CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 30409 del 16 giugno 2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Trapani con la decisione in epigrafe indicata condannava P. F. alla pena di € 6.000,00 di ammenda, per le contravvenzioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro contestategli ai capi A, B e C dell’imputazione. Accertate in San Vito Lo Capo il 4 luglio 2013.
2. Propone appello trasmesso a questa Corte di Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso: il pagamento con poco ritardo delle rate con l’adempimento delle prescrizioni imposta avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità, articolato solo in fatto e ripetitivo delle questioni già analizzate dalla sentenza impugnata.
3. 1. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come il termine per l’adempimento dei pagamenti è perentorio; il pagamento come ritenuto dallo stesso ricorrente (anche per le rate) è avvenuto con ritardo. La speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall’art. 21 comma secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria. (Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013 – dep. 19/02/2014, Bongiovanni, Rv. 25885201).
4. L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2017
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