CORTE di CASSAZIONE a SEZIONI UNITE sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016 – L’autorizzazione della procura per l’ispezione fiscale può essere impugnata dal professionista soltanto di fronte al giudice ordinario quando il procedimento non sfocia in un accertamento oppure quando l’atto impositivo non viene contestato. La giurisdizione del giudice tributario si estende non solo all’impugnazione del provvedimento impositivo ma anche alla legittimità di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa l’autorizzazione del pm