dell’istanza, ha motivato il rigetto di questa limitandosi ad affermare in modo apodittico che “non è sufficiente a giustificare l’ulteriore riduzione dell’importo una mera consulenza di parte”, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui si siano ritenute irrilevanti le deduzioni di cui alla consulenza medesima e, quindi, senza consentire di comprendere quale sia stato il percorso logico che ha portato a ritenere le argomentazioni addotte in tale consulenza inidonee a sostenere le ragioni degli odierni ricorrenti. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Biella per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Biella per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2016
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