CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 11 luglio 2017, n. 162
Fallimento e procedure concorsuali – Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore collettivo e del decreto fissazione dell’udienza – Procedimento in caso di mancato reperimento del destinatario. – Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15, terzo comma, come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ritenuto che, nel corso di una procedura per reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, l’adita Corte d’appello di Catanzaro – rilevato che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto del giudice delegato di fissazione dell’udienza di comparizione, dopo l’esito negativo di precedenti loro notifiche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e presso la sede di detta società risultante dal registro delle imprese, e stante la nullità anche della parallela notifica effettuata nei confronti del suo legale rappresentante, erano stati infine notificati con deposito nella casa comunale, così come prescritto dall’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – ha ritenuto di conseguenza rilevante, al fine del decidere sul proposto reclamo, ed ha perciò sollevato, con ordinanza emessa il 13 maggio 2016, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, nel testo come sopra modificato ed attualmente vigente;
che, secondo il collegio rimettente (il quale dichiaratamente rivolge le proprie censure alla sola ipotesi della notifica ad imprese esercitate in forma collettiva), la possibilità, consentita dalla norma denunciata, che una siffatta notifica, in caso di mancato reperimento del destinatario, si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall’art. 145 del codice di procedura civile per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente), comporterebbe una disparità di trattamento tra le notifiche “ordinarie” e quelle del processo fallimentare, in violazione del precetto dell’art. 3 della Costituzione, conseguendone un vulnus anche all’art. 24 Cost., per il profilo del diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiché il mero deposito nella casa comunale non costituirebbe un mezzo idoneo a rendere conoscibile l’atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato;
che identica questione – in altro analogo procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società a responsabilità limitata – è stata sollevata dalla stessa Corte d’appello di Catanzaro, con successiva ordinanza in data 7 giugno 2016;
che in entrambi i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, per l’identità del rispettivo oggetto, gli odierni giudizi possono riunirsi per essere unitariamente decisi;
che, in motivazione sia della prima che della seconda ordinanza di rimessione, la Corte d’appello di Catanzaro dà atto di proporre la medesima questione – di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – da essa già sollevata con precedente ordinanza del 28 aprile 2015;
che, decidendo su detta antecedente ordinanza, questa Corte, con sentenza n. 146, depositata il 16 giugno 2016 (in data, quindi, successiva a quella delle due ordinanze in esame), ha già dichiarato non fondata identica questione. E ciò, in riferimento all’art. 3 Cost., sul rilievo che «[l]a specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano […] l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.». E, in riferimento all’art. 24 Cost., in quanto «[i]l diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società»;
che – in assenza, per quanto detto, di alcun argomento nuovo rispetto a quelli già esaminati, nella citata sentenza n. 146 del 2016, e ivi ritenuti non idonei a sorreggere una conclusione di fondatezza della questione di che trattasi – la questione stessa, che il rimettente identicamente ripropone all’esame di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catanzaro, con le due ordinanze in epigrafe.