CORTE di CASSAZIONE Sezioni Unite sentenza n. 14344 del 9 luglio 2015
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – MAGISTRATI – RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE RIGUARDANTE I MAGISTRATI – RESPONSABAILITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il magistrato D.L.C., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, venne incolpata dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, lett. n), e art. 4, comma 1, lett. d), per aver usato in modo improprio la sua utenza di servizio di telefonia mobile per effettuare tra il maggio e l’ottobre 2003 sessantacinque chiamate ad una utenza a tariffazione speciale riferibile ad un servizio di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto.
Il processo penale, correlato all’ipotizzato delitto di peculato, che aveva determinato la sospensione del procedimento disciplinare, è stato definito in appello con piena formula liberatoria, “perché il fatto non sussiste”, “per difetto del danno economico di rilievo tale da configurare l’elemento materiale del delitto de quo”, atteso che delle 65 telefonate addebitate nel periodo detto, circa 49 si erano risolte in “meri impulsi telefonici ossia in tentativi di contattare l’utenza telefonica chiamata senza successo, della durata di… meno di un minuto”, mentre “solo 16 telefonate avevano sortito delle conversazioni peraltro molte di breve durata con costi del tutto contenuti, restando le rimanenti impulsi senza generazione di costi”.
La Sezione disciplinare, premesso che sussisteva la certezza dell’uso del telefono da parte dell’incolpata per 65 chiamate dirette ai fornitori di servizi di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto nel periodo maggio/ottobre 2003, e che il fatto accertato in sede penale andava ritenuto immutabile, e suscettibile, così come cristallizzato, di valutazione nel giudizio disciplinare, ha rilevato che la disamina del fatto conduceva all’ipotesi disciplinare declinata sia dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. n), sia dalla disciplina, vigente all’epoca di consumazione dei fatti, riconducibile al R.D. n. 511 del 1946, art. 18, evidenziando l’estraneità al dato patrimoniale del bene giuridico presidiato dalle due norme – l’una il principio di buona amministrazione e l’altra l’immagine ed il prestigio della magistratura.
Ha pertanto ritenuto il magistrato responsabile dell’incolpazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n), infliggendole la sanzione della censura, mentre l’ha mandata assolta da ogni addebito, in applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, “in quanto l’incolpazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), si aderge esattamente alla specie concreta valutata con giudizio assolutorio dalla Corte d’appello di Catanzaro”.
Per la cassazione della sentenza – la dottoressa D.L. ha proposto ricorso articolando tre motivi.
Il Ministero della giustizia non ha svolto attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, comma 2, e art. 2, comma 1, lett. f), – violazione del giudicato, per avere la sentenza disciplinare contraddetto l’accertamento del giudice penale”, la ricorrente si duole non sia stata considerata l’esatta e giusta portata del rapporto tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale definito, a favore della ricorrente, con sentenza assolutoria piena, dichiarativa dell’insussistenza del fatto.
Il motivo è infondato.
Secondo il fermo orientamento di queste Sezioni unite, “in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare” (Cass., S.U. 24 novembre 2010, n. 23778),- la disciplina dei rapportò fra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, “in base a cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l’accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato (regola con cui non contrasta il disposto dell’art. 653 c.p.p., sull’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha connesso), non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità” (Cass., S.U. 18 ottobre 2000, n. 1120).
Nel caso in esame, governato dalla regola fissata con il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dall’art. 20, comma 3 – a tenore del quale “ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione” -, la Sezione disciplinare, cane si è visto supra, ha in primo luogo rilevato che sussisteva la certezza dell’uso del telefono da parte dell’incolpata per 65 chiamate dirette ai fornitori di servizi di cartomanzia, astrologia e previsioni del lotto nel periodo maggio/ottobre 2003, e che il fatto accertato in sede penale andava ritenuto immutabile nel giudizio disciplinare.
In secondo luogo, ha affermato che i fatti cane accertati dal giudice penale “nella loro materialità”, erano suscettibili, così cane cristallizzati, di valutazione nel giudizio disciplinare.
Ed ha infine ritenuto che la disamina del fatto conduceva all’ipotesi di illecito declinata sia dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. n), sia dalla disciplina, vigente all’epoca di consumazione dei fatti, riconducibile al R.D. n. 511 del 1946, art. 18, evidenziando l’estraneità al dato patrimoniale del bene giuridico presidiato dalle due norme – l’una il principio di buona amministrazione e l’altra l’immagine ed il prestigio della magistratura -, di guisa che l’accertamento della mancanza di danno economico, che aveva condotto il giudice penale ad escludere la sussistenza del delitto di peculato, non spiegava nel giudizio disciplinare (in relazione a tale capo di incolpazione) rilievo alcuno.
Con il secondo motivo denuncia “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in. ordine alla configurazione dell’illecito”, “soprattutto in relazione all’assoluzione che la Sezione disciplinare ha ritenuto di pronunciare in afferenza alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d). Coerenza avrebbe dovuto incorre diversa statuizione”. Con riguardo all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n), – del quale ella è stata ritenuta responsabile -, illecito che presuppone che l’inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti si presenti “grave” o “reiterata”, la ricorrente assume che “in modo inappropriato quanto ingiustificato la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistere entrambe le aggettivazioni, seppure normativamente disgiunte, laddove ha ritenuto di escludere proprio l’ipotesi di incolpazione caratterizzata dalla condotta lesiva dell’immagine del magistrato (art. 4 lett. d)”.
Il motivo, pervero formulato in forma non proprio lineare, è infondato, sol che si consideri che l’illecito previsto dall’art. 4, lett. d), del D.Lgs., più volte citato è uno degli illeciti disciplinari conseguenti al reato, ed è integrato da “qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine dei magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita”. Ne consegue, cane chiaramente esposto dalla Sezione disciplinare, che una volta escluso dal giudice penale il reato di peculato contestato, viene meno la configurabilità del detto illecito disciplinare, dal quale il magistrato è stata quindi assolta.
E ne consegue ancora, quanto all’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni individuato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. n), nella “reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti”, che non è “inappropriato o ingiustificato” aver ritenuto sussistente una inosservanza grave e reiterata – laddove la disgiunzione “o” ‘lascia intendere sia sufficiente la ricorrenza di uno solo dei due requisiti -, a condizione che la sentenza contenga in ordine ad essa una valutazione (in proposito, Cass., S.U. 25 marzo 2013, n. 7383), nella specie presente in forma congrua in ordine ad entrambi i requisiti.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente, con riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, – secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa importanza – assume che nella specie, in considerazione della mancata compromissione dell’immagine del magistrato e della magistratura, difetterebbe – “a monte qualsivoglia elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ingiustamente ritenuto sussistente, e, in ogni caso, la rilevanza del fatto”.
Il motivo è infondato, in quanto non risulta essere stata richiesta al giudice disciplinare l’applicazione dell’esimente, né la ricorrente deduce sul punto alcunché.
Questa Corte ha affermato il principio a tenore del quale “la previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis, (aggiunta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1), secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, risulta applicabile – sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica – a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica risulta essere stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce carpito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico, fermo restando che un’esplicita motivazione non risulta neppure necessaria quando l’incolpato abbia omesso di sollecitarla” (Cass., S.U., 29 marzo 2013, n. 7937). Se è infatti “certamente consentita alla Sezione una valutazione negativa formulata con motivazione implicita le volte in cui nessuna espressa richiesta di applicazione provenga dalla difesa (S.U. n. 14665 del 2011 e 6237 del 2012), la Sezione stessa dovrà farsi carico di una esplicita motivazione dell’eventuale diniego le volte – e tale è il caso sottoposto – in cui la difesa abbia espressamente invocato l’istituto di cui trattasi allegando le ragioni della sua applicabilità: S.U. n. 20570 e n. 7934 del 2013” (Cass.., 25 ottobre 2013, n. 24152, in motivazione).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 8410 depositata il 23 marzo 2023 - In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, secondo il quale, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, il giudicato penale non preclude, in sede…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26042 depositata il 7 settembre 2023 - Il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il…
- Corte Costituzionale sentenza n. 205 depositata il 15 settembre 2022 - E' costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 - Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20490 depositata il 17 luglio 2023 - La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…