CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39499 depositata il 29 agosto 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.11.2015, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 8.1.2014 che aveva condannato alla pena di legge Mergola Salvatore per il reato di cui all’art. 2, d. Lgs. 74/00, perché aveva indicato nella dichiarazione dei redditi 2007 e registrato nella contabilità obbligatoria fatture relative ad operazioni inesistenti, specificamente indicate nel capo d’imputazione.
2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la prescrizione del reato ascrittogli, perché i Giudici di merito avevano escluso la continuazione e la recidiva infraquinquennale reiterata e non era applicabile il termine di prescrizione previsto dal d.l. 138/11, trattandosi di fatti del 2007.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 192 c.p.p., perché non poteva attribuirsi natura indiziante al comportamento del contribuente che non aveva fornito spiegazioni sul contenuto delle attività sottese alle fatture per ipotizzare operazioni inesistenti.
Chiede, pertanto, di dichiararsi il non doversi procedere per prescrizione del reato in data anteriore all’udienza dibattimentale innanzi alla Corte territoriale o l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con i provvedimenti consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.
3.1. L’art. 17, comma ibis, d. Lgs. 74/00, stabilisce che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo, norma introdotta dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che ha disposto nell’art. 2, comma 36-vicies bis, che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Pertanto, nella fattispecie, il termine di prescrizione è quello di anni 7 e mesi 6, considerata la pena nel massimo edittale di anni 6, per il reato contestato di cui all’art. 2 d. Lgs. 74/00. Tale termine è spirato il 30.6.2015, a voler considerare come termine per la dichiarazione dei redditi anno 2006 il 31.12.2007. I Giudici di merito hanno escluso la recidiva contestata e d’altra parte non risultano sospensioni del termine di prescrizione.
3.2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio per la prescrizione già maturata al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
Tanto solleva dall’esame del secondo motivo che è palesemente aspecifico, per giunta relativo ad una sola delle circostanze tenute presenti dai Giudici di merito per motivare il giudizio di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
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