CORTE di CASSAZIONE,sezione penale, sentenza n. 39454 depositata il 28 agosto 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1.3.2016 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato LV alla pena di € 200,00 di ammenda, oltre spese, pena sospesa, nonché al risarcimento del danno alle parti civili liqulte in 6. 1.000,00 ciascuna, oltre spese, per il reato di cui agli art. 81 cpv e 659, comma 2, c.p., perché, in qualità di conduttore dell’autolavaggio sito in Trabia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, aveva disturbato le occupazioni ed il riposo dei residenti/domiciliati nel medesimo fabbricato, in particolare della famiglia di L. G., perché aveva omesso di eseguire appositi interventi tecnici insonorizzanti sugli impianti ivi esistenti, causando un rumore non accettabile per il superamento, a finestre aperte ed a finestre chiuse, del limite differenziale diurno (5db) di cui all’art. 4 DPCM 14.11.1997, rispettivamente riscontrata nella misura di 13db e 9,5 db, in Trabia sino al 22.1.2016 (capo d’imputazione modificato all’udienza del 22.1.2016).
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 659, comma 2, c.p. e 10, comma 2, L. 447/95, perché il Tribunale di Termini Imerese aveva ritenuto la responsabilità penale per la violazione dei limiti di immissione sonora, quando la condotta dell’imputato era, al limite, solo un illecito amministrativo. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché il Giudice non aveva indicato gli elementi di fatto per i quali si doveva ritenere corretta la qualificazione dell’art. 659, comma 2, c.p., anziché dell’art. 10, comma 2, L. 447/95.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Giudice di prime cure è pervenuto all’accertamento di responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni e dei documenti acquisiti, in particolare dell’accertamento dell’ARPA del 15.5.2014, da cui era emerso che l’esercizio dell’attività di officina di autolavaggio veniva esercitata utilizzando macchinari produttivi di consistenti fenomeni acustici risultati fuori norma. La motivazione della sentenza è compendiata in queste poche frasi, sicché condivisibilmente il ricorrente lamenta che manchi la motivazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato.
3.1. In particolare, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (si veda per una disamina ampia del tema Cass., Sez. 3, n. 5735/15, Rv 261885).
3.2. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza affinché il Giudice compia un’adeguata valutazione di fatto onde pervenire ad una motivata conclusione sul tipo di reato configurabile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese.
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