CORTE COSTITUZIONALE – Deliberazione 24 maggio 2022
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»
Art. 1
All’art. 10 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è aggiunto il seguente comma:
«3. Il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all’art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell’udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.».
Art. 2
L’art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Udienza pubblica). – 1. All’udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell’art. 10, comma terzo.
2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore.
3. Ciascun giudice può formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.
4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi.
5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.».
Art. 3
La disciplina di dettaglio dello svolgimento dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 19, quarto comma, delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto è pubblicato nel sito internet della Corte.
Art. 4
Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.