CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21575 del 24 maggio 2016 – Ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 81/2008, viene considerato DPI qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo