Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47013 depositata il 9 novembre 2016 – In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso all’ “extraneus” risponde il garante della sicurezza, ossia il datore di lavoro, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo