CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite – Sentenza n. 2889 del 13 febbraio 2015 – I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, costituiscono illecito disciplinare, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato