CORTE di CASSAZIONE,sezione penale, sentenza n. 39496 depositata il 29 agosto 2017 – Il giudice deve valutare il fine di evadere le imposte sui redditi e sull’Iva di volta in volta, in relazione alla specifica dichiarazione dell’anno di imposta della singola operazione imponibile ritenuta inesistente. Verifica che va fatta anche se la natura fittizia delle singola posta passiva deriva dalla inesistenza di operazioni pregresse poste in essere nelle annualità precedenti.