CORTE di CASSAZIONE Sezioni Unite sentenza n. 2355 del 9 febbraio 2015 – Nel procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, né la radicale omissione della comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato ed al P.M. né tantomeno il solo non immediato compimento della comunicazione all’incolpato risultano ex lege sanzionati con la nullità della relativa delibera