Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 48755 depositata il 15 novembre 2016
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO – LESIONI PERSONALI
FATTO
E.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona emessa in data 2.11.2015 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Macerata del 21.10.2013 che ha ritenuto il predetto imputato responsabile del reato di cui all’art. 590 commi 1,2,3 c.p. perché, nella qualità di datore di lavoro, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e segnatamente per avere omesso di assicurare che il guida lama presente nella macchina squadatrice fosse posto a non più di 3 mm dalla dentatura della lama (art. 70 co. 2 d.lgs. 81/2008) cagionava al dipendente V.A. lesioni personali, consistite in fratture complesse della mano sinistra, dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in più dì 40 giorni.
La difesa dell’imputato ha dedotto vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. Ritiene che la Corte di merito abbia omesso di valutare il comportamento del lavoratore; comportamento assolutamente eccezionale, imprevedibile e tale da interrompere il nesso di causalità fra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento dannoso. Secondo la difesa il datore di lavoro aveva minuziosamente istruito il lavoratore sull’impiego del macchinario con riguardo alla corretta apposizione del pezzo di legno oggetto del taglio e alle modalità di spinta del taglio mantenendosi sempre in posizione di sicurezza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte offesa, il datore di lavoro lo aveva informato sull’impiego del dispositivo di sicurezza presente sul macchinario, dispositivo che necessariamente doveva essere spostato ogni volta che iniziava una nuova lavorazione. Non solo l’imputato ha assolto al suo obbligo di informazione ma ha costantemente vigilato sull’operato del lavoratore arrivando a riprendere il V.A. proprio perché manteneva la lama della sega troppo alta.
Invece il dipendente, per come era stato impostato il macchinario, disattendendo le istruzioni ricevute, ha avvicinato la mano sinistra alla lama, oltre la distanza di sicurezza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente, infatti, mira ad ottenere una rivalutazione degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità. Come emerge dalla lettura dell’impugnata sentenza i giudici di merito hanno ritenuto che l’infortunio si sia verificato in quanto il datore di lavoro ha consentito che venisse utilizzato un macchinario non conforme al disposto dell’art. 70 co 2 d.lgs. 81/2008 ed ha omesso di istruire il lavoratore circa il corretto utilizzo del macchinario ed i rischi connessi alla lavorazione.
Ciò in contrasto con gli obblighi del datore di lavoro in materia antinfortunistica. Come più volte evidenziato da questa stessa Corte, infatti, tali obblighi sono finalizzati a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti dipendenti da imperizia, negligenza, imprudenza dello stesso, di conseguenza il datore di lavoro risponde per omissione colposa quanto all’adozione dei presidi diretti a neutralizzare il pericolo derivante non solo dall’esecuzione normale dell’attività lavorativa e del corretto utilizzo della macchine da parte del lavoratore ma anche da tutte quelle attività ed iniziative del lavoratore anomale ed eccezionali ancorché prevedibili, connesse alla assuefazione e alla mancata valutazione da parte sua dei rischi legati alla lavorazione.
La responsabilità del datore viene meno solo in caso di comportamenti del lavoratore del tutto abnormi, imprevedibili, tali da sfuggire ad ogni possibilità di controllo del datore stesso. Circostanza quest’ultima esclusa dalla Corte di appello.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 142 depositata il 7 gennaio 2020 - L'obbligo di prevenzione si estende anche agli incidenti che possano derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25597 - La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32434 depositata il 5 settembre 2022 - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43708 depositata il 30 ottobre 2023 - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica,…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31879 depositata il 30 agosto 2022 - Il datore di lavoro che non adempie gli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…