CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36049 depositata il 21 luglio 2017
Violazioni e sanzioni- sanzione penale-distruzione od occultamento di documenti contabili-interesse tutelato diverso dalla trasparenza fiscale – esclusione.
Violazioni e sanzioni – sanzione penale – art. 8 e 10 D.L.G.S. n. 74/2000 prospettata inconfigurabilità del concorso di reato – esclusione.
Massima:
In tema di reati tributari, il delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire “aliunde” elementi di prova.
I reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, sono distinti e possono concorrere, senza che l’occultamento o la distruzione di documenti contabili assorba il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poichè tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialità (art. 15 c.p.), in considerazione della diversità dell’elemento oggettivo.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 1 luglio 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo (27 febbraio 2015) assolveva V.G. dai reati sub E, dell’imputazione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato – D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, – e dal capo C dell’imputazione per prescrizione – D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, -, e rideterminava la pena per il residuo reato) in anni 1 e mesi 7 di reclusione, D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10. Accertato in (——), data del verbale di constatazione.
2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1.
2.1. Violazione di legge, art. 192 c.p.p. , comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la sussistenza della condotta del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, emerga pienamente dalle dichiarazioni del teste T., luogotenente della Guardia di Finanza; dichiarazioni relative alla verifica fiscale incrociata eseguita in data 23 marzo 2010. Nel corso della verifica della ditta individuale di Ti.An. era rinvenuta una postazione di lavoro, con p.c., in uso ad un dipendente, e in un file c’erano le fatture ritenute emesse dalla ditta del ricorrente. La sentenza afferma che le fatture furono riconosciute dal ricorrente, ma in effetti non tutte le fatture sono state riconosciute dall’imputato.
Il ricorrente, inoltre, non è nemmeno in grado di redigere le fatture al computer tanto è che ha sempre utilizzato il blocco fatture, da compilare a mano. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste S..
Inoltre nel caso in esame l’asserito occultamento delle scritture contabili nel periodo di riferimento, non integra una condotta idonea a non consentire di determinare il risultato economico dell’operazione connessa alla documentazione occultata o distrutta, ciò in considerazione del fatto che dette fatture, proprio secondo la ricostruzione del Tribunale e accolta dalla Corte d’appello si riferirebbero ad operazioni inesistenti, pertanto intrinsecamente non concorrono a ricostruire il volume di affari e dei redditi dell’impresa.
Inoltre è opportuno rimettere alle Sezioni Unite della Corte la questione sulla possibile sussistenza di un concorso tra il reato di cui all’articolo 8, e quello del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10.
Risulta peraltro errato anche il riferimento alla data di consumazione del reato, quella del 23 marzo 2010, relativa al giorno di redazione del processo verbale di constatazione, processo che conclude le operazioni di verifica; invece il tempo del commesso reato deve individuarsi nel giorno di inizio della verifica fiscale, e cioè il (——).
2.2. Violazione di legge, artt. 2 e 133 c.p..
La riforma dei reati tributari, ad opera del D.Lgs. n. 158 del 2015 , ha comportato un aumento della pena per il reato in oggetto, da “sei mesi a cinque anni” a “un anno e sei mesi a sei anni”.
L’aumento di pena non deve applicarsi al ricorrente per aver commesso il fatto in data anteriore alla riforma, art. 2 c.p.. La pena applicata dalla corte d’appello appare eccessiva relativamente ai criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 c.p..
Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per la sua genericità.
In tema di reati tributari, il delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire “aliunde” elementi di prova. (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016 – dep. 19/05/2016, C., Rv. 26702801).
Nel nostro caso la documentazione non è stata reperita, e l’emissione delle fatture risultava dalla verifica del computer della ditta utilizzatrice delle fatture. La sentenza impugnata sul punto è adeguatamente motivata, immune da contraddizioni e manifeste illogicità e rileva come le due ditte erano sostanzialmente contigue, ubicate nello stesso immobile; il riconoscimento integrale o anche solo parziale delle fatture, risulta non determinante per la decisione.
3.1. Il problema posto dal ricorrente della configurabilità, in astratto, del reato di occultamento D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10, comporti dall’emittente delle fatture per operazioni inesistenti, deve risolversi con la sicura affermazione della responsabilità, poichè le fatture per operazioni inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi il bene giuridico, della trasparenza fiscale, è leso in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni può avvenire quasi esclusivamente con l’analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto).
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Il reato del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, si configura anche per la ditta emittente le fatture per operazioni inesistenti, poichè le fatture per operazioni inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi la lesione del bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrata in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni può avvenire quasi esclusivamente con l’analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto)”.
4. Anche l’altra questione posta con il ricorso risulta manifestamente infondata, nonchè generica; la possibilità del concorso tra le due ipotesi previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10, e la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite. La questione, invero, non è stata oggetto di motivo di appello, ma trattandosi di questione di diritto la stessa deve comunque sinteticamente affrontarsi.
Le condotte dell’art. 8, e dell’art. 10, sono ben distinte e non necessariamente chi emette fatture per operazioni inesistenti commette anche il diverso reato di cui all’ art. 10 del d.lgs. 74 del 2000. Ne consegue che i due reati,essendo diverse le condotte) possono concorrere, non essendoci nessuna incompatibilità tra le due condotte, che possono essere distinte o coesistere, a seconda delle modalità di commissione dei reati.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “I reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, sono distinti e possono concorrere, senza che l’occultamento o la distruzione di documenti contabili assorba il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poichè tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialità ( art. 15 c.p. ), in considerazione della diversità dell’elemento oggettivo”.
5. Anche l’ulteriore motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene sia stata applicata la norma modificata, con l’aumento di pena ( D.Lgs. n. 158 del 2015 ), ma questo non risulta dalla sentenza impugnata poichè la pena rientra nei limiti edittali della previgente disciplina. Infatti la Corte di appello motiva adeguatamente il trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del reato, desunta dal considerevole danno cagionato all’erario, ed alla significativa capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017
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