CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36821 depositata il 5 settembre 2016
FALSE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI IN TEMA DI APPALTI – NESSUNA MENZIONE ALLE TASSE NON PAGATE – OTTENUTA RATEIZZAZIONE DAL FISCO – NESSUN REATO
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato P.P. per il reato di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, in relazione all’art. 483 c.p., per aver attestato falsamente, nell’istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di un autoveicolo del comune di Palermo, di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana, laddove numerose irregolarita’ fiscali erano state definitivamente accertate relativamente agli anni d’imposta dal 1998 al 2004.
La Corte d’appello ha ritenuto, insieme al giudice di primo grado, che la rateizzazione dei debiti tributari, successiva al loro definitivo accertamento, non faccia venir meno la mendacita’ della dichiarazione. Tanto, a prescindere dal fatto che – nella specie – non tutte le obbligazioni definitivamente accertate erano state ammesse alla rateizzazione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. Serafino Campagna, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che:
a) il fatto non e’ riconducibile alla previsione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, e art. 483 c.p., in quanto la dichiarazione del privato non e’ stata resa in un atto pubblico;
b) il reato e’ insussistente dal punto di vista oggettivo e soggettivo, in quanto la rateizzazione del debito, disposta su richiesta del debitore, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo, che da’ la stura ad una novazione oggettiva dell’obbligazione originaria, ai sensi dell’art. 1230 c.c. e segg.. Pertanto, alla data del 19/1/2009 (giorno in cui e’ stata resa la dichiarazione) non erano sussistenti “violazioni definitivamente accertate” e non puo’ affermarsi, comunque, l’esistenza dell’elemento psicologico nella forma richiesta dalla legge;
c) il giudice d’appello si e’ sottratto all’obbligo motivazionale su di lui gravante, giacche’ non ha tenuto conto degli specifici rilievi difensivi e della copiosa giurisprudenza addotta a sostegno della tesi sopra esposta. Inoltre, ha parlato senza fornire alcuna specificazione – di pendenze che non erano state oggetto di rateizzazione, sebbene la difesa avesse dedotto e dimostrato il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Nessun dubbio sul fatto che le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, concretino il reato di cui all’art. 76, D.P.R. cit., e art. 483 c.p.. In tal senso e’ la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del predetto D.P.R. n. 445 dei 2000, artt. 46 e 47, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicche’ la falsita’ delle stesse integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (Cass., sez. 5, n. 18731 del 31/1/2012; Sez. 3, n. 7363 del 12/1/2012; Sez. 5, n. 12149 del 1/12/2011; Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010).
Conseguentemente, anche la dichiarazione resa al Comune, all’atto di partecipazione ad una gara d’appalto, e’ rivolta a pubblico ufficiale ed e’ sanzionata – in caso di falsita’ – dall’art. 483 c.p..
2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso (e con esso il terzo). Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il fatto che i debiti tributari, maturati a carico del dichiarante negli anni 1998-2004, fossero stati oggetto di rateizzazione. Questo perche’, si legge in sentenza, l’ammissione al beneficio da parte dell’ente creditore – non aveva fatto venir meno gli inadempimenti precedenti e, in particolare, “le irregolarita’ definitivamente accertate”, ma, anzi, le presupponeva, “avendo lo scopo di indirizzare verso forme meno invasive e sostanzialmente concordate con il contribuente l’attivita’ di esazione” (pag. 6). Di conseguenza, l’ammissione al pagamento rateizzato non aveva fatto venir meno l’illecito precedentemente commesso.
2.1. Tale indirizzo non puo’ essere condiviso. Secondo il disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, come modificato dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 1, comma 5, – che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi, i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti – costituiscono “violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”. Il riferimento alla “esigibilita’” del debito tributario – introdotto nel 2012 dalla L. 44 citata – ha reso evidente che, nell’intenzione del legislatore, l’ostacolo alla partecipazione alle gare d’appalto e’ rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarita’ gestoria dell’impresa o di difficolta’ finanziaria della stessa, che rendono incerta l’esecuzione dei lavori eventualmente affidati all’impresa partecipante alla gara. Come e’ stato sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, cio’ che rileva in materia non e’ la tutela del corretto prelievo fiscale come previsto nell’ordinamento tributario, ma soltanto l’affidabilita’ dei soggetti che contrattano con l’amministrazione, affidabilita’ che viene meno tanto nel caso di omessi e ritardati pagamenti quanto nel caso di sottrazione di materia imponibile caratterizzata da artifici e raggiri contabili e quale che sia l’entita’ dell’evasione accertata.
L’inaffidabilita’ dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa, pero’, in caso di attivazione delle procedure amministrative o giurisdizionali di controllo, mentre l’affidabilita’ puo’ essere ripristinata da sanatorie legislative, dall’adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l’ente impositore, tra cui la rateizzazione. Questa, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilita’, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario e’, dunque, una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficolta’ economica, ai quali viene offerta la possibilita’ di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. In questa prospettiva la rateizzazione puo’ essere considerata una misura di sostegno alle imprese (in questo senso: Cons. Stato, Sez. 5^, 18-11-2011, n. 6084; Cons. Stato Sez. 3^, Ordinanza 05-03-2013, n. 1332; T.A.R. Lombardia Milano Sez. 1^, 14-06-2013, n. 1552; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2^, 10-12-2012, n. 1924; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. 1^, 10-12-2010, n. 8108; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. 1^, 13-07-2010, n. 2529). Ne e’ prova il fatto che in ambito diverso, ma affine a quello di cui si discute, anche l’autorita’ amministrativa considera sufficiente, per ritenere sussistente il requisito della regolarita’ contributiva, la “richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole” (D.M. 24 ottobre 2007, art. 5). Parimenti, l’Autorita’ Nazionale Anticorruzione ha, con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2010, nello stabilire i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, previsto l’esclusione del concorrente per irregolarita’ fiscale, “salvo completa regolarizzazione”.
Il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa va condiviso, perche’ individua correttamente la ratio del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, che non e’ volto a sanzionare le imprese inadempienti agli obblighi tributari, ma ad assicurare la partecipazione alle gare d’appalto di soggetti privi di pendenze col fisco, che mettano in discussione la capacita’ di realizzazione delle opere loro affidate.
2.2. Affinche’ la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la “violazione fiscale definitivamente accertata” sono necessarie, pero’, alcune condizioni, che vanno accertate in concreto. E’ necessario, innanzitutto, che la rateizzazione sia stata accordata con idoneo provvedimento dell’amministrazione finanziaria antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, non bastando che una domanda di rateizzazione, magari inadeguata o pretestuosa, sia stata presentata; che non risulti inadempiuta anche relativamente ad una sola rata o non risulti disdetta dall’autorita’ amministrativa; che non sia avvenuta nell’ambito di una transazione fiscale, la quale, operando dentro il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, per essere efficace, richiede l’omologazione da parte del Tribunale.
3. La sentenza e’ carente di motivazione, invece, nella parte in cui afferma che non tutte le obbligazioni definitivamente accertate erano state ammesse alla rateizzazione. Tale circostanza, infatti, gia’ contestata dall’appellante, e’ stata tralaticiamente riproposta dal giudice d’appello senza alcuna illustrazione delle ragioni che la giustifichino.
4. Consegue a quanto sopra che la sentenza impugnata – in parte carente di motivazione e in parte attestata su principi diversi da quelli sopra esposti – va annullata e rinviata al giudice a quo per nuovo esame, anche per l’accertamento delle condizioni cui e’ subordinata l’efficacia sanante della rateizzazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
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