CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 32267 depositata il 4 luglio 2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– il Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, ha disposto l’applicazione della pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa a BeqirfGezim, imputato di furto pluriaggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale;
– ha proposto ricorso il difensore di fiducia semplicemente evidenziando il carattere dilatorio dell’impugnazione;
Ritenuto che:
– la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende.