CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48077 depositata il 18 ottobre 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.5.2016 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, appellata – fra gli altri – dall’imputato MA, ha rideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, confermando per il resto il giudizio di responsabilità nei confronti dell’MA e di altri coimputati (R., C. e BA) per il reato di omicidio colposo in danno di FS – dipendente dell’MA – che decedeva nel cantiere edile sito in Taggia, a causa dell’improvviso crollo del muro realizzato con blocchi di cemento prefabbricati collocati all’interno di uno scavo sulla cui sommità si trovava il lavoratore.
Veniva accertato che il FS era posizionato sulla sommità dei blocchi per indirizzare il flusso di calcestruzzo che la beton-pompa gettava all’interno dell’intercapedine presente tra la parete di blocchi di cemento e la cavità sottostrada, allorché i blocchi costituenti la cassaforma di sostegno del calcestruzzo fresco crollavano al suolo, travolgendo il FS e cagionandone il decesso.
I verbalizzanti constatavano l’assenza di uno studio progettuale a monte della realizzazione della parete di blocchi di cemento, al fine di verificare le caratteristiche del terreno; l’assenza di un piano operativo di sicurezza; l’assenza di strutture di protezione per i lavori in quota; l’assenza di adeguata formazione del personale dipendente sui rischi specifici.
La Corte territoriale riteneva la responsabilità “di posizione” dell’MA, discendente dal ruolo di datore di lavoro alle cui dipendenze lavorava l’infortunato. Osservava che non risultava che l’imputato avesse delegato alcuna funzione in materia di valutazione dei rischi e che la sua mancata presenza in cantiere, lungi dall’escluderne la responsabilità, rendesse ancora più evidente la sua condotta omissiva, avendo egli consentito che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’MA, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’ingerenza e della conoscenza, da parte del prevenuto, circa la partecipazione del FS all’esecuzione dei lavori nel corso dei quali questi restò vittima di incidente mortale.
Deduce che il ricorrente non partecipò alla riunione del 20.7.2010 in cui si decisero le modalità operative dell’intervento urgente da realizzare né era presente in cantiere il giorno del sinistro. Osserva che agli atti non vi è neppure la prova che il FS fosse stato chiamato dall’MA ad eseguire i lavori urgenti in questione. Ritiene, pertanto, che la Corte territoriale abbia confermato la condanna del prevenuto esclusivamente su basi oggettive, a cagione della mera posizione di datore di lavoro della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Nessuna violazione di legge o vizio motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata. Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. “doppia conforme”, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico- argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dal giudice di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate nel ricorso.
3. Le considerazioni del ricorrente secondo cui l’MA non solo non fosse a conoscenza dei lavori urgenti in occasioni dei quali avvenne l’infortunio mortale, ma che addirittura non sapesse dell’impiego del FS nella lavorazione, si scontrano con la circostanza, accertata in sentenza, che a tale lavorazione partecipò non solo il FS, ma anche un altro dipendente dell’MA, Sangiovanni Salvatore.
La sentenza dà per scontato che la ditta MA, sia pure irregolarmente, fosse subappaltatrice della ditta COBAR per la realizzazione della casseratura in blocchi di cemento, eseguita in assenza di progetto esecutivo. Pertanto, a prescindere dalla conoscenza dei lavori urgenti, è pacifico che l’MA abbia fatto realizzare dai suoi dipendenti la casseratura in blocchi senza alcun progetto esecutivo, e che tale struttura crollò nel corso del getto di calcestruzzo cui stava attendendo il FS, così travolgendolo e cagionandone il decesso.
Nella giurisprudenza di legittimità è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 – dep. 2015, Ottíno, Rv. 26320001).
Da questo punto di vista la struttura motivazionale della sentenza della Corte territoriale appare logica e corretta in diritto, addebitando al datore di lavoro le plurime omissioni prevenzionistiche accertate (realizzazione dell’opera in calcestruzzo senza progetto esecutivo, senza p.o.s., senza presidi di sicurezza per operare in quota, senza adeguata formazione del personale sui rischi specifici), certamente riconducibili al prevenuto quale datore di lavoro titolare della posizione di garanzia. Al riguardo la Corte territoriale ha acutamente osservato che il rimprovero nei confronti del prevenuto, nel caso di specie, è stato quello di aver consentito «che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza».
E ciò non sulla base di una “teorica” responsabilità oggettiva di posizione ma sulla base di dati di fatto concretamente riscontrati nel processo, che hanno condotto ad un puntuale accertamento di responsabilità colposa del prevenuto.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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