CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37987 depositata il 31 luglio 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1.6.2016, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato V. A. responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 dl 463/1983 (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità 2009,2010,2011 e 2012 ) e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa con pena detentiva convertita in euro 15.000 di multa, assolveva l’imputato dal reato scrittogli limitatamente alle annualità 2009, 2010 e 2012 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per la residua imputazione in mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 160,00 di multa sostituendo la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di euro 12.500,00 di multa, pena complessiva di euro 12.660,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V. A., per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. Argomenta che la Corte territoriale denegava l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. con una motivazione di pochissime righe, sottolineando la non occasionalità della condotta e la non minima entità della stessa; il Giudice di appello non considerava, pero, che l’intervenuta abolitio criminis per le condotte relative alle annualità 2009, 2010 e 2012, rendeva la condotta occasionale in quanto limitata alla sola annualità 2011 e, quindi, integrante un unico reato.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cpv cod.pen. Argomenta che l’originaria imputazione era relativa a più annualità e prevedeva, quindi, la contestazione dell’art. 81 cpv cod.pen., mentre con il d.lgs n. 8/2016, a seguito dell’introduzione della soglia di punibilità, l’accertamento deve avvenire annualmente ed il reato si consuma alla scadenza per il versamento del primo termine utile dell’anno successivo; nella specie, poiché il reato aveva ad oggetto unicamente le omissioni relative all’anno 2011 non sussisteva alcuna continuazione ed era illegittimo il disposto aumento per la continuazione, pari a giorni quindici di reclusione ed euro 40,00 di multa. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente denegato l’applicabilità della causa di non punibilità prftersta di cui all’art. 131 bis cod. pen., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, rimarcando la “non minima entità della condotta”. Essa, infatti, risulta manifestamente insussistente in ragione dell’ammontare del debito stesso, di euro 11.697,00, che supera di ben euro 1.697,00 la soglia di punibilità di euro 10.000,00 fissata dalla disposizione incriminatrice. Si tratta, dunque, di una fattispecie non particolarmente tenue sul piano oggettivo, anche in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un’omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia (sez. 3, 5 maggio 2015, n. 40774, rv. 265079; Sez.3, n.13218 del 20/11/2015,dep.01/04/2016, Rv.266570), ipotesi che, nella specie, non sussiste.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall’art. 3, comma sesto, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez.3,n. 37232 del 11/05/2016, Rv.268308). E’ stato precisato che il reato in questione ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sè anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest’ultimo caso, ad effetto prolungato sino al termine dell’anno in contestazione (Sez.3, n.35589 del 11/05/2016,Rv.268115). Nella specie, la Corte territoriale, nel determinare la pena, ha applicato erroneamente un aumento a titolo di continuazione, in contrasto con la struttura unitaria del reato previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, come modificato dall’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il ricorso rigettato nel resto.
5. Ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod.proc.pen. può procedersi alla rideterminazione della pena, eliminando dalla pena base l’aumento erroneamente applicato per la continuazione, nella misura di mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 133,00 di multa, operando, poi, la già disposta sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 133,00 di multa, pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di euro 10.000,00 di multa, pena complessiva euro 10.133,00 di multa.
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