CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 02 novembre 2021

Reddito di cittadinanza: dubbi sull’esclusione degli extracomunitari senza permesso di soggiorno ue di lungo periodo

(R.O. 180/2020)

Il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, censurando la disposizione nella parte in cui, tra i requisiti necessari per l’attribuzione del reddito di cittadinanza, con riguardo ai cittadini di Paesi terzi, richiede il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con conseguente esclusione dal beneficio dei titolari di permesso unico di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 8.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, o di permesso di soggiorno di almeno un anno, ai sensi dell’art. 41 del medesimo d.lgs. Il rimettente muove dalla considerazione che il reddito di cittadinanza sarebbe riconducibile, in ragione delle esplicite qualificazioni e finalità attribuite dalla legge alla prestazione, nell’alveo dei diritti essenziali della persona, come prestazione volta a soddisfare i “bisogni primari” inerenti alla tutela della persona umana. Di conseguenza la scelta legislativa di introdurre particolari condizioni soggettive – tra le quali, nella specie, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – appare, al giudice a quo, in contrasto con i fondamentali compiti della Repubblica, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, anche nelle specifiche forme della tutela della famiglia e del lavoro, ai sensi degli artt. 31 e 38 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della CEDU e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), con riguardo ai principi di eguaglianza e non discriminazione. In ogni caso, prosegue il rimettente, anche nel caso in cui la prestazione fosse ritenuta estranea al nucleo di diritti essenziali della persona, la disposizione risulterebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per irragionevolezza poiché l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti di residenza e di un permesso di soggiorno, ma sprovvisti del permesso UE di lungo periodo, finirebbe per penalizzare – senza alcuna apprezzabile ragione e anzi in aperto contrasto con la finalità espressa dal legislatore – proprio i nuclei familiari più bisognosi.

Norma censurata

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (1)

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

(1) Convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2. Beneficiari

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato

dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

(omissis)