CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 41817 del 14 settembre 2017
Ritenute previdenziali – Reato omesso versamento – Decorso dei termini di prescrizione
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. M.D., per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 15 settembre 2016, che in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati ascritti ad eccezione della mensilità di novembre 2008, rideterminando la pena, in relazione al reato di cui all’art. 2 della l. n. 638 del 1983 per l’omesso versamento di ritenute previdenziali, commesso nella qualità di amministratore della ditta I.S. con sede legale in Bologna, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
1) Violazione di legge essendo la notifica del decreto di citazione dell’appello stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia dell’estratto contumaciale e non presso il domicilio dichiarato; 2) Violazione della legge processuale, avendo la Corte di appello dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati mentre erano agli atti elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.; 3) Violazione dell’art. 521 c.p.p. e 604 c.p.p., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla data di consumazione dei reati contestati; 4) Illogicità della motivazione avendo ritenuto i motivi di appello generici; 5) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla ritenuta sussistenza del dolo quanto all’omissione dei versamenti del mese di novembre 2008; 6) Mancata motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Con memoria depositata il 16 marzo 2017, il difensore Avv. M.C., ha insistito per la fondatezza dei motivi, contestando la trasmissione del ricorso alla settima sezione ed in subordine ha chiesto l’assoluzione dell’imputato per l’omissione contributiva relativa a novembre 2008.
3. Il Collegio rileva che non può ritenersi che la violazione residua, di pertinenza del mese di novembre debba essere esclusa per mancato superamento della soglia, come asserito dal ricorrente, atteso che l’importo totale delle ritenute operate delle quali fu omesso il versamento ammonta a 13.241 euro, e quindi supera la soglia di penale rilevanza. Peraltro, ferma restando la non fondatezza delle censure di cui ai motivi da 2 a 6, va osservato che la nullità della citazione fu eccepita tempestivamente all’udienza di appello e fu respinta con un’ordinanza dibattimentale che aveva ancorato il proprio decisum al disposto di cui all’art. 157 comma 8 bis c.p.p., disposizione che nel caso di specie non poteva essere invocata, risultando indiscussa nel corso del processo l’elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p.
4. Tali profili di fondatezza, che dovrebbero condurre ad un annullamento con rinvio della sentenza, inducono a rilevare l’estinzione del (residuo) reato di cui all’art. 2 legge n. 638/83, relativo all’omesso versamento per il mese di novembre 2008, per il decorso dei termini di prescrizione, spirato in data 16 settembre 2016, con conseguente annullamento della decisione impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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