CORTE di CASSAZIONE, sez. penale, sentenza n. 31254 depositata il 22 giugno 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12/05/2016, la Corte d’appello di Venezia confermò la sentenza del Tribunale di Verona in data 10/10/2013 con la quale D. R. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, commesso il 1/10/2009, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della società C. e. S.a.s., al fine di evadere l’Iva, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa al 2008, evadendo la suddetta imposta in misura superiore alla soglia legale ovvero per 1.096.241,00 euro.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso lo stesso R. a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della E motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del dolo specifico. Sotto un primo profilo, infatti, l’imputato avrebbe conferito un incarico alla società M. S.a.s., finalizzato alla predisposizione della dichiarazione fiscale e al successivo inoltro telematico all’Agenzia delle entrate; e tuttavia la società incaricata non l’avrebbe materialmente presentata. Per questo motivo, a carico di R. avrebbe potuto al più configurarsi un rimprovero per culpa in vigilando, ma non il coefficiente soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del delitto contestato. Sotto un secondo aspetto, il ricorrente deduce di avere conferito una procura generale a R. B., con conseguente attribuzione a quest’ultimo della qualifica soggettiva di amministratore di fatto e di diritto; e dal momento che nel caso di delega di funzioni può ipotizzarsi, a carico del delegante, una mera culpa in vigilando, anche sotto tale profilo dovrebbe escludersi il dolo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Muovendo dall’analisi delle doglianze formulate nel ricorso secondo il loro ordine logico, deve in primo luogo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, anche in materia fiscale, il principio della equiparazione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto ai fini della individuazione del soggetto responsabile del mancato adempimento di determinati obblighi imposti nei confronti dell’amministratore di una società (Sez. 3, n. 33385 del 5/07/2012, dep. 29/08/2012, Gencarelli, Rv. 253269; Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, dep. 10/06/2015, Longoni, Rv. 263728). Ne consegue, con specifico riferimento al reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, previsto dall’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che il medesimo può essere configurabile nei confronti di entrambi i detentori delle predette qualifiche soggettive. Nondimeno, mentre l’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del mancato adempimento in quanto formale destinatario della norma tributaria e del relativo precetto penale, alla cui forza cogente egli non può ovviamente sottrarsi spogliandosi della propria qualifica soggettiva, l’amministratore di fatto risponde, invece, a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi degli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2932 cod. civ., ovviamente a condizione che ricorra, a suo carico, l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962; in argomento v., altresì, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, dep. 24/09/2015, Biffi, Rv. 264971). Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha rilevato come, da un lato, fosse pacifico il permanere, in capo all’imputato, della qualifica formale di \_, amministratore e, con essa, dei relativi obblighi tributari; e come, dall’altro lato, non fosse stato provato che al conferimento della procura fosse conseguito il venir meno, in capo allo stesso R., dei poteri di amministratore di fatto. Sulla base di tali presupposti di fatto è, dunque, manifesta l’infondatezza della relativa doglianza.
3. Sotto altro, connesso profilo, occorre, altresì, rilevare come il giudizio di merito abbia consentito di accertare che, diversamente dalla ricostruzione offerta dal ricorrente, la società M. S.a.s. aveva più volte sollecitato l’invio, da parte della C. e. S.a.s., di informazioni e documentazione necessarie alla predisposizione della dichiarazione fiscale, in assenza delle quali essa non aveva potuto procedere alla materiale redazione del documento. Ne consegue che la mancata presentazione della dichiarazione annuale rilevante ai fini Iva fu certamente riconducibile alla condotta omissiva dell’odierno ricorrente, che la Corte territoriale, con motivazione logicamente congrua, ha ritenuto essere stata preordinata al fine di evadere la relativa imposta. Manifestamente infondata è, dunque, anche l’ulteriore argomentazione critica dedotta dal ricorrente.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 (duemila) n favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.
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