CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite – Sentenza n. 6601 del 1 aprile 2015

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – MAGISTRATO – SANZIONE DISCIPLINARE – RITARDO ULTRANNUALE DEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

FATTO

M.F., giudice del Tribunale di Viterbo, sottoposta a procedimento disciplinare perchè incolpata di considerevoli ritardi nel deposito di sentenze penali, è stata condannata, con decisione del 7 novembre 2013, alla sanzione della censura.

Venne contestato alla dottoressa M., in particolare, un ritardo, nel deposito di 42 sentenze dibattimentali, rispettivamente superiore a 393 giorni per 13 provvedimenti, ed a 500 giorni per le restanti 29 decisioni.

Un ulteriore ritardo in materia civile venne poi contestato alla M. allorchè, trattenuta in decisione in via di supplenza del presidente titolare un procedimento civile in data 18.1.2010, aveva depositato la relativa sentenza soltanto alla fine di novembre dello stesso anno.

Le giustificazioni addotte dall’incolpata dinanzi alla sezione disciplinare del CSM furono da questa ritenute inidonee ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis; l’organo di autogoverno ritenne, difatti, compiutamente integrate tutte e tre le condizioni – gravità, reiterazione, mancanza di idonea giustificazione – necessarie alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 1, e art. 2, comma 1, lett. q), del citato decreto legislativo, escludendo nella specie ogni rilevanza scriminante, sotto il profilo della eccezionalità degli eventi giustificativi, alla sovrapposizione di funzioni lamentata dalla incolpata e alle vicende familiari rappresentate come causa determinante dei contestati ritardi. Osservò, in particolare, la sezione disciplinare del Consiglio che, per analoghi addebiti (ritardi di notevole entità relativi agli anni 2003-2006), la dottoressa M. era stata prosciolta proprio in considerazione della sua situazione personale (svolgimento contemporaneo della funzione di GIP e GUP e di quelle dibattimentali, morte di un fratello e grave malattia di un altro germano, oltre a suoi personali problemi di salute), valutata all’epoca come ipotesi di possibile causa di giustificazione, ma con la riserva che, a diverse valutazioni, avrebbe dovuto condurre in futuro la reiterazione di analoghi comportamenti.

Comportamenti, di converso, puntualmente verificatisi e altrettanto puntualmente contestati alla M., sull’assunto che i sistematici ritardi in cui l’incolpata incorreva da oltre un decennio non potevano che ritenersi imputabili ad un suo difetto di capacità organizzativa piuttosto che alle pur disagevoli condizioni personali di vita.

La decisione è stata impugnata dalla difesa del’incolpata con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di gravame.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 1, lett. q), art. 3 bis, art. 117 Cost., comma 1, art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il motivo è privo di pregio.

Le argomentazioni che lo sorreggono – volte a ricondurre nell’alveo delle cause di giustificazione non codificate la asserita inesigibilità di una condotta diversa da parte dell’incolpata per i gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, nella specie riconducibile a vicende familiari e a precarie condizioni di salute – non sembrano, difatti, cogliere nel segno.

Tutti le circostanze di fatto che oggi vengono (nuovamente) sottoposti al vaglio del collegio di queste sezioni unite dalla difesa della ricorrente risultano, difatti, essere state già oggetto tout court di approfondita, organica, complessiva e coerente disamina e valutazione da parte del giudice disciplinare, che, dando ragione del suo convincimento con una esauriente e logica motivazione del tutto esente dai vizi oggi denunciati, rammenta, da un canto la oggettiva rilevanza della colpevole reiterazione della condotta con riguardo al dato numerico e all’arco temporale della relativa consumazione, dall’altro, la indubbia “offensività” della condotta stessa, alla luce di un principio implicitamente quanto in equivocamente introdotto nella materia disciplinare dall’art. 3 bis, dall’altro ancora la gravità dei ritardi, alla luce della ormai costante giurisprudenza di questa Corte che ha individuato nel ritardo ultrannuale del deposito di provvedimenti giurisdizionali il presupposto per l’affermazione di un predicato di ingiustificabilità dell’agire del magistrato, salva la compiuta dimostrazione di circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza al precetto sui termini di deposito. La concreta esistenza di tali eccezionali circostanze è stata, nella specie, motivatamente esclusa (a differenza di quanto opinato da parte ricorrente al folio 6 dell’odierno atto di impugnazione) dal giudice disciplinare, che ha opportunamente rammentato in motivazione (folio 8 della sentenza impugnata) come le giustificazioni attualmente addotte, e già in passato rappresentate nei medesimi termini dalla incolpata, non attingessero in alcun modo al necessario grado di eccezionalità richiesto al fine di ritenere applicabile l’invocata scriminante.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.