CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 42336 depositata il 6 ottobre 2016 – L’atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato (art. 612 c.p.) si richiede solo che l’agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo