CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite – Sentenza n. 737 del 19 gennaio 2015 – In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, l’art. 47 del r.d. n. 37/1934 stabilisce che la comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato mentre la menzione circostanziata degli addebiti è prevista soltanto dal successivo art. 48 come requisito della citazione a giudizio