CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 03 aprile 2020

Agenda dei lavori del 6-7-8 aprile 2020 (*)

1. Torna alla Consulta la riforma delle Camere di commercio. Nel mirino la legge delega: non prevede “l’intesa preliminare” con la Conferenza Stato-Regioni

2. Dubbi sul divieto di prevalenza dell’attenuante della seminfermità mentale rispetto all’aggravante della recidiva reiterata

3. Parola alla Consulta sull’ammissibilità del conflitto sollevato dal senatore De Falco per la mancata attribuzione del seggio a Palazzo Madama.

4. È ammissibile il ricorso dei giudici di Brescia contro la delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Albertini nei confronti del dottor Robledo?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale nelle camere di consiglio del 6 e dell’8 aprile e nelle udienze pubbliche del 7 e dell’8 aprile 2020.

Come da Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, delle cause previste nelle udienze pubbliche del 7 e dell’8 aprile vengono trattate solo quelle per le quali tutte le parti hanno chiesto la decisione in camera di consiglio sulla base degli atti depositati, senza discussione orale. In mancanza di tale richiesta, le cause sono rinviate a nuovo ruolo.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell’Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce questioni pendenti.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

(*) Solo per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle modalità di trattazione delle udienze stabilite con Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020 (che fra l’altro consente alle parti di chiedere la decisione allo stato degli atti fino a 6 giorni liberi prima della data dell’udienza), il Comunicato AGENDA DEI LAVORI sarà inviato ai media, e pubblicato sul sito online della Corte, il venerdì immediatamente precedente alla settimana di udienza

Aggiornamento del 2 aprile 2020

UDIENZA PUBBLICA 8 APRILE 2020 (*)

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO E PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE STATO-REGIONI.

Amministrazione pubblica – Camere di commercio – Legge delega al Governo sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Decreto legislativo di attuazione – Previsione del parere, anziché dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell’adozione del decreto legislativo.

[R.O. 166 e 196/2019 (U.P. 8 aprile 2020); R.O. 164/2019 (C.C. 8 aprile 2020)]

(*) Le parti dei giudizi R.O. 166 e 196/2019, fissati per la trattazione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2020, avvalendosi della facoltà di cui al decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale durante l’emergenza epidemiologica COVID-19”, hanno chiesto il passaggio della decisione della questione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Con la prima disposizione censurata è stata conferita delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Con la seconda disposizione censurata, il Governo ha introdotto una procedura per l’emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto realizzare la riduzione del numero delle Camere di commercio prevista nella legge di delega. Secondo il Collegio rimettente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, le censure di incostituzionalità possano rivolgersi sia alle disposizioni di delega che, per illegittimità derivata, alla legislazione delegata.

Il rimettente censura le disposizioni per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa, di cui agli articoli 5, 117 e 120 della Costituzione, poiché tali disposizioni prevedono che l’esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all’esito di un procedimento nel quale l’interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi (come si è realizzata) nella forma – ritenuta inadeguata – del parere e non già attraverso l’intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni.

Secondo il rimettente, sussisterebbero i presupposti oggettivi per far valere la lesione del principio di leale collaborazione stante l’oggetto della riforma ordinamentale, considerando il riassetto generale della disciplina Camere di commercio come materia ripartita tra prerogative statali e regionali in quanto il catalogo dei compiti svolti da questi enti sarebbe riconducibile a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti e residuali delle Regioni; in questo settore le competenze di ciascun soggetto appaiono inestricabilmente intrecciate. In particolare, l’attività delle Camere di commercio apparirebbe, ad avviso del rimettente, riconducibile alla nozione di “sviluppo economico” che costituisce una espressione di sintesi che comprende e rinvia ad una pluralità di materie attribuite ex articolo 117 della Costituzione sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia a quella concorrente, sia a quella residuale delle Regioni.

Norme censurate

L. 7 agosto 2015, n. 124.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10. – Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l’eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l’eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un’adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3 – Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale.

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell’accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell’esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l’eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell’ambito delle camere di commercio.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all’istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.

5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. Le camere di commercio, all’esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l’elenco dell’eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell’ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E’ fatta salva la possibilità dell’applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all’esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall’adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d’intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l’erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l’Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell’ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell’attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Unioncamere, è quantificato l’ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.

11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell’Inps.

CAMERA DI CONSIGLIO 6 APRILE 2020

ATTENUANTE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE – DIVIETO DI PREVALENZA SULL’AGGRAVANTE DELLA RECIDIVA REITERATA

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza del vizio parziale di mente di cui all’articolo 89 del codice penale rispetto alla recidiva reiterata di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

(R.O. 121/2019)

Il Tribunale di Reggio Calabria solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma quarto, del codice penale, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della diminuente del vizio parziale di mente di cui all’articolo 89 del codice penale sulla recidiva reiterata di cui all’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Ad avviso del giudice rimettente l’impossibilità, derivante dalla disposizione censurata, di graduare il trattamento sanzionatorio in relazione all’obiettivo disvalore del fatto e all’effettiva personalità del soggetto agente comporterebbe il rischio di irrogare pene identiche a quelle usualmente inflitte per fatti ben più gravi, e impedirebbe, al contempo, un vaglio individualizzante in relazione alla concreta responsabilità colpevole del singolo, con violazione dei principi espressi dagli articoli 3 e 27, primo comma della Costituzione. Il rimettente denuncia, inoltre, il mancato rispetto del principio della finalità rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che il soggetto seminfermo di mente autore di un reato, ancorché recidivo reiterato, dovrebbe essere sottoposto ad un trattamento sanzionatorio adeguato anche alla sua infermità, trattamento che potrebbe essere assicurato esclusivamente dalla possibilità di ritenere in concreto prevalente l’attenuante prevista dall’articolo 89 del codice penale sulla recidiva reiterata, sulla base delle risultanze di fatto emerse nel corso del processo. Solo in questo modo, aggiunge il rimettente, sarebbe infatti possibile irrogare una pena adeguata alla concreta gravità del fatto, nonché alla personalità e colpevolezza dell’autore, tale da poter costituire il punto di partenza di un legittimo e proficuo percorso rieducativo.

Infine, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, in quanto il soggetto semi-imputabile per vizio di mente dovrebbe ricevere dall’ordinamento una risposta alla commissione di un fatto reato che sia non solo funzionale alla rieducazione ma, anche e soprattutto, improntata alla tutela della salute.

Norma censurata

Codice Penale

Art. 69. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

(omissis)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 6 APRILE 2020

ELEZIONI DEL SENATO – ATTRIBUZIONE DI UN SEGGIO NON ASSEGNATO NELLA REGIONE SICILIA.

Elezioni – Parlamento – Elezioni del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 – Attribuzione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia, per insufficienza dei candidati della lista Movimento 5 Stelle, nella circoscrizione in cui la medesima lista ha riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata – Proclamazione della candidata Emma Pavanelli, candidata in Umbria, nel seggio non assegnato nella Regione Sicilia – Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Gregorio De Falco nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, di Emma Pavanelli.

(Reg. Confl. poteri 3/2019 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gregorio De Falco nei confronti del Senato della Repubblica e, ove dichiarato ammissibile, della senatrice Emma Pavanelli, in relazione all’atto di proclamazione della predetta senatrice, nonché dei relativi atti antecedenti e/o presupposti. Il ricorrente denuncia la menomazione delle proprie attribuzioni di parlamentare derivanti dalle deliberazioni parlamentari impugnate, poste in essere a conclusione di una procedura non ritenuta conforme al dettato costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della CEDU e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione. La vicenda origina dalla mancata assegnazione, nella Regione Sicilia, di un seggio al Senato conseguente all’esaurimento dei candidati presentati nelle liste dal MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali, rispetto ai seggi assegnati alla lista, e della contestuale elezione di tutti i candidati del MoVimento nei collegi uninominali della medesima Regione. L’Ufficio elettorale regionale siciliano – in mancanza di una disciplina specifica non rinvenibile nella legislazione elettorale né ritenuta desumibile per via interpretativa – non ha provveduto all’assegnazione del seggio vacante per insufficienza dei candidati della lista in questione. Il dubbio interpretativo è stato, pertanto, trasferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, ritenuta competente sulle controversie riguardanti l’assegnazione dei seggi vacanti. Alla proclamazione ha, infine, provveduto l’Assemblea del Senato, approvando un documento deliberato dalla Giunta delle elezioni, in base all’articolo 66 della Costituzione. Il seggio è stato assegnato, attraverso un’interpretazione della legislazione elettorale vigente volta a colmare la lacuna normativa, alla circoscrizione in cui la lista MoVimento 5 Stelle aveva la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e, pertanto, alla candidata eletta nella Regione Umbria.

Atti all’origine del conflitto

– Deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del Doc. XVI, n. 2 e di proclamazione della senatrice Emma Pavanelli (XVIII legislatura, Atti parlamentari, Senato della Repubblica, seduta n. 140 del 31 luglio 2019 dell’Assemblea).

– Deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Urraro (seduta n. 31 del 26 giugno 2019).

– Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia, rel. sen. Urraro (Doc. XVI, n. 2).

– Deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica di approvazione della relazione del senatore Crucioli (seduta n. 36 del 31 luglio 2019).

CAMERA DI CONSIGLIO 6 APRILE 2020

INSIDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE

Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale per il reato di calunnia aggravata a carico del senatore Gabriele Albertini, parlamentare europeo all’epoca dei fatti – Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica – Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’appello di Brescia.

(Reg. Confl. poteri 8/2019 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se sia ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 10 gennaio 2017 di insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse, in alcune missive, nei confronti del dott. Alfredo Robledo, magistrato, dal senatore Gabriele Albertini (all’epoca dei fatti parlamentare europeo), imputato del reato di calunnia aggravata per tali dichiarazioni in un procedimento penale pendente dinanzi alla predetta Corte d’appello. La Corte ricorrente, oltre a rilevare che Gabriele Albertini all’epoca dei fatti non rivestiva ancora la carica di senatore, contesta il difetto di nesso funzionale delle opinioni da questi manifestate extra moenia con l’esercizio dell’attività parlamentare.

Atto all’origine del conflitto

Deliberazione del Senato della Repubblica – XVII Legislatura – Seduta del 10 gennaio 2017 (Doc. IV-quater, n. 4).